Nuovo CCNL: 5 novità per gli infermieri

Il Nuovo CCNL Sanità 2022-2024 è in attesa della firma e ci sono diverse novità in arrivo; ma quella più importante per tutti è l'aumento di stipendio.

Ma ci sono anche altre modifiche che fanno scomparire delle criticità che erano presenti nel precedente CCNL e che aprono ad un'evoluzione della professione infermieristica come non era mai accaduto in Italia.

Ne ho individuate alcune come:

  1. Prestazioni aggiuntive a 50 euro/ora,
  2. Mobilità durante il periodo di prova, 
  3. Dimissioni e ferie nel periodo di preavviso, 
  4. Accesso all'area ad elevata qualificazione solo con magistrale, 
  5. Assistente infermiere.

La bozza del CCNL Sanità 2022-2024 può essere modificata in ogni momento prima della firma definitiva e quindi questo articolo potrebbe essere solo chiacchiere a vuoto.

  1. Prestazioni aggiuntive a 50 euro/ora,

Art. 31 Prestazioni aggiuntive
  1. Gli operatori delle professioni sanitarie con orario di lavoro a tempo pieno possono, su base volontaria, effettuare prestazioni aggiuntive al di fuori dell’orario di lavoro richieste in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell’attività istituzionale dalle Aziende o Enti ai propri dipendenti allo scopo di: - ridurre le liste di attesa; - fronteggiare situazioni di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura dei propri fabbisogni di personale; - raggiungere obiettivi ulteriori rispetto a quelli assegnati.
  2. La misura della tariffa oraria di cui al comma 1 da erogare per tali prestazioni è pari a 50 euro lordi omnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del bilancio dell’Azienda ed Ente. In ogni caso si applica il limite di cui al comma 3. Sono fatti salvi eventuali accordi di maggior favore in essere.

L'importo di 50 euro ora per ridurre le liste di attesa o fronteggiare la carenza di personale sarà una voce che può aumentare lo stipendio del personale sanitario nelle regioni con carenze.

  1. Mobilità durante il periodo di prova 

Art. 24 Periodo di prova
  1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue: b) 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree del personale di supporto e degli operatori; c) 4 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari; d) 6 mesi per il personale di elevata qualificazione.
  2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. In caso di mobilità durante il periodo di prova, il dipendente trasferito dovrà completare il periodo di prova presso la nuova Azienda.

Questo articolo non specifica il tipo di mobilità, che sia un cambio o una mobilità per concorso, di fatto elimina o modifica drasticamente ogni vincolo che sia inserito nei bandi di concorso.

  1. Dimissioni e ferie nel periodo di preavviso

Quando non vengono date le dimissioni le ferie non godute vanno monetizzate, lo riporta l'attuale CCNL, le numerose sentenze, ma le Aziende Sanitarie potrebbero rifiutarsi e non rispettare un diritto contrattuale.

Nel nuovo CCNL viene ribadita la monetizzazione delle ferie non godute all'atto della dimissione

Art. 33 Ferie e recupero festività soppresse

11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative

Art.51

6. Durante il periodo di preavviso, compatibilmente con le esigenze organizzative e tenuto conto delle esigenze del dipendente, è consentita la fruizione delle ferie a giornata intera.

Questo articolo consente alle Aziende Sanitarie che non vogliono pagare le ferie non godute prima della dimissione di farle fruire durante il preavviso.

  1. Accesso all'area ad elevata qualificazione con laurea magistrale

Art. 15 Accesso all’area di elevata qualificazione
  1. La laurea magistrale o specialistica richiesta dalla declaratoria di cui all’allegato A del presente CCNL per l’accesso all’area di elevata qualificazione deve essere corrispondente al profilo di inquadramento.

Questo articolo del nuovo CCNL è brevissimo, un solo comma, una frase che cambierà il mondo dell'infermieristica di domani.

Attualmente l'area ad elevata qualificazione potrebbe essere affidata per incarico ad un infermiere con laurea magistrale. Nello specifico però deve essere corrispondente al profilo di inquadramento. Inoltre, il comma introduce il termine "specialistica" questo preclude al progetto di lauree specialistiche oltre la magistrale che la Presidente FNOPI Mangiacavalli da anni preannuncia.

  1. Assistente infermiere

Il nuovo CCNL reintroduce l'infermiere generico, pardon, l'assistente infermiere è specificato nell'area degli assistenti di nei profili professionali del ruolo sociosanitario l'assistente Infermiere è definito come:

L’Assistente infermiere è operatore di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge 1° febbraio 2006, n. 43. È un operatore in possesso della qualifica di operatore sociosanitario riconducibile ai profili professionali sociosanitari di cui all’articolo 5, c. 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3. Nei contesti organizzativi in cui sia stato previsto l’inserimento nel team assistenziale, collabora con gli infermieri assicurando le attività sanitarie, oltre a svolgere le attività proprie del profilo di operatore socio-sanitario. Le attività dell’Assistente infermiere sono rivolte alla persona, al fine di fornire assistenza diretta di tipo sanitario e supporto gestionale, organizzativo e formativo. Gli ambiti di competenza, di seguito indicati, si articolano in abilità minime e conoscenze essenziali:

  • tecniche ed interventi assistenziali di carattere sanitario e primo soccorso;
  • organizzazione e integrazione con altri professionisti/operatori.

Le competenze, le abilità minime e le conoscenze essenziali dell’Assistente infermiere sono contenute nell’Allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024 come modificato dal successivo Accordo del 18 dicembre 2024

Requisiti per l’accesso: qualifica di Assistente Infermiere o titolo equipollente secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024 come modificato dal successivo Accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2024.

Questa è la conferma dei cambiamenti iniziati da qualche anno e la conferma che il lavoro della presidente Mangiacavalli di immaginare un ruolo degli infermieri ad ogni livello dall'assistenza di base a quella specialistica si stia realizzando.

ATTENZIONE:

Nel momento in cui sto scrivendo il CCNL non è ancora stato firmato e quindi ogni articolo e comma anche se giusto può essere cancellato senza problemi.

I miei riferimenti sono stati il nuovo CCNL condiviso da quitidianosanita.it e il CCNL attuale presente sul sito ARAN https://www.aranagenzia.it/.

 

Foto di KATRIN BOLOVTSOVA

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