2022 CCNL formazione ECM

Le sanzioni e le penalità per la non acquisizione dei crediti ECM può trovare un'applicazione da parte degli OPI e le ASL o una penalizzazione nella domanda al concorso pubblico.

I crediti ECM acquisiti che vantaggio offrono, se per chi non li acquisisce non cambia nulla, tempo perso?

Gli OPI saranno i primi che chiameranno gli infermieri a chiarire la propria posizione ed a procedere con chi non ha i crediti ECM, questo perchè ricevono da CoGeAps il report di chi ha acquisito i crediti ed è certificabile e di chi non lo è per non aver raggiunto l'obbiettivo formativo del triennio.

Ovviamente gli OPI prima verificheranno la posizione, potrebbero esserci errori, ritardi oppure potrebbero essere infermieri in pensione che hanno dimenticato di cancellarsi dall'OPI.

Gli OPI poi agiranno d'ufficio in autonomia, ricordiamoci che nessun presidente OPI vorrà avere una denuncia per omissione di atti d'ufficio. Le sanzioni arriveranno se non si risponde a quanto chiesto dall'OPI, prima con la richiesta di recuperare i crediti ECM e successivamente con la sospensione dall'ordine.

Anche le aziende sanitarie che siano AULS, AOSP, ASST ecc. hanno degli obblighi verso la formazione continua derivanti dal CCNL Sanità 2019-2021.

La formazione ECM è specificata nel "Capo VI Formazione del personale" del CCNL 2019-2021 che prevede diversi articoli per destinare le risorse, pianificare la formazione fino a consentirne la partecipazione ai dipendenti in orario di servizio.

Il CCNL Sanità, quali sanzioni prevede se non si acquisiscono i crediti ECM?

Il comma 4 dell'Art. 67 Formazione continua ed ECM riporta:

Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste.

Il comma si traduce in pratica con una prima azione da parte della direzione che deve chiedere, nel bando della selezione interna, se il dipendente è certificabile, ovvero se ha rispettato l'obbligo formativo richiesto dal triennio precedente.

In mancanza di questa certificazione ECM secondo il CCNL come conseguenza il professionista sanitario ha un blocco alla partecipazione delle selezioni interne per i 3 anni successivi.

Questo comma potrebbe essere utile anche per chi non arrivando ad essere in graduatoria nei concorsi interni vuole fare ricorso e se vede che nel bando non è stata chiesta ai partecipanti la loro posizione in merito ai corsi ECM, potrebbe provare a far escludere dalla graduatoria stessa quei partecipanti che non hanno i crediti ECM chiedendone una verifica della posizione dei partecipanti.

L'altro aspetto che sta emergendo è la presenza dei crediti ECM in fase di domanda del concorso pubblico dove protesti trovare scritto qualcosa del genere:

Al/alla partecipante è richiesto di autocertificare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979 (“La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità”).

il testo riporta:

omississ...La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attivita' di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianita' ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non puo' comunque superare il 50 per cento.

Nel complesso però, pensare alla formazione solo nella logica "la faccio perchè posso ricevere delle punizioni o premi", è un atteggiamento veramente stupido.

La formazione dei corsi ECM, che sia in modalità FAD che in aula, consente di imparare nozioni nuove, modelli e ragionamenti a cui non avevamo pensato e in un certo senzo esplorare qualcosa di nuovo.

Le informazioni nuove che acquisiamo le potremmo applicare nell'ambito professionale o anche nel nostro quotidiano, perchè l'offerta formativa è molto varia.

2022-CCNL-2019-2021 pubblicato ARAN