DPR 384 del 1990; il CCNL della Sanità pubblica con indennità invariate

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comparto di contrattazione collettiva per il personale del Servizio Sanitario Nazionale comprensivo di una apposita area negoziale per la professionalità medica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, 20 maggio 1987, n. 270, e 17 settembre 1987, n. 494;

Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale richiesta dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 ottobre 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1989 - che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale;

Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1990, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il comparto del personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo relativa all'area negoziale per professionalità medica di cui al predetto articolo 6, comma 5 e seguenti, stipulata in data 6 aprile 1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'articolo 1 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 ottobre 1989, e le Organizzazioni Sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto CGIL/Funzione Pubblica-Sanità', CISL-FISOS, UIL-Sanità', CIDA-SI.DIR.SS., CONFEDIR-DIRSAN, CIDIESSE, CISAS-Sanità', CISAL-FIALS, SICUS ed AUPI (queste ultime due ammesse con riserva dell'esito finale del giudizio pendente) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, CISAL, CONF.SAL nonché, per l'area negoziale medica, le Organizzazioni Sindacali COSMED, ANAAO/SIMP, CIMO, Federazione nazionale CGIL-CISL-UIL medici, CISL medici, CGIL medici, SNR, SIVEMP e SIMET queste ultime quattro ammesse con riserva dell'esito finale del giudizio pendente come il SUMI che ha sottoscritto l'ipotesi di accordo il 7 luglio 1990, sempre con riserva dell'esito finale del giudizio pendente;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990 e del 23 novembre 1990, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 6 aprile 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;

Visto il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Area di applicazione e durata

Il presente regolamento si applica a tutto il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dagli Enti individuati dall'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

Il presente regolamento concerne il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

Parte prima

COMPARTO SANITA'

Titolo Primo

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo II

RAPPORTI CON L'UTENZA

Sezione I

CITTADINO UTENTE

Art. 2

Rapporti amministrazione-cittadino

Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano gli Enti.

A tale scopo, gli Enti approntano adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti e per una più agevole utilizzazione dei servizi anche attraverso l'individuazione di appositi Uffici di Pubbliche Relazioni, se necessario decentrati, con il compito di fornire agli utenti ogni utile informazione anche documentale sui servizi erogati dall'Ente e sulla loro dislocazione nel territorio, sugli orari di apertura e sul tipo di prestazione nonché di ricevere eventuali reclami e suggerimenti da parte degli utenti stessi al fine del miglioramento dei servizi.

In tale quadro gli Enti, sentite le Organizzazioni e le Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative, predispongono appositi progetti finalizzati - in particolare - per assicurare condizioni di rispetto, chiarezza e dialogo nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi attraverso il cartellino di riconoscimento secondo le vigenti disposizioni. I suddetti interventi sono diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

a) una formazione professionale del personale volta al rispetto della dignità umana del malato e dell'utente, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e chiarezza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di apparecchiature elettroniche;

b) la semplificazione e l'unificazione della modulistica almeno a livello di Ente e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le istruzioni contenute nella circolare del

c) l'ampliamento degli orari di apertura delle strutture, per garantire l'esigenza degli utenti di accedere alle strutture stesse;

d) il collegamento tra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di servizi polivalenti;

e) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap ed anziane.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e, in seguito, con cadenza annuale, gli Enti promuovono apposite conferenze, unitamente alle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative, sentite le associazioni diffuse su larga scala e maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

Parte prima

COMPARTO SANITA'

Titolo Primo

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo II

RAPPORTI CON L'UTENZA

Sezione II

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Art. 3

Servizi pubblici essenziali

Ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:

  1. assistenza sanitaria;

  2. igiene pubblica;

  3. veterinaria;

  4. protezione civile;

  5. sicurezza e salvaguardia degli impianti;

  6. approvvigionamento, produzione e distribuzione di beni e servizi di prima necessità', distribuzione di energia nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti;

  7. erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 devono garantirsi, con le modalità ed i contingenti minimi di cui all'articolo 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) prestazioni di accettazione per i ricoveri d'urgenza e di pronto soccorso, nonché specialistiche e diagnostiche necessarie a garantire le urgenze; anestesia per le sole urgenze; medicina neonatale; rianimazione e terapia intensiva; unità coronariche; emodialisi; servizio trasfusionale; psichiatria; trattamenti sanitari obbligatori; assistenza di persone anziane ed handicappate; assistenza farmaceutica anche integrativa; servizio ambulanze;

b) raccolta, nei casi di urgenza, dei rifiuti solidi; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi; vigilanza, nei casi di urgenza, sugli alimenti e bevande; salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature anche a ciclo continuo soggetti a vigilanza nei casi in cui l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone ed agli impianti stessi; sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e degli impianti di emergenza necessari ad assicurare i servizi essenziali;

c) vigilanza sui focolai o malattie infettive e zoonosi; controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica; macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita; approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonché residenze protette ed assistite;

d) referti, denunce, certificazioni e provvedimenti contingibili ed urgenti;

e) prestazioni urgenti svolte dal Servizio Sanitario Nazionale per conto della protezione civile;

f) approvvigionamento urgente dei beni di prima necessità';

g) servizi di cucina, incluse banche del latte per i neonati, per assicurare le esigenze alimentari e dietetiche salvo nei casi in cui non sia possibile prevedere adeguata sostituzione del servizio;

h) distribuzione del vitto; somministrazione dello stesso a persone non autosufficienti ed ai minori;

i) pagamento degli assegni e dei sussidi con carattere di sostentamento, per il periodo di tempo strettamente necessario, in base all'organizzazione dei singoli Enti.

Art. 4

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

Al fine di cui all'articolo 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che sono esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello Regionale - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale per singolo Ente entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e, comunque, prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano di assicurare comunque i servizi pubblici essenziali.

In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, gli Enti individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle Organizzazioni Sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.

Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza del presente regolamento e conservano la loro efficacia sino alla definizione dei nuovi accordi.

Parte prima

COMPARTO SANITA'

Titolo Primo

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo III

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Art. 5

Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale

I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6

Tempi e procedure della contrattazione decentrata

La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, salvo quanto previsto dal comma 2.

I commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Gli enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo nazionale di comparto ed a convo

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