Pubblicata ieri la delibera della Commissione Nazionale Formazione Continua per i crediti ECM del triennio 2017-2019, si conferma una riduzione dei crediti da acquisire per chi è stato in grado di organizzare la propria formazione continua.
Dalla delibera è possibile vedere anche come cambierà l'ECM dei prossimi tre anni a conferma la creazione di una certificazione dei crediti acquisiti nel triennio.
Il testo della delibera è semplice da capire e non si parla di sanzioni, ma introduce la certificazione dell'obbligo formativo, a questo è da capire se i collegi e ordini si attiveranno per erogare questo certificato, cosa che era scritta in qualche altro documento.
Un altro aspetto da tener presente è la delibera di luglio che equiparava la norma per i dipendenti a quella dei liberi professionisti e in prima lettura un vantaggio, se non fosse che la mancata acquisizione dei crediti ECM per i liberi professionisti potrebbe comportare la sospensione dall'attività.
A me non è chiaro quale direzione prenderà il sistema ECM, un sistema chiaro per pochi e per tanti un limbo da 15 anni dato che si parla di obbligo.
La delibera:
DELIBERA DELLA CNFC IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM
Art. 1 (Obbligo formativo triennio 2017-2019)
1. L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
2. I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014).
3. I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.
Art. 2 (Certificazione per il triennio 2017-2019)
1. Il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazione: a) Attestato di partecipazione al programma ECM; b) Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo.
2. L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo nel triennio.
3. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel triennio.
4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla Commissione nazionale all’art. 4 della presente delibera, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
5. I documenti di cui sopra (comma 1 del presente articolo) sono rilasciati da Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie regolamentate e ordinate, dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti le professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda gli iscritti alle stesse, dalla Commissione nazionale per la formazione continua per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle Associazioni ora citate.
Art. 3 (Regole applicative)
1. I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati all’interno del Dossier Formativo.
2. Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I crediti acquisiti tramite autoformazione non possono superare il 10% del fabbisogno formativo triennale.
3. Il professionista sanitario non può acquisire crediti in qualità di reclutato dalle Aziende sponsor oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.
Art. 4 (Docente, tutor/relatore di formazione organizzata da Provider)
1. Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti, ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento.
2. Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta.
3. I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente', rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione.
4. Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a dire nel caso in cui in una sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi vengono svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l’ora per ogni singolo co-docente. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione per singolo docente, deve essere di almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito).
5. Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edizioni dello stesso evento con ruoli diversi (in qualità di docente/tutor/relatore in un’edizione e in un'altra come discente), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta; il provider, nel caso il professionista sanitario partecipi come discente a un corso di cui era stato docente, dovrà inserire un nuovo programma in quanto non dovrà più comparire il nome del professionista sanitario nel ruolo di docente/tutor/relatore.
Art. 5 (Eventi di formazione ECM)
1. Con riferimento al triennio formativo 2017-2019 tutti gli eventi formativi dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti. L’evento formativo non può durare più 12 mesi ad esclusione delle “Attività di ricerca” che possono durare fino a 24 mesi, sempre entro il limite di conclusione del triennio formativo.
Art. 6 (Norme finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente delibera si rimanda agli atti deliberativi adottati dalla Commissione nazionale per la formazione continua e alla normativa disponibile sul sito ECM/Age.Na.S. (LINK) in materia di attribuzione e calcolo dei crediti.
Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay
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