N. 54 SENTENZA 24 febbraio - 31 marzo 2015 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Servizio sanitario regionale - Personale che esercita professioni sanitarie diverse da quelle mediche - Attivita' professionale intramuraria. - Legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attivita' professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica), e successive modificazioni e integrazioni», artt. 1, 2 e 3. - (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 8-4-2015)
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attivita' professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecnichedella riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica), e successive modificazioni e integrazioni», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 maggio-4 giugno 2014, depositato in cancelleria il 5 giugno 2014 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; uditi l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Emanuela Romanelli per la Regione Liguria. Ritenuto in fatto .... LINK
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attivita' professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni». Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI
Il testo completo dalla Gazzetta Ufficiale LINK
Il testo della legge Regionale 31 marzo 2014, 6Legge Regionale 31 marzo 2014, 6