In molte aziende sanitarie il sistema di gestione delle ore straordinarie prevedeva che semplicemente fossero accumulate e poi smaltite con calma chiedendole a recupero, anche se il CCNL prevedeva altro.
Da tempo, in molti si sono accorti che il metodo, faccio due ore di straordinario e poi prendo due ore di permesso è a solo vantaggio del datore di lavoro che non deve corrispondere la maggiorazione prevista con gli straordinari.
Quando si fa lo straordinario, questi comporta una maggiorazione, una remunerazione aggiuntiva in percentuale che seppur piccola è un riconoscimento al dipendente che ha fatto qualcosa in più a quanto dovuto.
Come infermieri si fanno molti straordinari ed in molte occasioni, vuoi perchè il calcolo del turno è sbagliato, vuoi perchè si fa un aggiornamento obbligatorio (ore di servizio) il pomeriggio dopo il lavoro, vuoi perchè per avere un giorno di permesso devi fare una lunga il giorno prima al posto del collega che ti coprirà il giorno successivo. Sono tanti i sistemi che i coordinatori creativi trovano per non togliere i giorni a chi deve andare in ferie.
Ma tutto questo fa accumulare ore e il ricatto psicologico per non far chiedere nulla dei propri diritti all'infermiere è sempre quello, in fondo eri d'accordo, altrimenti il collega non andava in ferie e le ore si accumulano. Questi aspetti del lavoro che dovrebbero essere pianificati a inizio anno fanno si che l'attrattività della professione dell'infermiere sia sempre meno.
Il sistema di gestione con la banca ore è utilizzato da anni nel settore privato, mentre nella sanità è stato introdotto a macchia di leopardo.
Il nuovo CCNL Sanità 2019-2021 ha due articoli l'art. 47 e l'art. 48 che sono molto interessanti e avranno degli effetti nel trasformare a breve la gestione dei turni.
L'articolo 47 riguarda gli Straordinari e l'art.48 la banca delle ore che è una forma di gestione degli straordinari che si sta imponendo.
Questi due articoli riportano il controllo degli straordinari in mano al lavoratore perchè oggi ci sono ancora Aziende Sanitarie che rifiutano il pagamento degli straordinari.
L'articolo 47 al comma 6 riporta:
6. In alternativa al pagamento, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
I commi successivi spigano come sono calcolati gli straordinari:
7.La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è rideterminata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base mensile, di cui all’art. 94, comma 2 lett. b) (Retribuzione e sue definizioni), comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all’art. 27 del CCNL del 7/4/1999 (Riduzione dell’orario) il valore del divisore è fissato in 151.
8. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
9. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell’art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).
Nel precedente CCNL non si scriveva che il dipendente avesse diritto a chiedere gli straordinari pagati, una dimenticanza clamorosa, mentre in questo CCNL il comma 6 inizia subito "in alternativa al pagamento" ovvero l'azienda deve pagare gli straordinari e prosegue "su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi" ovvero l'unica richiesta che può fare il dipendente è di avere un riposo compensativo entro 4 mesi.
Altra informazione presente è che le ore devono essere debitamente autorizzate, non autorizzate dal dirigente per iscritto, ma solo debitamente (giustamente) autorizzate.
Il fatto che le Aziende Sanitarie potrebbero trovarsi con un CCNL che prevede il pagamento degli straordinari in automatico, perchè il dipendente può esprimere la sola opzione di recupero da fruirsi entro 4 mesi potrebbe portare a situazioni al limite del collasso in tempi brevi perchè ci sono molte ASL che hanno acconsentito l'accumularsi ingiustificato di straordinari.
Il pagamento delle ore di straordinario di un ASL dovrebbe essere previsto come in qualsiasi contesto lavorativo, non si dovrebbe assistere a situazioni in cui si arriva a dover far causa per un diritto contrattauale (LINK) eppure è successo.
La banca ore prevede che l'infermiere che a fine mese ha fatto degli straordinari, la quota di maggiorazione sia pagata, così se l'ASL paga subito, ad esempio, quel 15% di maggiorazione le ore straordinarie riportate diventano di pari valore alle ore ordinarie.
Gli infermieri turnisti sono i primi ad essere soggetti a revisione dei turni sia nell'orario che nella frequenza della turnistica perchè i dirigenti cercano di ottimizzarne al massimo la presenza.
La situazione del tipo "le ultime parole famose" in riunione si discuterà di un nuovo turno, il giorno della riunione... il nuovo turno è questo e si fa così... e la discussione? Il permanere in reparto oltre l'orario perchè la sovrapposizione degli orari è praticamente nulla porta a fare degli straordinari, ci sono coordinatori che riconoscono la necessità delle consegne e li riconoscono come straordinari, mentre altri coordinatori no.
Ci sono molte realtà dove le regole sono corrette e mi piacerebbe leggere delle vostre testimonianze, se vuoi puoi scrivere sotto nei commenti o alla mail redazione@infermieriattivi.it.