Nelle amministrazioni ospedaliere esiste la corruzione?
Si è la risposta sicura del Ministero della Salute che il 30 gennaio ha pubblicato il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) che sarà attivo dal 2015-2017. Per quanto rigurda i dipendenti che volessero contribuire un capitolo intero a supporto di chi collabora e riporta...
Il documento per esteso è disponibile al link e a pagina 25 riporta:
5.1.8 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) .................... 25
L’art. 54-bis d.lgs. n.165 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 51, l. n. 190 del 2012, prevede:
“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 190, n.241, e successive modificazioni”. Scopo della norma è di favorire la segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, fornendo ai denuncianti protezione contro possibili pregiudizi, atteso che il timore di ritorsioni potrebbe costituire un deterrente alla comunicazione di violazioni dell’integrità.
Come segnalato nel PNA, particolarmente utile a superare eventuali remore alla denuncia risulta un sistema informatico di segnalazione e di gestione della stessa, poiché non solo evita la necessità di recarsi fisicamente presso l’ufficio ricevente ovvero di utilizzare plichi cartacei intercettabili o servizi di posta elettronica che comunicano l’indirizzo e–mail di provenienza, ma può anche assicurare la copertura dell’identità del denunciante e l’inoltro della segnalazione esclusivamente a destinatari predeterminati, abilitati in base alla competenza.
Il Ministero, sulla base delle indicazioni impartite dal RPC, ha realizzato un sistema informatico per l’effettuazione della segnalazione di illeciti accessibile dalla intranet aziendale, il quale, mediante crittografazione dei dati anagrafici, garantisce l’anonimato del segnalante e la riservatezza del presunto autore dell’illecito. La decrittazione dei dati è ammessa solo nei casi previsti dalla normativa vigente. Per la gestione delle segnalazioni, come già previsto nel PTPC, l’Amministrazione ha creato un registro riservato sul quale sono automaticamente protocollate e archiviate le segnalazioni, accessibile esclusivamente dal RPC e da collaboratori predeterminati, oltreché dal Direttore del personale, organizzazione e bilancio, competente in materia di procedimenti disciplinari e da unità di personale appositamente individuate.
La DGSISS, nei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, pubblica nella intranet del Ministero un promemoria per ricordare ai dipendenti la disponibilità, nella medesima rete aziendale, del suddetto sistema per la segnalazione di condotte illecite.
Fatte salve le comunicazioni che per legge o in base al PNA e al presente PTPC devono essere effettuate, il personale incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni e i dipendenti, i collaboratori e i consulenti del Ministero nonché i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione, coinvolti nel processo di gestione della denuncia, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza in merito alla segnalazione e alle informazioni attinenti alla stessa.
Ai dipendenti, collaboratori e consulenti del Ministero nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione, che abbiano, in qualunque modo, appreso notizie concernenti la segnalazione, è fatto divieto di comunicare l’identità del segnalatore e di divulgare dati idonei a rivelare la stessa.
Il RPC, che riceva denuncia di discriminazione da parte del dipendente che ha segnalato un illecito e giudichi fondata tale denuncia, informa:
- il dirigente sovraordinato al dipendente autore della discriminazione, affinché il dirigente medesimo adotti le iniziative utili a porre fine alla discriminazione e agli effetti negativi della stessa;
- l’UPD affinché valuti la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.
Tutti i documenti al link http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2300
Foto di Steve Buissinne da Pixabay