Gli infermieri a 25 anni dal decreto 739

legge giustiziaIl decreto 739 compie 25 anni, è stato un cambiamento epocale, all'epoca la timbratura dell'orario era su cartoncini in macchine grosse con un rumore metallico, la terapia era scritta sulle grafiche e la dovevi riportare a mano.

Le richieste di ogni prestazione aveva un modulo diverso tanto che c'era un armadio dedicato.

I colleghi con cui eri in contatto erano quelli del tuo reparto e le conoscenze erano date dai libri specialistici presenti in reparto o dal chiedere al medico di reparto spesso la principale fonte di aggiornamento.

25 anni fa l'infermiere in reparto faceva tutto, non c'era la figura dell'OSS, ma il paziente aveva un grande rispetto degli infermieri che erano visti come punto di riferimento a cui chiedere per avere risposte con parole semplici per capire cosa gli stava succedendo.

Il lavoro a metà degli anni 90 aveva appena fatto un salto contrattuale importante e poi la pubblicazione del decreto è stato un impulso per il cambiamento.  

Oggi c'è sicuramente un cambiamento tecnologico, ci sono termometri digitali, saturimetri, computer dove poter inviare le richieste e possiamo essere facilmente in contatto con altri colleghi attraverso il web e i social.

La formazione è cambiata molto se si cerca ce n'è anche troppa e bisogna scegliere, compresa la formazione post laurea i master universitari che sono molto diversificati e a volte anticipatori di nuove aree di intervento.

Il paziente ieri aveva poche informazioni oggi è bombardato di informazioni sulla sua malattia, sui problemi e le paure aumentano diventando più ansioso e irrequieto, il reparto ieri un luogo isolato oggi è portato subito alla ribalta dai social.

Il decreto è stato pubblicato 25 anni fa ma è ancora coerente con i tempi vista la necessità dei pazienti di avere infermieri sempre più specializzati.

Oggi un infermiere che lavora in un reparto per qualche anno è inevitabilmente specializzato a questi colleghi si aggiungono i colleghi che hanno una specializzazione certificata con master e occupano una posizione specialistica alcune riconosciute altre meno come ad esempio:

  • tutor,
  • gessista,
  • wound care,
  • stomaterapista,
  • case manager,
  • ecografia,
  • picc team,
  • risk managment,
  • infezioni ospedaliere
  • infermieri in elicottero.

Forse alcuni li ho dimenticati e mi scuso.

Il decreto è stato un punto cardine per molti dei cambiamenti della professione ma c'è ancora molto da fare.

DECRETO 14 settembre 1994, n. 739
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'infermiere;
Ritenuto di prevedere e disciplinare la formazione complementare;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Ritenuto che, in considerazione della priorita' attribuita dal piano sanitario nazionale alla tutela della salute degli anziani, sia opportuno prevedere espressamente la figura dell'infermiere geriatrico addetto all'area geriatrica anziche' quella dell'infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere, la cui casistica assume minor rilievo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere e' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale e' responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa e' di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le eta' e l'educazione sanitaria.

3. L'infermiere:

a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettivita';
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettivita' e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attivita' professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.

4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica e' intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacita' che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:

a) sanita' pubblica: infermiere di sanita' pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanita', ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.

7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanita' e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo e' strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessita' del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 359

LINk normattiva

Foto di Arek Socha da Pixabay

 

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