La legge nota come DDL Gelli dal titolo "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" dovrebbe apportare dei cambiamenti radicali in tre mesi, come dire, per anni nulla, poi improvvisamente in 3 mesi cambierà tutto? Ne dubito.

Forse cambieremo sulla carta, ma anche fare un passo formale non è semplice, quante associazioni infermieristiche sono pronte a diventare associazioni scientifiche?

Questa legge prevede che entro tre mesi ci sia la creazione di un registro delle associazioni scientifiche, che dovranno redigere le linee guida di riferimento.

L'articolo 5 riporta:

Art. 5. (Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida)

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnicoscientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

2. Nel regolamentare l’iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:

a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;

b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all’autonomia e all’indipendenza, all’assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all’individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;

c) le procedure di iscrizione all’elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.

3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all’articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.

4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quante saranno le associazioni infermieristiche in grado di far parte di questo elenco?

Associazioni che anche se infermieristiche avranno un peso nella nostra crescita professionale e lo influenzeranno sul serio dato che le loro raccomandazioni saranno un punto di riferimento nei contenziosi, dato che ad oggi nel sito http://www.snlg-iss.it/ c'è solo la regione Toscana che ha inserito linee guida di interesse infermieristico.

Ricordiamoci che sempre più spesso l'agire infermieristico può essere causa di danni al paziente, ad esempio, ICA, LDP, CRBSI, ecc.

Questa legge (scaricabile al LINK) porta anche ad altri cambiamenti, la presenza di un rafforzamento del risk managment, ma anche quì ci sarà da capire se diventeremo tutti bravi a sapere cosa non dobbiamo fare o se invece si punterà a verificare se sappiamo lavorare bene, quelle che una volta potevano essere filosofie di pensiero adesso devono trovare un'attuazione pratica.

Cambiamenti in vista?

Si, no, non so, sicuramente a tutti sarà messo sotto il naso l'Art. 10. (Obbligo di assicurazione) e ci sarà una gara fra le polizze assicurative o ad integrare la tessera sindacale con un'assicurazione, che per tanti già accade.

Questa legge è appena nata, dovremo attendere di vedere quando e come sarà messa in pratica per capire se è utile.

ddl Gelli