Assenza per malattia da infortunio o causa di servizio e inidoneità psicofisica

pain 1015574 1280L’art.71 del dl 112/2008 con norma non modificabile dal contratto collettivo stabilisce che ai lavoratori pubblici, nei primi dieci giorni di assenza per malattia sia corrisposto il solo trattamento economico fondamentale tranne nel caso di assenze per malattia da infortunio sul lavoro o a causa di servizio o all’abrogata infermità (infortunio o malattia), oppure da ricovero ospedaliero o day hospital, nonché dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

Per le malattie dovute a cause di servizio la disciplina si applica nei limiti della legge 22 dicembre 2011,n.2014.

In caso di assenza dovute ad infortunio sul lavoro o da malattia riconosciuta da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e,comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto (18mesi nei tre anni precedenti, diverso e non cumulabile a quello della malattia ordinaria).

In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione comprensiva del trattamento accessorio e comunque un trattamento economico regolato in ogni caso dal CCNL 2016-2018 art.42, comma 10.

Tale periodo di conservazione del posto può essere prorogato senza alcuna retribuzione nel caso l’azienda non intenda procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente riconosciuto permanentemente inidoneo a proficuo lavoro.

Cosa si intende per inidoneità psico-fisica?

Ai sensi del DPR 171 del 2011 si intende per inidoneità psico-fisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;

si intende per inidoneità psico-fisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.

Se per effetto della malattia o dell’infortunio dovesse quindi accertarsi la permanente inidoneità psicofisica al servizio , l’art.55 octies del d.lgs 165/2001 prevede che l’amministrazione possa risolvere il rapporto di lavoro ed affida all’ordinamento del personale delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art.17 della legge 23 agosto 1988, n.400:

  • La procedura per la verifica dell’idoneità al servizio anche ad iniziativa dell’amministrazione
  • La possibilità per l’amministrazione, nei casi di pericolo per l’incolumità del dipendente o terzi, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio in attesa dell’effettuazione della visita di idoneità.
  • Gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione nonché gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall’amministrazione in seguito all’effettuazione della visita di idoneità
  • La possibilità, per l’amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto del dipendente a sottoporsi a visita.

Se successivamente a visita di idoneità il dipendente è riconosciuto inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, l’azienda non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative dei vari settori, anche in posizioni lavorative di minor aggravio ove possa essere utilizzata la professionalità espressa dal dipendente (DPR 171/2011).

A tal fine l’azienda per mezzo del medico competente territoriale accerta in relazione alla categoria, posizione economica e profilo professionale di ascrizione quali siano le mansioni da poter affidare ed in grado di svolgere senza che ciò comporti mutamento del profilo stesso; prima di ipotizzare il suo impiego in un diverso profilo di cui possieda i titoli e per il quale vi sia posto in dotazione organica, anche in un livello economico immediatamente inferiore della medesima categoria o in un profilo immediatamente inferiore della categoria sottostante, in caso di mancanza di posti ovvero nell’impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con il suo stato di salute.

La procedura appena sopra vale anche nel caso il dipendente venga riconosciuto temporalmente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni. In tal caso anche il mutamento dell’inquadramento economico inferiore ha carattere temporaneo e il posto del dipendente è indisponibile ai fini della sua copertura in attesa del pieno recupero dell’efficienza fisica.

Per i lavoratori che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60% e comunque divenuti inabili a causa dell’inadempienza del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza, l’infortunio o la malattia non costituiranno giustificato motivo di licenziamento.

Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile destinarli a mansioni inferiori, gli stessi vengono avviati presso altre aziende nell’ambito territoriale in attività compatibili con le residue capacità lavorative anche per un periodo temporaneo.

I processi descritti si svolgono attraverso l’informazione sindacale.

Rimane salva la vigente disciplina in materia di ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale.

Foto di Peggy und Marco Lachmann-Anke da Pixabay 

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