Fin dal 1998 l’Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR) era titolare della responsabilità tecnica delle verifiche per l’accreditamento. Secondo la LR 22/19, Il Direttore generale competente in materia di sanità, a fronte della domanda di accreditamento di una struttura sanitaria, concede o nega l'accreditamento con propria determinazione.
L’organizzazione interna dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (in seguito OTA) tiene conto degli indirizzi forniti dall’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie del 19 febbraio 2015 (in seguito Intesa)
e del lavoro condotto dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi degli Organismi Tecnicamente Accreditanti, requisiti che sono oggetto di verifica periodica da parte del Tavolo per la Revisione dell’Accreditamento (TRAC), così come previsto dall’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012.
La legge regionale del 6 novembre 2019 n. 22, “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” all’art. 13, dispone che le funzioni di organismo tecnicamente accreditante deputato alle verifiche di accreditamento sono affidate al direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale al fine di garantire imparzialità, trasparenza nella gestione delle attività e autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni, rispetto alle strutture valutate e all’autorità regionale che concede l’accreditamento.
L’OTA, dopo aver ricevuto il mandato ad effettuare le verifiche per l’accreditamento dal Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento, compie l’attività di verifica direttamente o avvalendosi di soggetti qualificati (valutatori) e trasmette i risultati allo stesso Coordinatore attraverso una relazione motivata in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento.
Nella conduzione delle attività di verifica tecnica, risultano separate le fasi di istruttoria e di conclusione del procedimento amministrativo, con l’adozione del provvedimento di accreditamento, dalla fase di istruttoria tecnica, che propone la conferma o modifica del provvedimento stesso.
Modalità di svolgimento delle verifiche di accreditamento
Il processo di verifica per l’accreditamento è un’attività di carattere istituzionale avviata in Regione Emilia-Romagna dal settembre del 2004.
L’esperienza maturata negli anni ha consentito di valutare le strutture sanitarie pubbliche e private regionali e i professionisti, includendo progressivamente differenti e molteplici tipologie di strutture e favorendo la crescita di un percorso di sviluppo continuo della qualità.
L’obiettivo della valutazione è accertare che la Struttura possieda requisiti che le consentano di erogare una assistenza sanitaria che soddisfi standard qualitativi definiti.
Tale valutazione si esercita attraverso la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento su mandato del Coordinatore per l’autorizzazione e l’accreditamento.
Le verifiche sono state effettuate fino ad ora mediante sopralluoghi oppure su base documentale. L’emergenza sanitaria diffusasi su scala globale a causa della pandemia da COVID-19 impone alle organizzazioni che si occupano di accreditamento e certificazione, l’utilizzo di Audit da remoto quale soluzione per svolgere l’attività di ispezione e verifica del sistema qualità delle strutture/aziende.
Tale modalità, utilizzata da tempo in diversi contesti, può rappresentare una soluzione per dare continuità al processo di valutazione delle strutture nelle fasi di emergenza, ed essere anche un’opzione praticabile, in futuro, per la sostenibilità del sistema di accreditamento.
Le modalità di verifica La scelta della tipologia di verifica è definita dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) in relazione ai contenuti della domanda presentata dalla Struttura, alle sue caratteristiche, all’oggetto da verificare e agli esiti delle eventuali precedenti verifiche effettuate.
Le attuali modalità di verifica adottate dall’OTA sono:
• Visita con sopralluogo, detta anche visita sul campo;
• Verifica documentale;
• Visita da remoto;
• Verifica mista.
Conformità e requisiti di accreditamento
La valutazione della conformità ai requisiti di accreditamento, sia generali che specifici, di ogni struttura verificata, è espressa mediante una scala di 4 valori: NO - no - si - SI corrispondenti ad una percentuale di conformità rispettivamente pari a: valore assegnato % di possesso del requisito significato della valutazione
• NO 0 Il requisito non è posseduto
• SI 100 Il requisito è posseduto pienamente;
• “NA”, quando Il requisito è ritenuto NON APPLICABILE, in un particolare contesto/struttura e pertanto viene escluso dalla valutazione.
Nessuno dei requisiti generali può essere ritenuto non applicabile; la presenza di valutazioni negative per alcuni requisiti non sempre preclude l’accreditamento della struttura nel suo complesso, infatti, i requisiti specifici pur essendo oggetto di revisione periodica, non possono essere aggiornati in tempo reale rispetto alla evoluzione della tecnologia e dei modelli organizzativi adottati.
Quando il contenuto specifico richiesto dal requisito “obsoleto” non è più presente, si registra una valutazione negativa, ma il Team segnala nel verbale se la funzione richiesta è interscambiabile da altra soluzione più “evoluta” o se la sua assenza determina problemi ai fini dell’accreditamento.
Rinnovo dell’accreditamento (delibera GPG/2017/1861 del 31/10/2017)
La domanda di rinnovo, per le attività e discipline già accreditate, deve essere presentata almeno novanta giorni prima della scadenza dell’accreditamento. Tale termine di 90 giorni, previsto in L.R. 22/2019, co. 1, art. 18, rappresenta il tempo tecnico previsto per svolgere le attività amministrative necessarie per la concessione del rinnovo dell’accreditamento. Le domande di rinnovo dell’accreditamento devono essere presentate secondo le modalità sopra indicate nel paragrafo “Procedura di accreditamento”. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, le strutture che hanno presentato una domanda, come previsto dal co. 4, art. 18, L.R. 22/2019, possono continuare a svolgere le attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensioni nella erogazione dei servizi. A tal fine è necessario che la domanda presentata sia considerata valida dai Settori o dalle Aree competenti, cioè intesa come procedibile. Qualora una struttura non presenti domanda entro la scadenza del precedente accreditamento, ciò comporta l’adozione di un atto di nuovo accreditamento. La concessione di un nuovo accreditamento richiede altresì una valutazione del fabbisogno sulla base delle disposizioni vigenti. Inoltre, la concessione di un nuovo accreditamento a una Struttura il cui accreditamento precedente è scaduto comporta riflessi sugli accordi eventualmente già stipulati dalle Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, in quanto si determina una soluzione di continuità nel contratto
Monitoraggio
L’articolo 16 della L.R. 22/2019 introduce un nuovo sistema per il monitoraggio delle strutture accreditate attraverso due modalità: - mediante verifiche relative ad articolazioni e loro forme di integrazione (reti, percorsi, dipartimenti) in relazione alle priorità individuate dalla programmazione regionale; - mediante indicatori per la valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti ai sensi del comma 1, art. 8-quater del D.Lgs. 502/92. Vengono in questo modo introdotti elementi di verifica più rispondenti agli indirizzi della programmazione regionale, consentendo di mantenere sotto controllo in modo più continuativo e stringente le organizzazioni anche nelle loro forme di integrazione più evolute (es. reti) e attraverso misure di risultato (performance).
Cause di sospensione e revoca dell’accreditamento
I provvedimenti di sospensione e revoca dell’accreditamento possono dunque essere graduati in relazione alle caratteristiche delle criticità riscontrate. In particolare, si sottolinea che l’istituto della sospensione trova applicazione nei casi in cui vengano riscontrate criticità che non pregiudicano complessivamente la sicurezza delle attività sanitarie svolte e che siano superabili in un arco temporale certo, individuato nei singoli atti che dispongono la sospensione stessa. Lo stesso articolo prevede che la revoca dell’accreditamento è disposta, sempre previa diffida, dal Direttore generale competente in materia di sanità, anche a seguito di accertamento di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio sanitario regionale o di perdita dei requisiti soggettivi.
L’istituto dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti è uno strumento funzionale alla programmazione regionale e si inserisce in una filiera di atti istituzionali che coinvolgono gli erogatori di prestazioni, quali l’autorizzazione (alla realizzazione e all'esercizio), la contrattazione e il controllo, che hanno rispettivamente la funzione di accertare che gli erogatori garantiscano legalità dei servizi offerti, buon uso delle risorse e monitoraggio della qualità. Il processo di accreditamento contribuisce al miglioramento della qualità dell’assistenza, attraverso la creazione di situazioni organizzative che facilitano l’allineamento degli operatori ai comportamenti più idonei definiti dagli strumenti professionali tipici (procedure, linee guida, protocolli, ecc.), gestiti come sistema e alla realizzazione del mandato organizzativo. L’accreditamento richiede la definizione dei livelli qualitativi (standard e impegni) dei servizi erogati e il monitoraggio trasparente dei risultati ottenuti, oltre che la ricerca attiva del giudizio e della partecipazione degli utenti al miglioramento dei servizi e dei processi di cura/assistenza. Si riscontra, sia a livello nazionale che europeo, un rinnovato interesse all’accreditamento come veicolo generale della valutazione istituzionale, ai fini della promozione del miglioramento continuo per aspetti direttamente collegati all’assistenza (sicurezza, appropriatezza, qualità, …), e come metodologia e/o competenza supportante la verifica di altri aspetti meno direttamente collegati alla qualità dei servizi erogati all’utente (innovazione, ricerca, …)4.
Si può affermare che l’infermiere non è più solo il piccolo ingranaggio di un sistema, ma è divenuto fondamentale sia per mettere in atto il processo di accreditamento sia nell'attuazione di quanto redatto, altrimenti non si può dire di raggiungere la qualità ricercata dal sistema sanitario.
BIBLIOGRAFIA:
• Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, MODELLO DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE elaborata dal Gruppo di lavoro Agenas con il supporto dell’Authority per l’Autorizzazione, l’Accreditamento e la Qualità dei Servizi dei Servizi sanitari, Socio-sanitari e Socio-educativi della Repubblica di San Marino
• DPG/2020/10518 del 17/06/2020; REGOLAMENTO GENERALE DELL'ORGANISMO TECNICAMENTE ACCREDITANTE (OTA) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE.
• DPG/2021/14063 del 16/07/2021; MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE DI ACCREDITAMENTO AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELL'ORGANISMO TECNICAMENTE ACCREDITANTE (OTA) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 10165/2020 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE.
• LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 22#LR-ER-2019-22# NUOVE NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 1998 E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 2003, N. 29 DEL 2004 E N. 4 DEL 2008 Bollettino Ufficiale n. 356 del 6 novembre 2019
Sitografia:
Novità in materia di accreditamento delle strutture sanitarie
Accreditamento delle strutture sanitarie: modalità di valutazione dei requisiti
Documenti scaricabili:
Testo delibera GPG/2017/1861 del 31/10/2017287.46 KB
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