Nel linguaggio comune c'è chi lo chiama obbligo o chi lo chiama vincolo di permanenza, ma si tratta di un dovere del vincitore del concorso che è previsto da due righe di un comma dell'art.35 nel DL 30 marzo 2001, n. 165 .

L'articolo 35 ha subito diverse modifiche e nel 2006 iniziava a comparire la permanenza nella sede di destinazione per 5 anni, poi si è modificata di recente.

Cosa comporta l'obbligo di permanenza di 5 anni?

La domanda sembra banale, ma leggendo il comma dell'articolo è più chiara: 

Nel 2006 compariva la prima modifica che introduceva all'art.35 reclutamento del personale il comma 5-bis:

....omissis

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. (60) (68)

I due aggiornamenti (60) (68)  sono stati introdotti da altre norme e sono:

AGGIORNAMENTO (60) Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto (con l'art. 15, comma 2-ter) che "Per le medesime finalita' di cui al comma 2-bis nonche' al fine di assicurare la piena funzionalita' degli istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, e' di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".

Nel 2014 il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo inserisce l'aggiornamento 60, ottenendo una riduzione a 3 anni e nel 2016 forse qualcuno ha pensato che doveva esserci una riduzione per tutti così è stata ridotta la durata a 3 anni con l'aggiornamento 68.

AGGIORNAMENTO (68) Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "In deroga all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, per il personale in servizio di ruolo e' di tre anni". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano agli Enti".

Il periodo di 5 anni è stato ridotto a 3 da anni dalla normativa nazionale, ma questo potrebbe essere riportato a 5 da leggi regionali, quindi di seguito scriverò 3-5 anni.

Il dovere del dipendente neoassunto vincitore del concorso è di permanere nella sede di prima destinazione per 3-5 anni, quindi il contatto telefonico o diretto potrebbe determinare che quella destinazione non sarà cambiata se non per esigenze del datore di lavoro.

Se il dipendente neoassunto si trova bene nel reparto, può rifiutare lo spostamento?

La domanda sorge spontanea, visto che siamo in un periodo di carenza di infermieri è spesso l'ultimo arrivato che si trova ad essere spostato, ma il vincolo di 3-5 anni ha anche il senso di far si che il neoassunto acquisisca un'elevata autonomia per il reparto di destinazione. Inoltre gli infermieri con più di 3-5 anni non hanno più questo vincolo.

Cosa si potrebbe fare per migliorare l'accesso dei neoassunti?

Purtroppo il periodo di 3-5 anni previsto per legge non può essere modificato dalla contrattazione sindacale. La sede di destinazione però è la parte della normativa dove i Sindacati o le stesse Aziende Sanitarie potrebbero intervenire mostrando maggiore trasparenza.

Le Aziende Sanitarie lamentano che non hanno infermieri, ma sin dal primo contatto per l'assegnazione della sede l'Azienda Sanitaria stessa si mostra, attraverso i propri preposti, come un datore di lavoro prepotente ed inflessibile. Infatti accade spesso che il contatto telefonico comporti sempre l'urgenza di copertura del posto, con un costo di migliaia di euro da parte dell'infermiere neoassunto che già lavora per il mancato preavviso al datore dove da le dimissioni. A questo si aggiunge spesso una scelta di sedi ridotta a poche possibilità. Che oggi in periodo di pandemia viene proposta telefonicamente con poco tempo per pensarci.

Eppure i sindacati potrebbero chiedere alle Aziende Sanitarie e le aziende stesse potrebbero mostrarsi più complianti con il neoassunto offrendo un numero minimo di 3-5 posti fra cui scegliere e di inviarli prima possibile per email così che il neoassunto possa pensarci, ma non solo per telefono dove c'è un veloce botta e risposta. L'apoteosi sarebbe se ci fosse un elenco esteso fra cui scegliere.

Gli effetti del comma 5 bis limitano alcuni aspetti di scelte per il dipendente che è possibile riassumere rispondendo ad alcune domande:

Cosa succede se fai una mobilità dopo l'assunzione?

Ovviamente sarà rifiutata se la proponi prima dei 3-5 anni, e in un periodo di pandemia potrebbe essere bloccata anche oltre.

Come fare per spostarsi ad un'altra ASL?

L'unico modo è vincere un altro concorso dove in caso di vincita il periodo di prova viene considerato superato o se vuoi tornare alla precedente ASL puoi fare una domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro. Il dovere di permanenza non limità la liberta di dare le dimissioni.

Come fare per essere spostato all'interno della stessa ASL prima del termine dei 3-5 anni?

Ti trovi in un reparto dove non ti trovi o vuoi cambiare per cercare qualcosa di meglio, le opzioni possono essere diverse:

  • vieni spostato da un ufficio in un altro reparto, in periodo di pandemia ci sono chiusure e aperture
  • partecipi ad un bando per infermiere del 118, dialisi ecc.
  • ti rendi insopportabile, e accoglieranno il tuo trasferimento senza problemi, questo punto è molto rischioso e non va attuato prima della conclusione dei 6 mesi di prova perchè potrebbe comportarne il non superamento. 

Questo vincolo o obbligo di permanenza di 5 anni in un periodo dove ci sono pochi infermieri disoccupati, potrebbe portare ad un minor interesse degli infermieri verso le Aziende Sanitarie che coprono i servizi sul territorio a dispetto di Aziende Ospedaliero Universitarie che hanno una sede ben definita.

Lo si vede negli effetti delle partecipazioni ai concorsi congiunti dove vedi Bologna e Ferrara le differenze di graduatorie sono di 3 volte a favore per le sedi universitarie e non è solo per l'appeal tecnologico formativo, ma anche per una questione semplice di sapere in anticipo la città dove lavorerai.