Il TFS e il TFR sono due trattamenti economici corrisposti alla cessazione del rapporto di lavoro, ma non sono la stessa cosa. La differenza riguarda soprattutto i dipendenti pubblici assunti prima o dopo il 31 dicembre 2000.
Per gli infermieri e per il personale del Servizio sanitario nazionale la distinzione è importante, perché può incidere sulla liquidazione finale, sull’adesione alla previdenza complementare e sulla possibilità di passare dal regime TFS al regime TFR.
Che cos’è il TFS
Il TFS, trattamento di fine servizio, è il sistema storico previsto per molti dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000.
Non è un istituto unico identico per tutti. Comprende diverse prestazioni, tra cui:
- l’indennità di buonuscita, IBU, per i dipendenti civili e militari dello Stato;
- l’indennità premio di servizio, IPS, per dipendenti di Regioni, enti locali, Servizio sanitario nazionale e altri enti iscritti alla gestione ex INADEL;
- altre forme storiche di indennità di fine servizio previste per specifiche amministrazioni.
Per un infermiere del Servizio sanitario nazionale assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, il riferimento più frequente è l’IPS, cioè l’indennità premio di servizio.
Che cos’è il TFR
Il TFR, trattamento di fine rapporto, è una somma che matura anno per anno durante il rapporto di lavoro. Nel pubblico impiego si applica, in via generale, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, salvo categorie particolari non contrattualizzate.
Il TFR si applica anche ai dipendenti pubblici assunti prima del 2001 che, essendo ancora in regime di TFS, aderiscono a un fondo di previdenza complementare negoziale. In questo caso il passaggio al TFR avviene contestualmente all’adesione al fondo pensione.
La differenza principale
La differenza non è solo nel nome. Cambia il criterio di maturazione.
Il TFS è più legato alla retribuzione utile percepita alla fine del servizio o negli ultimi dodici mesi, moltiplicata per gli anni utili. Il TFR, invece, nasce da accantonamenti annuali: ogni anno viene messa da parte una quota della retribuzione, poi rivalutata.
Il ragionamento è questo:
- il TFS guarda molto alla retribuzione finale;
- il TFR segue l’intera storia retributiva, anno dopo anno;
- la scelta TFS-TFR, per chi può ancora farla, non riguarda solo la liquidazione, ma anche l’eventuale adesione alla previdenza complementare.
La base di calcolo del TFR
Il TFR si calcola accantonando, per ogni anno di servizio o frazione di anno, una quota pari al 6,91% della retribuzione annua utile. In alternativa si può ricordare la formula civilistica: retribuzione annua divisa per 13,5.
Le quote accantonate negli anni precedenti vengono rivalutate al 31 dicembre con un tasso composto da:
- 1,5% fisso annuo;
- 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Per le frazioni di anno il calcolo è proporzionale. La frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni viene considerata mese intero.
Dal 1° maggio 2014, per la generalità dei dipendenti pubblici, la retribuzione annua lorda considerata ai fini del calcolo non può superare 240.000 euro.
La base di calcolo del TFS per il personale del Servizio sanitario nazionale
Per il personale del Servizio sanitario nazionale in regime di IPS, l’importo si ottiene moltiplicando un quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva utile lorda, compresa la tredicesima, percepita negli ultimi dodici mesi di servizio, per il numero degli anni valutabili.
La formula semplificata è:
IPS = retribuzione contributiva utile lorda degli ultimi 12 mesi × 80% ÷ 15 × anni utili
Le frazioni superiori a sei mesi valgono come anno intero; le frazioni pari o inferiori a sei mesi non vengono considerate.
Esempio aritmetico, non riferito a un caso reale:
- retribuzione contributiva utile lorda degli ultimi 12 mesi: 32.000 euro;
- anni utili: 30;
- calcolo: 32.000 × 80% ÷ 15 × 30;
- risultato lordo indicativo: 51.200 euro.
Questo esempio serve solo a comprendere la logica della formula. Il valore reale dipende dalle voci retributive utili, dalla posizione individuale, da eventuali riscatti e dalla tassazione.
La base di calcolo della buonuscita per i dipendenti dello Stato
Per l’indennità di buonuscita, IBU, l’importo si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retribuzione contributiva annua utile lorda, compresa la tredicesima, percepita alla cessazione dal servizio, per il numero degli anni utili.
La formula semplificata è:
IBU = retribuzione contributiva annua utile lorda alla cessazione × 80% ÷ 12 × anni utili
Anche in questo caso le frazioni superiori a sei mesi valgono come anno intero, mentre quelle pari o inferiori a sei mesi non sono considerate.
Chi resta in TFS e chi è in TFR
Per orientarsi, la prima domanda è: quando è iniziato il rapporto di lavoro pubblico a tempo indeterminato?
In linea generale:
- chi è stato assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 resta in TFS, salvo opzione per il TFR collegata alla previdenza complementare;
- chi è stato assunto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 è in TFR;
- chi è a tempo determinato rientra normalmente nel TFR secondo le regole previste per i rapporti a termine;
- alcune categorie pubbliche non contrattualizzate seguono regole particolari.
Per gli infermieri del SSN, il caso classico è questo: assunto a tempo indeterminato prima del 2001, regime IPS-TFS; assunto dopo il 2000, regime TFR.
Come si può scegliere il TFR
Il dipendente pubblico già in TFS non sceglie semplicemente fra due moduli di liquidazione. La scelta del TFR è collegata all’adesione a un fondo pensione negoziale di previdenza complementare.
Per il personale della sanità, delle funzioni locali e di molti comparti pubblici il fondo di riferimento è Perseo Sirio. Per la scuola il fondo di riferimento è Espero. La scelta concreta dipende dal comparto, dal contratto applicato e dal fondo negoziale previsto.
Secondo le informazioni INPS, i dipendenti in regime di TFS che vogliono aderire alla previdenza complementare devono optare per il TFR. Per i dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2000 e ancora in TFS, l’opzione comporta che:
- il TFS maturato fino al momento dell’adesione diventa il primo montante della prestazione di fine rapporto;
- da quel momento maturano quote di TFR;
- una quota del TFR maturando può essere destinata al fondo pensione secondo le regole contrattuali;
- alla cessazione del servizio l’INPS liquida la parte spettante direttamente al lavoratore e trasferisce al fondo le quote destinate alla previdenza complementare.
Per i lavoratori pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000, invece, il regime è già TFR. In questo caso la scelta non è tra TFS e TFR, ma tra lasciare il TFR secondo la gestione ordinaria prevista per il pubblico impiego oppure aderire alla previdenza complementare, destinando al fondo le quote previste.
La proroga dell’opzione al 2030
Il termine per esercitare l’opzione TFS-TFR era stato prorogato al 31 dicembre 2025. ARAN ha comunicato che il 16 giugno 2026 è stata sottoscritta un’ipotesi di CCNQ che proroga al 31 dicembre 2030 il termine entro il quale i dipendenti pubblici dei comparti e delle aree ancora in regime di TFS potranno esercitare l’opzione per il TFR, al fine di aderire ai fondi di previdenza complementare.
La stessa comunicazione ARAN precisa che l’entrata in vigore dell’accordo avverrà dopo la sottoscrizione definitiva del testo, a seguito della certificazione della compatibilità e dell’acquisizione dei pareri prescritti.
Quindi, alla data di redazione di questo articolo, il dato corretto è: proroga prevista al 31 dicembre 2030 nell’ipotesi sottoscritta, ma da seguire fino alla sottoscrizione definitiva.
Quale conviene
Non esiste una risposta valida per tutti.
Il TFS può essere favorevole quando la retribuzione finale utile è cresciuta molto rispetto agli anni iniziali di carriera, perché il calcolo prende come riferimento la retribuzione finale o quella degli ultimi dodici mesi. Il TFR, invece, matura progressivamente anno per anno e viene rivalutato. La convenienza va valutata insieme alla previdenza complementare, perché il passaggio al TFR per chi è in TFS è collegato all’adesione al fondo pensione negoziale.
Nella valutazione individuale bisogna considerare almeno questi elementi:
- età e anni mancanti alla pensione;
- retribuzione utile attuale e prevedibile alla cessazione;
- anni utili maturati in TFS;
- eventuali riscatti già fatti o da valutare;
- quota di TFR destinata al fondo pensione;
- contributo del lavoratore;
- contributo del datore di lavoro;
- costi, rendimento e rischio del fondo pensione;
- tassazione della liquidazione e delle prestazioni di previdenza complementare.
Per questo motivo, prima di esercitare l’opzione è prudente chiedere una simulazione individuale all’amministrazione, all’INPS, a un patronato o a un consulente previdenziale. La scelta non dovrebbe essere fatta solo confrontando due formule astratte.
Gli errori da evitare
Il primo errore è pensare che tutti i dipendenti pubblici possano scegliere liberamente tra TFS e TFR. Non è così: chi è stato assunto dopo il 31 dicembre 2000 è già in TFR.
Il secondo errore è confrontare il TFS e il TFR usando solo la retribuzione attuale. Il TFS e il TFR rispondono a logiche diverse: il primo è più sensibile alla retribuzione finale, il secondo agli accantonamenti annuali e alle rivalutazioni.
Il terzo errore è separare l’opzione TFR dalla previdenza complementare. Per il dipendente pubblico ancora in TFS, la scelta del TFR è collegata all’adesione al fondo pensione negoziale.
Il quarto errore è ignorare le voci retributive utili. Non tutto ciò che compare in busta paga entra necessariamente nella base di calcolo. Le indennità, le voci accessorie e gli elementi variabili devono essere verificati secondo la disciplina applicabile al proprio comparto.
In sintesi
Il TFS è il trattamento di fine servizio storico dei dipendenti pubblici assunti prima del 2001. Per gli infermieri del SSN in questo regime, la prestazione più rilevante è l’IPS, calcolata su un quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva utile degli ultimi dodici mesi per gli anni utili.
Il TFR è il trattamento di fine rapporto applicato ai dipendenti pubblici assunti dopo il 2000 e a chi, pur essendo in TFS, aderisce alla previdenza complementare optando per il TFR. Si calcola accantonando ogni anno il 6,91% della retribuzione utile, con rivalutazione annuale.
La scelta, quando possibile, non deve essere affrontata come una semplice domanda: “TFS o TFR?”. La domanda corretta è: “Nel mio caso, aderire alla previdenza complementare e passare al TFR migliora o peggiora il risultato complessivo atteso rispetto al mantenimento del TFS?”.
La risposta richiede una simulazione individuale.
Bibliografia
- 1. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Il trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici. Ultimo aggiornamento 3 luglio 2025. Consultato il 19 giugno 2026. DOI: non disponibile. PMID: non applicabile.
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- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Sottoscritto il CCNQ per la proroga del termine per l’opzione al TFR al 31 dicembre 2025. Aggiornato il 3 agosto 2021. Consultato il 19 giugno 2026. DOI: non disponibile. PMID: non applicabile.
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