Legge Gelli, aspetti a favore dell'infermiere

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Oggi ho avuto modo di seguire un breve seminario sulla legge Gelli, LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 (LINK) che porta dei cambiamenti radicali.

Niente allarmismi, vero che tante volte si sente dire che i familiari fanno causa, ma non si dice quante volte le perdono e si trovano a dover pagare tutte le spese processuali.

Spero di non aver fatto troppa confusione, ho preso gli appunti al seminario dell'avv. Barbieri, vediamo se riesco a fare uno scritto che ha capo e coda.

Teniamo presente due aspetti della responsabilità quella civile e quella penale.

Il penale, generalmente scatta in automatico, non è interesse del paziente o del familiare portare il contenzioso in quella direzione perchè i tempi sono lunghi e perchè anche se ci fosse una condanna potrebbe portare ad una valutazione economica molto diversa dalle aspettative, il processo penale è poi più impegnativo per l'accusa che deve dimostrare con assoluta certezza la colpevolezza dell'imputato.

L'assoluzione preclude poi la rivalsa economica in sede civile.

Quindi spesso il paziente o il familiare che a ricevuto un danno sceglie la via civile, l'aspetto di "gratuita" del fare causa è spesso messo in evidenza e quindi le cause facili verso gli ospedali e gli operatori sanitari.

Gli avvocati possono anche non chiedere soldi subito, ma ci sono il perito da pagare e se non si vince la causa le proprie spese legali e quelle del processo, attenzione portare una persona o un ente giuridico in causa se si perde si possono spendere anche 20.000 euro, mentre se si portano in causa tipo l'ASL e i professionisti coinvolti il costo può raddoppiare o triplicare.

La scelta da parte del paziente o fmiliare che ha ricevuto un danno spesso va verso il coinvolgimento della sola azienda, il motivo e dato dal fatto che il professionista coinvolto è più interessato ad avere un verdetto di innocenza per una situazione di reputazione, mentre l'azienda è più portata a mediare.

 

La responsabilità è suddivisibile in contrattuale ed extracontrattuale.

Fino al 1999 la responsabilità dell'infermiere e dei professionisti sanitari dipendenti era di tipo extracontrattuale, il paziente aveva un contratto con l'azienda sanitaria che lo prendeva in carico e l'azienda aveva l'onere di dimostrare la propria innocenza e quindi in caso di contenzioso con i dipendenti venivano coinvolti come responsabilità extracontrattuale ovvero il dimostrare la colpezolezza era a carico della parte lesa.

Nel 1999 la sentenza della corte di cassazione 589/1999 (LINK) trasforma tutto l'aspetto civilistico introducendo il fatto che essendoci un "contatto sociale2 si instaura un contratto e quindi l'onere di dimostrare la propria non colpevolezza deve essere a carico dell'operatore sanitario.

La legge Gelli, art.7 riporta a carico dell'azienda la responsabilità di tipo contrattuale e l'operatore sanitario ha una responsabilità di tipo extracontrattuale.

Quando una parte lesa chiama in causa l'azienda sanitaria o l'ospedale privato questi ha 10 giorni per avvisare l'operatore sanitario se non lo fa (art.13) non ci può essere rivalsa.

L'avviso entro 10 giorni fa si che o il professionista lascia correre o si prende un avvocato ed entra nel merito del processo, spesso non è solo una questione economica, dato che pagherebbe l'assicurazione, ma di prestigio di orgoglio professionale.

La rivalsa poi da parte del datore di lavoro pubblico o privato non è semplice, per il settore pubblico è una decisione del giudice della corte dei conti e per il privato è a cura del giudice ordinario.

Il discorso non è automatico perchè la rivalsa del tipo, un azienda ha pagato 100.000 euro a causa di un danno cagionato ad un paziente, l'importo è tale che il professionista con il suo avvocato analizza le carte processuali e si va davanti al giudice che potrebbe anche rilevare che in quel danno c'è una componente organizzativa e riconoscere 10 al professionista e 90 all'azienda. La legge Gelli prevede poi che la rivalsa può essere chiesta anche da parte dell'assicurazione (art.12 comma 3), da un punto di vista pratico sarebbe opportuno avere una polizza dello stesso assicuratore della propria azienda.

L'azienda ha come obiettivo la mediazione perchè ogni passaggio il civile, la rivalsa ha dei costi, la mediazione poi potrebbe anche non arrivare davanti ad un giudice l'art.8 dice che prima ci deve essere un tentativo di conciliazione.

La situazione è complessa.

La domanda che ci facciamo tutti, ma l'assicurazione è obbligatoria?

Si l'assicurazione per colpa grave è obbligatoria.

L'assicurazione stipulata deve coprire i 10 anni precedenti retroattività, ma anche un ultra-attività di 10 anni dalla data di cessazione dell'attività professionale in questo modo la copertura è totale.

Ma quando un infermiere può dire ho cessato l'attività?

Verrebbe spontaneo dire, da quando è in pensione, ma dobbiamo ricordarci che se si è in pensione si può ancora esercitare e quindi si è ancora in attività.

Le polizze assicurative coprono solo i fatti di cui non si è avuta una notifica, se si riceve la comunicazione dalla propria azienda art.13  non è più possibile avere una polizza che copra gli indennizzi decisi dal processo civile che dovranno essere coperti con il patrimonio personale.

Per saperne di più consiglio di scaricare subito, il libro gratuito (potrebbero rimuoverlo) "SICUREZZA DELLE CURE E RESPONSABILITÀ SANITARIA COLLANA MEDICINA .