L'obbligo introdotto dalla legge Gelli-Bianco riguarda gli esercenti le professioni sanitarie. L'OSS non rientra in quella categoria: ne discende l'assenza di un obbligo di legge, ma non l'assenza di rischio.
In sintesi. L'operatore socio sanitario non ha alcun obbligo normativo di stipulare una polizza propria, né per colpa lieve né per colpa grave. L'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 24/2017 è riferito agli "esercenti le professioni sanitarie", categoria alla quale l'OSS non appartiene. Permane però un'esposizione concreta in caso di colpa grave, che rende la copertura volontaria una scelta prudenziale e non un adempimento di legge.
Perché lo status giuridico dell'OSS è dirimente
La legge 43/2006 qualifica come professioni sanitarie soltanto quelle per le quali è prevista una specifica abilitazione all'esercizio professionale al termine di un corso triennale universitario. L'operatore socio sanitario è invece ricondotto alla categoria degli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, la cui formazione è demandata alle Regioni2. Il profilo nasce dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 ed è stato integrato dalla formazione complementare in assistenza sanitaria disciplinata dall'Accordo del 16 gennaio 20036.
L'articolo 5 della legge 3/2018 ha compreso l'OSS nell'area professionale socio sanitaria, ma senza innovare rispetto alla connotazione originaria del profilo e senza attribuire lo status giuridico di professione sanitaria8.
La conseguenza sul piano assicurativo è lineare: le disposizioni della legge Gelli-Bianco costruite sulla figura dell'"esercente la professione sanitaria" non si applicano direttamente all'OSS. Vale sia per l'obbligo di polizza dell'articolo 10, comma 3, sia per il limite quantitativo alla rivalsa previsto dagli articoli 9 e 12.
Colpa lieve: risponde la struttura, non l'operatore
L'articolo 7, comma 1, della legge 24/2017 pone in capo alla struttura sanitaria e sociosanitaria la responsabilità contrattuale per le condotte dolose o colpose di tutti coloro che vi operano a qualsiasi titolo, quindi anche degli operatori socio sanitari1. Il danneggiato agisce contro la struttura, che deve essere provvista di copertura assicurativa o di altre analoghe misure.
Per il dipendente pubblico, inoltre, la responsabilità amministrativo-contabile davanti alla Corte dei conti è circoscritta al dolo e alla colpa grave4. Nell'ipotesi di colpa lieve, dunque, non si configura un'esposizione patrimoniale personale dell'OSS dipendente, e una polizza individuale non svolgerebbe alcuna funzione sostanziale.
Colpa grave: nessun obbligo, ma esposizione reale
Qui il ragionamento cambia. L'OSS dipendente pubblico può essere convenuto per danno erariale; l'OSS dipendente di struttura privata è esposto all'azione di regresso del datore di lavoro (art. 2049 c.c.) e alla surrogazione dell'impresa di assicurazione (art. 1916 c.c.)5. Le coperture stipulate dalla struttura operano ferma restando l'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa in caso di colpa grave, e i contratti collettivi del comparto escludono dolo e colpa grave dalla garanzia aziendale.
Il punto più delicato è un altro. Non essendo l'OSS un esercente la professione sanitaria, è controverso se possa invocare il tetto alla rivalsa introdotto dalla legge Gelli, pari al triplo del reddito professionale o della retribuzione lorda annua1. Se si esclude l'applicazione analogica, l'operatore socio sanitario risulta meno tutelato dell'infermiere con cui collabora. È questo argomento, e non un obbligo inesistente, a giustificare la valutazione di una polizza volontaria per colpa grave. Diverse compagnie commercializzano prodotti che includono espressamente gli OSS: si tratta di un'offerta di mercato, non del riflesso di una norma imperativa.
| Situazione | Colpa lieve | Colpa grave |
|---|---|---|
| OSS dipendente pubblico | Risponde la struttura; nessuna esposizione personale | Responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti |
| OSS dipendente privato | Risponde la struttura; nessuna esposizione personale | Azione di regresso del datore e surrogazione dell'assicuratore |
| OSS autonomo o in assistenza privata | Responsabilità propria e diretta verso l'assistito | Responsabilità propria e diretta verso l'assistito |
Quando la polizza diventa di fatto necessaria
- OSS con partita IVA o in assistenza domiciliare privata. Con un contratto diretto con l'assistito o con la famiglia viene meno lo schermo del datore di lavoro: la responsabilità è propria, per qualunque grado di colpa.
- OSS socio di cooperativa operante in appalto. Occorre verificare se la polizza della cooperativa copra i soci lavoratori e con quali esclusioni.
- Attività svolte ai limiti del profilo. Operare fuori dalle competenze attribuite dall'Accordo del 2001 e dalla formazione complementare del 2003 aumenta la probabilità che la condotta venga qualificata come colpa grave.
Cosa verificare prima di sottoscrivere
- Chiedere all'amministrazione un estratto della copertura aziendale o delle analoghe misure e leggerne le esclusioni.
- Controllare nel CCNL applicato la clausola di patrocinio legale e le condizioni per il rimborso delle spese di difesa.
- Se si opta per una polizza personale, verificare la forma claims made, la retroattività, l'ultrattività decennale prevista dall'articolo 11 della legge 24/2017, l'estensione alle spese di difesa penale e i massimali.
- Accertare che il contratto sia conforme ai requisiti minimi fissati dal D.M. 15 dicembre 2023, n. 232, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2024 ed entrato in vigore il 16 marzo 2024. Alle imprese di assicurazione erano concessi ventiquattro mesi per l'adeguamento dei contratti, termine ormai scaduto7.
Il contenuto ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale. La valutazione del singolo rapporto di lavoro dipende dal contratto collettivo applicato e dal testo della copertura stipulata dalla struttura, e merita una verifica con un legale o con l'organizzazione sindacale di riferimento.
Bibliografia
- Legge 8 marzo 2017, n. 24. Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Artt. 7, 9, 10, 11, 12. Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017.
- Legge 1° febbraio 2006, n. 43. Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. Art. 1, commi 1 e 2. Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006.
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3. Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie. Art. 5. Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2018.
- Legge 14 gennaio 1994, n. 20. Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. Art. 1. Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994.
- Codice civile, artt. 1218, 1916, 2043, 2049.
- Conferenza Stato-Regioni. Accordo 22 febbraio 2001, individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio sanitario; Accordo 16 gennaio 2003, formazione complementare in assistenza sanitaria.
- Ministero delle imprese e del made in Italy. Decreto 15 dicembre 2023, n. 232. Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie. Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2024. Disponibile su: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/01/24G00032/SG
- Camera dei deputati, Servizio Studi. L'operatore socio sanitario. Normativa e sentenze di interesse. 26 gennaio 2023. Disponibile su: https://www.camera.it/temiap/2023/11/15/OCD177-6764.pdf
- Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. Legge 24/2017: cosa prevede e come cambia la responsabilità sanitaria. Disponibile su: https://www.fnopi.it/aree-tematiche/responsabilita-sanitaria-legge-24_2017/
- Ministero delle imprese e del made in Italy. Assicurazioni sanitarie. Disponibile su: https://www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/assicurazioni/assicurazioni-sanitarie
