L'infermiere non può certificare è quanto riporta una circolare sul DL101 del 31 agosto 2013, convertito in legge a ottobre.
La circolare del dipartimento della funzione pubblica è uscita a febbraio 2014 e chiarisce alcuni aspetti e libera l'infermiere dalla certificazione della presenza dell'assistito.
In sintesi la circolare 2/2014 in caso di visita medica o terapie ambulatoriali riporta che l'attestazione è rilasciata dal medico o dalla struttura.
La circolare chiarisce che per struttura intende il personale amministrativo.
Questo crea il paradosso che una certificazione rilasciata da un infermiere che realmente ha assistito alla presenza della persona non rilascia una certificazione valida, mentre un amministrativo in altra sede certifica la presenza di una persona senza vederla fisicamente.
Probabilmente ci sono diverse situazioni in Italia che potrebbero vedere l'utilizzo di infermieri o degli operatori presenti per rilasciare certificati di presenza per fare un percorso facilitato all'assistio, ma il rischio è che non siano ritenuti validi.
Se un certificato deve avere la firma del medico o dell'amministrativo, ne deve riportare anche nome e cognome, quindi che fare?
La soluzione più semplice la riporta la stessa circolare a pagina 2 basta utilizzare il modulo per l'autocertificazione...
Questa circolare forse è stata annullata dato che non la si ritrova online.