Recentemente, attraverso la nostra newsletter, abbiamo chiesto quali fossero i dubbi legali più urgenti legati alla pratica quotidiana. Massimo, un collega che opera nel SUEM 118 di Cosenza, ci ha inviato una sollecitazione estremamente concreta:
"Spesso siamo sprovvisti di medico nel soccorso e l’infermiere deve gestire l’evento a 360 gradi. Capita che, in contesti territoriali complessi, si presenti un soggetto che si dichiara medico e fornisca indicazioni su terapie farmacologiche o manovre. In questo caso, chi è il responsabile? Fatta salva la valutazione infermieristica, se seguo quelle indicazioni, la responsabilità di chi è?".
Abbiamo girato il quesito al Dott. Matteo Tomasetti, esperto in ambito medico-legale, che ha redatto l'analisi che segue per fornire risposte chiare e tutele concrete ai professionisti dell'emergenza.
La questione posta è di straordinaria rilevanza pratica e rappresenta uno dei nodi più delicati sotto il profilo della responsabilità professionale nel soccorso extra-ospedaliero.
Partiamoo da un presupposto giuridico fondamentale: nel nostro ordinamento l’infermiere è un professionista autonomo, non un esecutore passivo. Questo deriva da un’evoluzione normativa precisa.
Il D.M. 739/1994 stabilisce che l’infermiere è responsabile dell’assistenza generale infermieristica e garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; la Legge 42/1999 supera il mansionario e fonda l’agire professionale su competenze e responsabilità; la Legge 251/2000 rafforza l’autonomia professionale.
Il passaggio più importante, però, è con la Legge 24/2017 (Gelli-Bianco), che introduce un principio chiave: ogni professionista sanitario risponde del proprio operato in base a linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali. Questo significa che la responsabilità è personale, non trasferibile.
Nel contesto del soccorso extraospedaliero, come quello in cui operi, questa autonomia assume una forma ancora più evidente. L’infermiere — soprattutto con competenze avanzate di area critica — diventa di fatto il primo clinico sul campo. Questo è implicitamente riconosciuto anche dall’ordinamento attraverso il richiamo allo stato di necessità ex art. 54 c.p., che legittima interventi urgenti anche al di fuori delle condizioni ordinarie, purché proporzionati e finalizzati a salvare la vita o evitare un danno grave.
Veniamo ora al punto centrale della tua domanda: la presenza di un soggetto che si qualifica come medico e fornisce indicazioni terapeutiche.
Qui bisogna essere estremamente chiari. Dal punto di vista giuridico, l’indicazione terapeutica ha valore solo se proviene da un soggetto identificabile, qualificato e inserito in un contesto formale di responsabilità sanitaria. In un contesto territoriale, dove non hai certezza dell’identità, dell’iscrizione all’albo o del ruolo clinico effettivo, quell’indicazione non ha automaticamente un valore giuridico tale da trasferire la responsabilità.
La giurisprudenza è molto netta su questo principio.
La Corte di Cassazione è stata più volte chiamata a esprimersi su casi analoghi, stabilendo principi ferrei:
- Sentenza n. 8254/2011: L'esecutore materiale non è esente da colpa se l'atto è manifestamente inappropriato, anche se eseguito su indicazione altrui.
- Sentenza n. 18780/2016: Ogni professionista sanitario ha un dovere di valutazione critica. Non esiste il concetto di "obbedienza cieca" se l'azione è rischiosa per il paziente.
Questo principio è perfettamente coerente con il Codice Deontologico FNOPI 2019, in particolare:
- Art. 5: Riafferma la piena responsabilità dell'infermiere per le proprie decisioni.
- Art. 9: Impone di basare l'azione su evidenze scientifiche.
- Art. 20: Stabilisce il diritto/dovere di non attuare interventi ritenuti inappropriati o non sicuri.
Quindi, se tu esegui una terapia perché qualcuno te lo dice, la responsabilità rimane tua, nella misura in cui quella scelta rientra nella tua valutazione professionale. Questo però non significa che devi ignorare ogni indicazione esterna.
Qui entra in gioco la tua competenza clinica, soprattutto in area critica. Se l’indicazione:
- Coerente con le linee guida internazionali.
- Contemplata nei protocolli aziendali del tuo 118.
- Clinicamente appropriata per il quadro che hai davanti.
Allora puoi decidere di attuarla. Ma attenzione: in quel momento non stai “eseguendo un ordine”, stai facendo una scelta professionale autonoma.
Se invece l’indicazione è dubbia, non verificabile o potenzialmente rischiosa, hai non solo il diritto ma il dovere di non eseguirla. Questo è stato ribadito anche in sede civile: la Cassazione civile, Sez. III, n. 28994/2019 ha evidenziato che il sanitario risponde quando non esercita il proprio dovere di diligenza e valutazione critica.
Un elemento centrale di tutela, nel tuo contesto operativo, è rappresentato dai protocolli. La Legge 24/2017, all’art. 5, valorizza proprio le linee guida e le buone pratiche come parametro di valutazione della condotta. Se tu operi all’interno di protocolli aziendali validati, condivisi e basati su evidenze scientifiche, la tua posizione è molto più solida in sede medico-legale.
Al contrario, uscire dai protocolli senza una motivazione forte e documentata espone a un rischio maggiore.
Un altro aspetto fondamentale è la tracciabilità. In situazioni come quella che descrivi, è essenziale documentare:
- Identificazione: nome, cognome e, se possibile, numero di iscrizione all'Ordine del medico presente.
- Controfirma: è ottima prassi far siglare le indicazioni ricevute sulla scheda.
- Valutazione clinica e decisione finale: documentare lo stato del paziente che giustifica quella specifica scelta.
Questo perché, in sede giudiziaria, non conta solo cosa hai fatto, ma come riesci a dimostrare il percorso decisionale.
C’è poi un tema più ampio, che va oltre il singolo episodio. Il soccorso territoriale oggi pone l’infermiere in una posizione di responsabilità molto elevata, spesso non pienamente riconosciuta dal punto di vista normativo. È una situazione in cui la pratica clinica è più avanzata della legge.
In questo scenario, la tua vera tutela non è “chi ti ha detto cosa fare”, ma:
- La coerenza con normativa e linee guida.
- La tua competenza professionale.
- La capacità di valutazione critica.
- La documentazione accurata.
Se dovessi sintetizzare tutto in modo netto, ti direi questo: nel soccorso extraospedaliero non esistono indicazioni che ti sollevano automaticamente dalla responsabilità. Esiste solo la tua decisione professionale, che può essere supportata da altri, ma non delegata.
Ed è proprio qui che si colloca oggi l’evoluzione dell’infermiere, soprattutto in area critica: non più esecutore, ma professionista che decide, valuta e risponde del proprio operato, all’interno di un quadro normativo che richiede sempre più consapevolezza e governance del rischio.
