Pagamento ferie non godute, sentenza Consiglio di Stato

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2022 sentenza pagamento ferie

Il caso riguarda un dipendente pubblico che non ha potuto fruire delle ferie per alcuni anni e gli è stata rifiutata la possibilità di farle, quindi ha vinto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e poi al Consiglio di Stato.

Nello specifico si tratta di un dipendende della polizia stradale che in seguito ad un infortunio è transitato ai ruoli civili e ha ottenuto il pagamento di 3380 euro per l'anno delle ferie non fruite.

Il caso che descrivo sinteticamente, riguarda la funzione pubblica che ha un CCNL con un articolo sulle ferie che è identico a quello del comparto Sanità:

Il signor -OMISSIS-, Sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione della Polizia stradale -OMISSIS-, è stato posto in aspettativa per motivi di salute dal 2 marzo 2011; con verbale della Commissione medica ospedaliera del 2 marzo 2012 è stato dichiarato inidoneo al servizio di Polizia ed idoneo al transito nei ruoli civili ed è, quindi, transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione, ai sensi del d.P.R. 24 ottobre 1982, n. 339, a decorrere dal 10 giugno 2013, con assegnazione alla Prefettura -OMISSIS-.

Con istanza dell’11 giugno 2013, ha chiesto la monetizzazione delle ferie non godute nel periodo di aspettativa antecedente al transito nei ruoli civili, in particolare per gli anni 2010 (38 giorni), 2011 (39 giorni), 2012 (7 giorni).

Alla domanda allegava proprie dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attestava la mancata fruizione del congedo successivamente al transito nei ruoli civili nonché l’impossibilità di usufruire del congedo relativo all’anno 2010 per esigenze di servizio, evidenziando che le domande di congedo non erano soggette a protocollo e quindi non riscontrabili.

A seguito della richiesta formulata dalla Questura -OMISSIS-, il Dirigente del Servizio Personale della Prefettura -OMISSIS-, presso cui prestava servizio a seguito del transito ai ruoli civili, ha comunicato, con la nota del 28 agosto 2013, che il dipendente non aveva fruito “del congedo ordinario maturato nei precedenti ruoli della Polizia di Stato successivamente al transito nei ruoli civili”.

Il 23 settembre 2013, l’Amministrazione provvedeva al pagamento del compenso sostitutivo per le ferie non godute per gli anni 2011 e 2012, non accogliendo, invece, la richiesta per l’anno 2010 relativa a 38 giorni di congedo.

Successivamente, con istanza del 23 gennaio 2014, l’odierno appellante chiedeva alla Prefettura -OMISSIS- di usufruire del congedo non fruito e non pagato per l’anno 2010, senza ottenere risposta.

L'appellante ha poi vinto in due sedi di giudizio al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato.

Le ferie sono regolamentate dal CCNL e il comparto Sanità e della funzione pubblica riportano le stesse parole e principi.

Tutti conosciamo nello specifico del CCNL Sanità l'articolo che riguarda le "ferie e festività soppresse" (art.33 ccnl 2016-2018, art.49 ccnl 2019-2021).

L'articolo Ferie e festività soppresse, definisce in sintesi, quante ferie dobbiamo fare e come dobbiamo farle, ricordandoci che il periodo estivo è di 15 giorni consecutivi e può essere aumentato con i contratti integrativi.

Questi aspetti sono gli stessi che il ricorrente sopra ha nel ccnl della funzione pubblica.

Quando devono essere fruite le ferie?

Lo troviamo scritto nel comma 9:

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11.

Esse sono fruite, previa autorizzazione espressa e tempestiva, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

Chi deve pianificare le ferie?

Il comma 10 riporta:

 L’Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

 I termini per fruire le ferie sono quelli del comma 9 non se li deve inventare l'azienda sanitaria.

La mancanza di assunzione di infermieri è un ottima soluzione per risparmiare, ma quando un infermiere anziano ha centinaia di giorni di ferie e lo vedi avere i conati di vomito ogni volta che è al marcatempo o dopo un anno o due anche il neoassunto non ha parole buone perchè inizia ad avere decine di giorni di ferie non godute, forse qualcosa non va.

Ricordiamoci che le ferie non fruite sono giorni personali, momenti familiari che non tornano più, perchè non ci accorgiamo dei figli che crescono e hanno bisogno di noi o per stanchezza non ci accorgiamo che il partner non ci guarda più nello stesso modo.

La mancata monetizzazione ha fatto credere alle aziende sanitarie di poter gestire le ferie come vogliono, tanto non le pagano.

Perchè assumere un infermiere in più per il reparto, dato che in fondo gli infermieri non chiedono nulla per iscritto e le ferie in pagamento sono negate in funzione del CCNL e in mancanza di precedenti ricorsi, quindi vengono accumulate per decenni e fruite solo prima di andare in pensione.

Questo è un passaggio subito con rassegnazione ma la sentenza che l'ARAN ha recepito e condiviso pochi giorni fa, che riporto sotto:

Sentenza Sezione II n. 2349-2022 Pubblico impiego - Diritto compenso sostitutivo ferie non godute

Il Collegio in merito al diritto alla monetizzazione delle ferie non godute ha ritenuto che “il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discenda direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l'art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, (Cons. Stato Sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580, Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956, con riguardo ai casi di cessazione dal servizio non dipendente da causa di servizio; Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138 relativamente alla mancata fruizione del congedo per l’aspettativa per infermità). Pertanto, i giudici affermano che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi invece ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047).

Ho sottolineato il passaggio, il motivo per cui il ricorrente ha vinto perchè la mancata fruizione e il conseguente non pagamento andava contro i principi della costituzione:

 ART.36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa e' stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo' rinunziarvi.

Nel caso le aziende sanitarie o le amministrazioni pubbliche abbiamo bisogno di pareri ufficiali di interpretazione degli articoli del CCNL l'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha una sezione dedicata agli orientamenti applicativi.

Forse te lo aspetti, ma non concludo e ti lascio con una domanda non mia.

La sezione Orientamenti applicativi del comparto Sanità a 5 domande poco interessanti, mentre la sezione Orientamenti applicativi del comparto Funzioni centrali si pongono una domanda che nelle aziende sanitarie non si pongono più da molti anni:

Qualora il dipendente non fruisca, per ragioni di servizio, delle ferie residue entro il primo semestre dell’anno successivo, quali sono i comportamenti da adottare da parte dell’amministrazione?

Scarica la sentenza pdf2022-Consiglio-di-Stato-2349-2022.pdf

Fonte: https://www.aranagenzia.it