Pubblicato l'elenco delle molte le associazioni infermieristiche inserite in via provvisoria nell'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.
Ovviamente la distinzione fra i due gruppi è data non dalla capacità di produrre contenuti, ma i medici sono nel primo gruppo, gli infermieri e i tecnici nel secondo, ma non importa.
Non importa, ma da fastidio.
Non importa perchè c'è comunque un passo avanti enorme di un qualcosa che era nato nel 2004, si 13 anni prima della legge Gelli.
La definizione di società scientifica e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie nasce in un decreto del 31 maggio 2004 che aveva lo scopo di identificare chi poteva collaborare con le istituzioni sanitarie nelle attività di formazione.
Nel tempo l'impegno delle associazioni infermieristiche nella formazione è stato sempre indipendente dalle istituzioni sanitarie, la procedura non era chiara e poi i corsi ECM venivano realizzati in collaborazione con i provider che erano a loro volta accreditati per assegnare i crediti ECM e quindi l'iscrizione in un albo non era interessante.
Cosa cambia nel 2017?
Nel 2017 la legge Gelli che cancella tutte le linee guida italiane, anche se metodologicamente corrette e costate un sacco di soldi alle regioni le rende nulle da un punto di vista della responsabilità legale per i professionisti sanitari e definisce che le linee guida devono essere redatte dagli stessi.
Le associazioni potranno proporre linee guida o traduzioni al sistema nazionale delle linee guida SNLG con una procedura telematica dal sito web LINK.
Il passaggio è epocale, ma gli anni passano e le associazioni in elenco sono tante e provvisorie perchè deve essere verificato quanto autocertificato nelle caratteristiche necessarie per essere società idonee.
Che caratteristiche devono avere le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie?
Le caratteristiche sono definite nell'articolo 2 del decreto n.186 del 2 agosto 2017 che riporta:
Art.2
1-Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre societa' o associazioni della stessa professione, specialita' o disciplina;
b) rappresentativita' di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale e' richiesto un requisito di rappresentativita' di almeno il 15% dei professionisti.
c) atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano gli elementi di cui al comma 2.
2. Dall'atto costitutivo ovvero dallo statuto devono essere desumibili i seguenti elementi:
a) denominazione, sede, patrimonio;
b) specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza dell'ente e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attivita' imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attivita' svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);
c) specifica previsione che l'ente non ha tra le finalita' istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attivita' sindacale;
d) previsione della massima partecipazione degli associati alle attivita' e alle decisioni dell'ente attraverso: indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo, approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi, regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonche' delle modalita' con cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano;
e) professione, disciplina specialistica o settore di attivita' specifico o prevalente, con previsione, per le societa' scientifiche intercategoriali e/o interdisciplinari, della possibilita' che possano essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attivita' che la societa' rappresenta;
f) previsione dell'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attivita' del Servizio sanitario nazionale , o in regime libero-professionale, ovvero con attivita' lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la societa' o l'associazione rappresenta;
g) assenza di finalita' di lucro;
h) previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'attivita' scientifica attraverso il sito web della societa' o associazione, aggiornato costantemente;
i) previsione della dichiarazione e della regolazione degli eventuali conflitti di interesse;
j) previsione di un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualita' delle attivita' svolte e della produzione tecnico-scientifica,da effettuare secondo gli indici di produttivita' scientifica e bibliometrici validati dalla comunita' scientifica internazionale;
k) espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;
l) previsione dell'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti;
m) previsione che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attivita' della societa' o dell'associazione.
La prima iscrizione è stata effettuata su autocertificazione (art.71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e fino a quando la verifica da parte del ministero non sarà conclusa, come riporta l'elenco stesso, sono tutte iscritte con riserva.
- AICO - ASSOCIAZIONE ITALIANA INFERMIERI DI CAMERA OPERATORIA
- AIIAO - ASSOCIAZIONE ITALIANA INFERMIERI DI AREA ONCOLOGICA
- AIOS - ASSOCIAZIONE ITALIANA OPERATORI SANITARI ADDETTI ALLA STERILIZZAZIONE
- AIOSS - ASSOCIAZIONE ITALIANA OPERATORI SANITARI DI STOMATERAPIA E DISFUNZIONI DEL PAVIMENTO PELVICO
- AISLEC - ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA PER LO STUDIO DELLE LESIONI CUTANEE
- AIURO - ASSOCIAZIONE INFERMIERI UROLOGIA OSPEDALIERA
- ANIARTI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI DI AREA CRITICA
- ANIN - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI NEUROSCIENZE
- ANIPIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI SPECIALIZZATI NEL RISCHIO INFETTIVO
- ANOTE-ANIGEA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE OPERATORI TECNICHE ENDOSCOPICHE E ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFERMIERI DI GASTROENTEROLOGIA E ASSOCIATI
- CNC - ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO NAZIONALE CAPOSALA ABILITATI ALLE FUNZIONI DIRETTIVE DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA
- SIAN ITALIA - SOCIETA' INFERMIERI AREA NEFROLOGICA ITALIA (EDTNA ERCA - EUROPEAN DIALYSIS AND TRASPLANT NURSES ASSOCIATION EUROPEAN RENAL CARE ASSOCIATION)
- SISISM - SOCIETA' ITALIANA SCIENZE INFERMIERISTICHE IN SALUTE MENTALE
Le associazioni infermieristiche sono associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che hanno la possibilità di inserire linee guida (LG) o traduzioni attraverso il sito web https://snlg.iss.it/ che avranno un valore come indirizzo per le strutture sanitarie a livello nazionale.
LG potenzialmente pubblicabile nell’SNLG si intende qualsiasi documento contenente raccomandazioni a contenuto clinico o clinico organizzativo per la pratica professionale connessa all’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale sviluppate attraverso un processo sistematico di revisione critica delle evidenze disponibili e che offrano una valutazione chiara dei rischi e dei benefici delle differenti opzioni.
Quindi, cosa cambierà rispetto a prima?
Le linee guida prima erano le regioni stesse che le producevano perchè erano le prime ad essere motivate e avevano le risorse per coordinare diversi soggetti e produrle, ma cosa importante una volta realizzate nessuno ne rispondeva.
Oggi cosa cambia, il coordinamento di un gruppo che traduce o realizza una linea guida è impegnativo e deve renderne conto all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e nel caso ci siano delle indicazioni che diventano obsolete c'è un punto di riferimento da conttattare che è l'ISS e la società che ha promosso la LG.
Le società infermieristiche sono poco meno del 5% anche se lavoriamo in tutti i contesti sanitari se la numerosità aumenterà dipenderà da come reagirà il sistema davanti alle prime società che produrranno linee guida italiane, se questo darà visibilità e possibilità di fare divulgazione delle stesse linee guida sarà un opportunità di crescita delle stesse associazioni.