Indennità e Ferie: la Cassazione fa Giustizia. Cosa Cambia per gli Infermieri?

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Le sentenze riguardano dei lavoratori che hanno chiesto di essere retribuiti durante le ferie come quando sono al lavoro, hanno vinto. Questo ha portato alla luce un elemento che da sempre è ignorato soprattutto da noi infermieri: le indennità spettano anche durante le ferie.

In un contesto lavorativo, bisogna sempre ricordarsi che la sentenza della cassazione non è efficace per tutti, ma solo per i lavoratori che hanno fatto causa.

Le motivazioni fanno però riferimento a giurisprudenza in atto da decenni.

Sentenza 2022:

La Corte Suprema ha richiamato l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea riguardo alla nozione di retribuzione durante le ferie annuali, sottolineando che il lavoratore deve percepire, durante tale periodo di riposo, una retribuzione equiparabile a quella ordinaria nei periodi di lavoro.

Questo principio mira a garantire che la diminuzione della retribuzione non scoraggi il dipendente dall'esercitare il suo diritto alle ferie, promuovendo così il riposo effettivo e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. (Autore Maria Luisa Asta infermieristicamente)

La definizione che nella retribuzione sono da ricomprendersi tutti gli importi corrisposti è un passaggio che sembrava spontaneo, però nel CCNL la voce retribuzione non comprende indennità di turno, notti o simili e questo comporta un calo della retribuzione durante le ferie.

La sentenza della Cassazione nel 2023 ribadisce che:

 

La seconda sentenza riguarda un ricorso del datore di lavoro che si è visto richiedere i buoni pasto non corrisposti durante le ferie.

Questa sentenza della cassazione ha finalmente riconosciuto che nella parola retribuzione è incluso tutto quanto viene corrisposto durante il periodo lavorativo, questo per evitare che il lavoratore rinunci alle ferie perchè la retribuzione è inferiore.

La sentenza 7141-2023 lo ribadisce bene, l'immagine sopra è uno stralcio, ma riporto di seguito la spiegazione dal punto 5 della sentenza:

5. Occorre, difatti, ricordare che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia deII’Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Robinson Steele del2006, ha precisato che con l'espressione <<ferie annuali retribuite>> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, < <deve essere mantenuta >> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C. 350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore daII'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto deII’Unione (cfr.C.G.U.E.Williams e altri, C- 15 5/ 10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To He del 13/ 12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendentia rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo,anche per un'efficace tutela della Ioro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).

Di tali principi si è fatta interprete questa Corte di legittimità che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch’essa con il d.lgs. n. 66del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n.13425, richiamata dalla Corte territoriale).

Il brano tratto dalla sentenza ci offre delle motivazioni importanti, ricordiamoci che il CCNL deve rispettare le leggi anche se un contratto fra le parti non può ignorare l'interpretazione del legislatore.

Queste sentenze da un lato stravolgono il mondo del lavoro infermieristico, in fondo si è sempre fatto così, quando vai in ferie non ha le indennità di turno, di notte.

L'applicazione dei concetti espressi dalla Corte di Cassazione del lavoro, di fatto ci dice che non dovremmo avere tante voci nella busta paga, ma semplicemente che un infermiere in turno prende tot, un infermiere di area critica prende tot ecc.. questo farebbe si che quando si va in ferie lo stipendio resta inalterato.

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione del Lavoro evidenziano una mancanza dei CCNL italiani, aspetto che deve essere assolto dai sindacati per far rispettare un concetto di retribuzione previsto dalla normativa europea.

Scarica le sentenze:

Foto di Riccardo

 

 

 

 

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