La riforma della responsabilità professionale sanitaria, avviata con la Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), giunge al suo definitivo compimento operativo. Il Legislatore, attraverso l'introduzione dell'obbligo assicurativo, ha inteso istituire una garanzia patrimoniale duplice: assicurare al paziente la certezza del risarcimento e fornire all'esercente la professione sanitaria la serenità necessaria per operare, tutelandone il patrimonio personale in caso di errore.
Dopo un'attesa di sette anni per la definizione dei requisiti minimi delle polizze, il D.M. n. 232/2023 ha stabilito le regole tecniche, fissando al 16 marzo 2026 la data limite entro la quale tutte le coperture assicurative e le "misure analoghe" delle strutture dovranno risultare conformi.
1. Il quadro normativo e le sanzioni
L'obbligo assicurativo coinvolge tutti gli esercenti le professioni sanitarie e le strutture sanitarie o sociosanitarie, sia pubbliche che private. È opportuno ricordare che:
- Dal 16 marzo 2024, il mancato adempimento dell'obbligo assicurativo per i liberi professionisti integra un illecito disciplinare, esponendo il sanitario a specifiche sanzioni da parte dell'Ordine di appartenenza.
- Entro il 16 marzo 2026, le compagnie assicurative devono adeguare i contratti vigenti ai requisiti minimi di legge; per le polizze pluriennali derivanti da bandi pubblici, l'adeguamento avviene alla scadenza naturale e comunque non oltre tale data.
2. Massimali minimi per sanitari strutturati
I sanitari che operano come dipendenti o collaboratori (responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.) devono verificare che la struttura di appartenenza o la propria polizza individuale rispettino i seguenti massimali minimi per sinistro e per anno:
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Tipologia di struttura/attività |
Massimale per sinistro |
Massimale per anno / serie |
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Ambulatori senza esami protetti (compresi laboratori analisi) |
€ 1.000.000 |
€ 3.000.000 |
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Strutture senza chirurgia, ortopedia, ostetricia o anestesia |
€ 2.000.000 |
€ 6.000.000 |
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Strutture con chirurgia, ortopedia, ostetricia o anestesia |
€ 5.000.000 |
€ 15.000.000 |
3. Liberi professionisti e colpa grave
Per i professionisti con obbligazione contrattuale diretta con il paziente (ex art. 1218 c.c.), i massimali minimi sono:
- Senza attività chirurgica/anestesiologica: € 1.000.000 per sinistro / € 3.000.000 per anno.
- Con attività chirurgica/anestesiologica: € 2.000.000 per sinistro / € 6.000.000 per anno.
Per la polizza di colpa grave (obbligatoria per chi opera in strutture), il massimale deve essere pari ad almeno tre volte la retribuzione lorda annua (RAL) del sanitario. Per i liberi professionisti che rispondono a titolo contrattuale, tale limite minimo deve essere ulteriormente elevato, non applicandosi il tetto delle tre annualità previsto per la rivalsa ordinaria.
4. Caratteristiche essenziali delle polizze
Le nuove disposizioni impongono requisiti di continuità della copertura molto stringenti:
- Retroattività epostuma: le polizze devono garantire una retroattività decennale e una postuma decennale in caso di cessazione definitiva dell'attività (pensionamento, decesso, ecc.).
- Regime "Claims Made": la copertura opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di vigenza della polizza, anche se riferite a fatti accaduti nel periodo di retroattività.
- Divieto di recesso: l'assicuratore non può disdire la polizza in corso di vigenza o nel periodo di postuma, salvo i casi di condotta gravemente colposa reiterata e accertata con sentenza definitiva.
5. Misure analoghe per le strutture
Il termine del 16 marzo 2026 è perentorio anche per le strutture che scelgono l'auto-ritenzione del rischio (misure analoghe). Queste dovranno aver già implementato un sistema formale di gestione dei sinistri e i necessari accantonamenti di fondi (Fondo Rischi e Fondo Riserva Sinistri) secondo i parametri definiti dal Titolo III del D.M. 232/2023.
Bibliografia e riferimenti normativi
- Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco) - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e responsabilità professionale.
- Decreto Ministeriale 15 dicembre 2023, n. 232 - Regolamento sulla determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative.
- Codice Civile - Artt. 1218 (Responsabilità contrattuale) e 2043 (Responsabilità extracontrattuale).
- Lombardo C., "Cosa rischia il libero professionista che non sottoscrive la polizza per la responsabilità civile verso terzi?", Clinical Practice, 2024.
