Da quando decorre l'obbligo ECM per i neolaureati

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L'infermiere come tutte le professioni iscritte ad un ordine hanno l'obbligo di acquisire i crediti nel processo di Educazione Continua in Medicina (ECM) che si esaurisce con un totale di crediti da acquisire nel triennio.

Il triennio prevede di dover acquisire 150 crediti ECM, 50 ogni anni, con un minimo di 25 ed un massimo di 75, chi è in regola con il triennio ha poi delle riduzioni per il triennio successivo.

Il sistema ECM prevede due situazioni in cui non si acquisiscono i crediti ECM, l'esonero e l'esenzione.

neolaureato ha appena concluso il percorso formativo universitario e quindi è soggetto ad un esonero.

possono sussistere due situazioni l'esonero e l'esenzione. 

Il debito formativo per il professionista decorre dal momento in cui si è iscritto per la prima volta al proprio Albo/ordine professionale e si ha intenzione di lavorare come professionista sanitario.

decorre dall’anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo stesso.

Se la data di iscrizione all’Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno successivo a quello di iscrizione.

 Link al documento 19 aprile 2012

L'iscrizione al sito CoGeAps che gestisce l'anagrafe sanitaria avviene ad opera del provider al primo corso ECM, oppure si può accedere al sito direttamente con le credenziali SPID o CIE.