L’accreditamento nella Regione Emilia-Romagna: Recenti modifiche normative

La Regione Emilia-Romagna ha sviluppato il sistema di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie a partire dalla Legge regionale n. 34/1998 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private".

Successivamente modificata dalla Legge regionale n. 4/2008" Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale” e infine dalla Legge regionale n. 22/2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Quest’ultima Legge è stata approvata a distanza di oltre 20 anni e per quanto attiene alla Regione:

  • istituisce la nuova figura del Coordinatore per l’autorizzazione e l’accreditamento, che garantisce l’integrazione tra tali istituti;
  • individua le strutture e le funzioni regionali competenti in materia di autorizzazione ed accreditamento;
  • conferma in capo all’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) le funzioni di verifica circa il possesso ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento;
  • definisce nuovi strumenti e modalità di verifica delle strutture sanitarie, prevedendo garanzie di omogeneità e semplificazione amministrativa, riducendo i tempi del procedimento di concessione/diniego dell’accreditamento, che dai nove mesi previsti dalla L.R. n. 34/1998, come modificata con L.R. 4/2008, passano ora a 90 giorni;
  • individua le responsabilità dei soggetti sanitari pubblici e privati in materia di autorizzazione ed accreditamento;
  • determina le modalità di selezione delle strutture e di instaurazione dei rapporti contrattuali da parte delle Aziende sanitarie;
  • prevede strumenti di verifica e di monitoraggio.

In aggiunta a quanto sopra, la Regione Emilia-Romagna, viste le positive esperienze passate, ha predisposto, approvato e sottoscritto con numerose realtà territoriali e nazionali un nuovo “Patto per il Lavoro e per il Clima” (si veda la delibera di Giunta n. 1899 del 14 dicembre 2020), libero all’adesione.

Tale documento è finalizzato alla condivisione di un progetto di rilancio e sviluppo dell’Emilia-Romagna fondato sulla sostenibilità e creare le condizioni per una piena e buona occupazione.

L’obiettivo generale è quindi quello di generare lavoro di qualità, contrastare le diseguaglianze e accompagnare l’Emilia-Romagna nella transizione ecologica, contribuendo a raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

L’orientamenti di fondo per l’elaborazione del modello di accreditamento sono state le seguenti:

  1. Nell’AUTORIZZAZIONE devono essere inclusi i requisiti riferiti alle RISORSE (STRUTTURALI, TECNOLOGICHE, UMANE, ORGANIZZATIVE) necessarie all’esercizio efficace e sicuro delle attività delle specifiche strutture sanitarie, sociosanitarie (anche in assenza di una possibile richiesta di accreditamento istituzionale).
  2. Nell’ ACCREDITAMENTO sono inclusi invece i requisiti che attengono ai PROCESSI (ORGANIZZATIVI, INFORMATIVI, ASSISTENZIALI) che favoriscono un utilizzo di qualità (efficacia, sicurezza, efficienza, appropriatezza, umanizzazione, ecc.) del mix delle risorse individuate nella procedura di autorizzazione.

Si articola in 8 criteri, 28 requisiti e 123 evidenze che definiscono altresì il livello minimo di accountability delle strutture sanitarie ai fini dell’accreditamento.

La Regione Emilia-Romagna ha dato formalmente avvio anche al processo di accreditamento della formazione continua delle Aziende sanitarie pubbliche e degli altri Soggetti erogatori di prestazioni sanitarie, pubblici o privati, con la pubblicazione sul BURERT dei provvedimenti di dettaglio previsti rispettivamente dalla DGR n. 1332/2011 e dalla DGR n. 1333/2011 “Accreditamento della funzione di provider ECM.

Ovvero, al momento della presentazione della domanda di accreditamento, tutte le strutture sanitarie devono contestualmente richiede l’accreditamento per la Funzione di governo aziendale della formazione continua che saranno pertanto oggetto della verifica e se interessati, possono inoltre presentare domanda di accreditamento della funzione di provider ECM (DGR n. 1333/2011 e Determinazione del Direttore generale sanità e politiche sociali n. 3307/2012).

Le funzioni dell’organismo tecnicamente accreditante (OTA)

La missione dell’OTA è contribuire all’efficacia del sistema di garanzia della qualità delle cure, attraverso l’accreditamento di tutte le strutture che operano sul territorio regionale in nome e per conto del SSN, mediante la realizzazione di valutazioni tecniche (verifiche per l’accreditamento istituzionale - D.Lgs. 502/92 e sim).

L’OTA ha un proprio Coordinatore che risponde, dal punto di vista gerarchico, al Direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR) al fine di garantire imparzialità, trasparenza nella gestione delle attività e autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni, rispetto alle strutture valutate e all’autorità regionale che concede l’accreditamento.

Fin dal 1998 l’Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR) era titolare della responsabilità tecnica delle verifiche per l’accreditamento, poi con la LR 22/19, passa in capo all’OTA, previo mandato ad effettuare le verifiche per l’accreditamento dal Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento.

L’organismo compie l’attività di verifica direttamente o avvalendosi di soggetti qualificati (valutatori) e trasmette i risultati allo stesso Coordinatore attraverso una relazione motivata in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento.

Nella conduzione delle attività di verifica tecnica l’OTA è autonomo e indipendente nelle proprie scelte, infatti, nel processo di accreditamento delle strutture sanitarie risultano separate le fasi di istruttoria e di conclusione del procedimento amministrativo, con l’adozione del provvedimento di accreditamento, dalla fase di istruttoria tecnica, che propone la conferma o modifica del provvedimento stesso.

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Foto di mspark0 da Pixabay

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