CCNL Sanità: le prestazioni aggiuntive a 50 euro/ora (34 euro netti) art. 32

Il nuovo CCNL Sanità ha introdotto delle novità e una di queste è un articolo intero dedicato alle prestazioni aggiuntive.

Le prestazioni aggiuntive erano già previste nel precedente CCNL ma le indicazioni erano sparse nel contratto, adesso c'è l'articolo 32.

L'importo di 50 euro e le motivazioni per utilizzare le prestazioni aggiuntive sono uno dei punti di forza del nuovo CCNL.

Ad una lettura veloce del nuovo CCNL l'articolo 32 sulle prestazioni aggiuntive mi colpisce per la chiarezza espositive e per l'importo delle prestazioni aggiuntive di 50 euro.

Il CCNL è stato firmato ieri e questo è un articolo che potrebbe bloccare l'iter alla corte dei Conti per la stesura definitiva. Infatti il comma 3 riporta:

2. La misura della tariffa oraria di cui al comma 1 da erogare per tali prestazioni è pari a 50 euro lordi omnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del bilancio dell’Azienda ed Ente.

Questo è un contratto entrerà in vigore appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale e daa quel momento il CCNL prevede un importo per la prestazione aggiuntiva di 50 euro, se questo importo può essere retroattivo potrebbe esserci un bel regalo per molti colleghi.

Le prestazioni aggiuntive a 50 euro/ora per quest'anno il DL 73/2024 ha previsto una flat tax del 15% per le prestazioni aggiuntive che per ogni 50 euro pagati, viene tolto l'8,85% come contributi e il 15% come tasse e l'importo orario netto che arriva in busta paga diventa di euro 34,31 una cifra che con un giorno di lavoro di 6 ore straordinarie consente di aumentare lo stipendio di circa il 10%.

L'Art. 32 Prestazioni aggiuntive riporta:

  1. Gli operatori delle professioni sanitarie con orario di lavoro a tempo pieno possono, su base volontaria, effettuare prestazioni aggiuntive al di fuori dell’orario di lavoro richieste in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell’attività istituzionale dalle Aziende o Enti ai propri dipendenti allo scopo di:

-ridurre le liste di attesa;

-fronteggiare situazioni di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura dei propri fabbisogni di personale;

- raggiungere obiettivi ulteriori rispetto a quelli assegnati.

2. La misura della tariffa oraria di cui al comma 1 da erogare per tali prestazioni è pari a 50 euro lordi omnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del bilancio dell’Azienda ed Ente. In ogni caso si applica il limite di cui al comma 3. Sono fatti salvi eventuali accordi di maggior favore in essere.

3. Nell’applicazione del comma 2, le Aziende ed Enti garantiscono annualmente l’invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio dell’Azienda ed Ente, prendendo a riferimento il valore medio aziendale del costo complessivo sostenuto per tale istituto nel quinquennio 2015/2019, detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nelle predette annualità. Ferma restando la spesa complessiva regionale, i valori medi aziendali possono essere modificati, previo confronto ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) (Confronto regionale) per eventuali esigenze di perequazione.

4. Le prestazioni di cui al comma 1 sono rilevate con i normali mezzi di rilevazione aziendali e sono consentite solo dopo che l’intero orario di servizio sia stato effettivamente reso; esse non possono essere prestate durante assenze, permessi e congedi.

5. Sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia che incrementano le tariffe di cui al comma 2 rendendo disponibili ulteriori risorse rispetto al limite di cui al comma 3.

6. Le Aziende ed Enti attuano le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia nonché dell’art. 7, comma 1, lett. c) (Confronto regionale) adottando apposito regolamento. Le prestazioni aggiuntive sono svolte nel rispetto del D. Lgs. 66/2003 in materia di riposo giornaliero e settimanale e di orario massimo di lavoro.

Tratto dal CCNL Sanità 2022-2024 in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

Foto di Jakub Zerdzicki

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