La mobilità volontaria esterna è utilizzata da moltissimi infermieri per riavvicinarsi a casa, ma può essere utilizzata anche dalla stessa azienda pubblica per sopprerire a carenze di personale.
Due situazioni che hanno percorsi operativi diversi ma normativi comuni.
Nel fare la mobilità esterna si chiede alla propria azienda di cedere il nostro contratto di lavoro alla nuova azienda e si possono verificare due situazioni:
- ad opera dell'ASL che emette un bando di mobilità,
- a richiesta del dipendente che chiede il trasferimento.
L'ASL che attiva una mobilità deve pubblicare un bando pubblico con tutti i criteri di selezione del personale, fatto il bando è necessario ricordarsi che il parere favorevole deve essere dato sia dall'ASL accettante ma anche dall'ASL in cui si lavora.
Il dipendente può chiedere il trasferimento fra ASL ovvero chiede alla propria ASL di passare il contratto ad una nuova ASL, servono le autorizzazioni sia dell'ASL di uscita che di quella in entrata, questa situazione può vedere risposta negativa dato che le ASL si trovano ad avere una modifica delle unità in servizio.
La tipologia di mobilità più utilizzata è quella compensativa o interscambio, in questo caso c'è lo spostamento di un unità da un ASL all'altra e non cambia il totale delle unità.
La normativa è mutata e sono aumentate le responsabilità delle ASL stesse.
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 LINK
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
(Art. 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 LINK
Art. 49.
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.»
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.».
Art. 50.
Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, e' valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.».
Nel 2009 si richiede ai dirigenti ASL di valutare se c'è o meno un eccedenza di personale... e se la trovano cosa succede?
Il CCNL del 19 aprile 2004 all'articolo 21 riporta (LINK):
Art. 21
Mobilità
1. Il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento (quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell’azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui all’art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.
2. In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall’assunzione comprensivi del preavviso previsto dall’art. 19, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
3. Il comma 2 entra in vigore il 1 settembre 2004. Sono fatte salve le procedure dell’art. 19 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell’azienda o ente di destinazione del dipendente alla data del 31 agosto 2004.
4. In considerazione dell’eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma 2 nonchè del suo carattere sperimentale, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.
5. Nell’ambito della disciplina di cui all’art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è tuttora consentita la mobilità a compensazione - all’interno del comparto - fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale, previo consenso dell’azienda od ente interessati.
L'ASL dovrebbe avere una modulistica interna simile ad esempio a questa tratta dall'ASL città di Bologna (LINK) che rende semplice fare domanda restano le difficoltà operative di avere il consenso del dirigente e di trovare la persona disponibile al cambio in compensazione, per questo il forum annunci è a disposizione.
Foto di Markus Winkler da Pixabay