Infermiere e scrittura articoli per InfermieriAttivi

scrittura sito

Questo articolo vuole rispondere a una domanda che i colleghi mi fanno: "Sono dipendente pubblico e vorrei scrivere articoli su InfermieriAttivi, cosa devo fare devo aprire la partita IVA, devo pagare ENPAPI ecc.?". Scrivere per InfermieriAttivi non giustifica la partita IVA perché gli importi sarebbero bassi, ma è possibile fare una ricevuta o notula con il proprio codice fiscale.

Premesso che non sono una commercialista e ho utilizzato diverse IA (Gemini, Grok, ChatGPT, Perplexity, DeepSeek, Claude), e queste hanno trovato diverse interpretazioni.

La necessità di avere la migliore condizione economica nasce proprio perché gli importi non sono alti e voglio dare valore all'impegno.

Le diverse IA hanno avuto problemi a discernere tra la collaborazione professionale e la cessione dei diritti d'autore. Le condizioni in cui lo scrivere si configura come collaborazione sono molte: fare consulenza, revisione di articoli o altro ha un percorso fiscale che prevede anche l'iscrizione a ENPAPI. Mentre scrivere un articolo originale e fare una cessione dei diritti d'autore ha un altro percorso fiscale e l'esonero dall'iscrizione a ENPAPI.

Ho fatto diverse prove con un prompt via via sempre più dettagliato.

L'articolo che segue è abbastanza dettagliato e spiega bene la delicatezza dei passaggi e quanto per un infermiere non sia ben chiaro il confine fra cessione del diritto d'autore (esenzione ENPAPI) e collaborazione continuata (pagamento contributi ENPAPI).

La possibilità di rientrare nei contributi ENPAPI, con le relative sanzioni, rende necessario un formalismo che va oltre il valore economico reale, perché le parole utilizzate hanno molta importanza.

La mancanza di chiarezza è tale che, dopo diversi giorni con varie IA, ottengo risposte diverse fra loro. Proprio perché c'è un'interpretazione rilevante, è necessario andare dal proprio commercialista di fiducia per comprendere bene cosa fare.

Oppure usare servizi gratuiti come Fiscozen al link.

Questa esperienza è stata interessante perchè rende l'idea di come la presenza o l'assenza di una parola influenzi radicalmente la risposta e che anche su temi importanti come quello fiscale mancano delle definizioni chiare che portano le IA a rispondere come possono.

Ti lascio la risposta di Gemini pro con il prompt che ho utilizzato così che anche tu possa provare con la tua IA preferita, ma dopo questo lavoro il mio consiglio è seguire il parere del commercialista che ti farà anche la dichiarazione dei redditi.

Il quesito posto a Gemini riguarda un infermiere che scrive un articolo originale e fa la cessione dei diritti d'autore il prompt che ho utilizzato è il seguente;

Io sono un infermiere dipendente pubblico e devo propormi per scrivere un articolo sul sito web infermieriattivi.it (sito che non è un giornale o rivista infermieristica) l’articolo sarà con contenuti originali di tipo infermieristico e verrò pagato per la cessione dei diritti d'autore. Analizza la normativa e dimmi che tasse e contributi devo pagare. Scrivi anche un modello di ricevuta sia nel caso che il committente agisca come sostituto d’imposta o abbia una partita iva forfettaria. Scrivi un rapporto tecnico, dettagliato, scrivi i ragionamenti e la bibliografia come in un articolo scientifico.

Il risultato è un articolo complesso che entra in un ambito fiscale altamente specializzato e di conseguenza non sono in grado di correggerlo.

Quindi utilizza queste informazioni solo se vuoi fare domande mirate.

Analisi giuridica, fiscale e previdenziale della cessione di diritti d’autore per opere dell’ingegno in ambito infermieristico: profili applicativi per il dipendente pubblico

1. Inquadramento della fattispecie e metodologia di analisi

Il presente rapporto tecnico si pone l’obiettivo di disaminare, con livello di approfondimento accademico e operativo, la posizione giuridica dell’infermiere con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione (nello specifico, Aziende Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere), il quale intenda intraprendere un’attività di produzione intellettuale retribuita.

La fattispecie concreta riguarda la stesura di articoli di natura tecnico-scientifica o divulgativa afferenti alla disciplina infermieristica, destinati alla pubblicazione su portali web tematici (es. infermieriattivi.it), giuridicamente non configurati come testate giornalistiche, a fronte di un corrispettivo qualificato come "cessione dei diritti d’autore".

L’analisi è condotta secondo una prospettiva multidimensionale che integra tre ordinamenti normativi distinti ma interconnessi:

  1. Ordinamento del Pubblico Impiego: focalizzato sul principio di esclusività del rapporto di lavoro e sulle deroghe consentite ex art. 53 D.Lgs. 165/2001.
  2. Ordinamento Tributario: incentrato sulla qualificazione reddituale dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle opere dell’ingegno (TUIR) e sugli obblighi dichiarativi.
  3. Ordinamento Previdenziale: volto a determinare l’assoggettabilità contributiva presso l’INPS o l’Ente di previdenza di categoria (ENPAPI), dirimendo il complesso conflitto tra natura professionale e natura intellettuale della prestazione.

La rilevanza di tale indagine risiede nella crescente domanda di contenuti specialistici nel settore sanitario digitale e nella necessità per il professionista pubblico di navigare un quadro normativo frammentato, dove il rischio di sanzioni disciplinari, erariali e fiscali è elevato in assenza di una corretta qualificazione contrattuale.

1.1. Definizione dell’oggetto della prestazione

È preliminare definire ontologicamente l’attività in esame. La stesura di un articolo originale su tematiche infermieristiche (es. gestione delle lesioni cutanee, nuove linee guida per il triage, analisi del codice deontologico) costituisce creazione di un’opera dell’ingegno a carattere creativo, tutelata dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Non si tratta, pertanto, di una mera prestazione di fare (locatio operis), tipica della consulenza o della collaborazione occasionale, bensì della costituzione e del successivo trasferimento di un diritto assoluto (il diritto di sfruttamento economico) su un bene immateriale (l’articolo). Questa distinzione, lungi dall’essere un mero esercizio teorico, costituisce la conditio sine qua non per l’applicabilità del regime derogatorio previsto per i dipendenti pubblici.1

2. Il regime delle incompatibilità nel pubblico impiego e le opere dell’ingegno

Il rapporto di lavoro pubblico è informato al principio costituzionale di esclusività (art. 98 Cost.), il quale impone al dipendente di dedicare le proprie energie lavorative in via prioritaria ed esclusiva all’amministrazione di appartenenza. Tale principio trova la sua declinazione normativa nell’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), che disciplina le incompatibilità, il cumulo di impieghi e gli incarichi.

2.1. L’Articolo 53 D.Lgs. 165/2001: la regola e l’eccezione

La normativa generale prevede che il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici sia subordinato alla previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. L’assenza di tale autorizzazione rende l’incarico illegittimo, con conseguenze disciplinari e l’obbligo di riversare il compenso all’amministrazione (c.d. sanzione reale).4

Tuttavia, il legislatore ha individuato un numerus clausus di attività che, in virtù della loro natura o della tutela costituzionale di cui godono (libertà di manifestazione del pensiero, libertà dell’arte e della scienza ex artt. 21 e 33 Cost.), sono sottratte al regime autorizzatorio.

Il comma 6, lettera b), dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 stabilisce espressamente che:

“Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. […] Le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 del presente articolo non si applicano ai compensi derivanti: […] b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali”.3

2.2. Analisi della deroga: perché non serve l’autorizzazione

L’attività proposta dall’infermiere – scrittura di articoli originali e cessione dei diritti di pubblicazione – rientra perfettamente nella fattispecie di cui alla lettera b).

La ratio della norma è quella di non comprimere la capacità creativa e intellettuale del dipendente pubblico, purché tale attività non si ponga in conflitto di interessi con la funzione esercitata.

Diversamente dalla "collaborazione occasionale" (che richiede autorizzazione e verifica di compatibilità), la "cessione del diritto d'autore" è un atto di disposizione di un diritto su un bene creato dal dipendente.

Elementi costitutivi necessari per l’applicabilità della deroga:

  1. Originalità: Il contenuto deve essere frutto dell’elaborazione personale dell’autore. Non può trattarsi di mera attività di data entry, segreteria redazionale o copia-incolla.
  2. Assenza di vincolo di subordinazione: L’autore deve operare in autonomia, senza vincoli di orario o direttive gerarchiche da parte del sito infermieriattivi.it.
  3. Oggetto del contratto: Il contratto deve avere ad oggetto la cessione dei diritti di utilizzazione economica (pubblicazione, riproduzione), non la prestazione di un servizio continuativo.2

2.3. L’obbligo di comunicazione e l’anagrafe delle prestazioni

Sebbene l’attività sia liberalizzata (i.e., non soggetta ad autorizzazione discrezionale), essa non è sottratta agli obblighi di trasparenza. L’art. 53, commi 11 e 12, impone alle Pubbliche Amministrazioni di istituire l’Anagrafe delle Prestazioni, un registro pubblico in cui vengono censiti tutti gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, nonché i compensi erogati.1

Il paradosso della "non autorizzazione" ma "obbligo di comunicazione":

Molti dipendenti cadono nell’errore di ritenere che, non servendo l’autorizzazione, non si debba comunicare nulla. Al contrario, la Circolare della Funzione Pubblica e la prassi consolidata chiariscono che il dipendente ha l’onere di notificare all’Amministrazione l’avvenuto svolgimento dell’attività o l’intenzione di svolgerla, specificando che essa rientra nella fattispecie liberalizzata ex art. 53 c. 6 lett. b).

Tale comunicazione è essenziale per due motivi:

  1. Permettere all’ASL di adempiere agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 30 giugno dell’anno successivo.1
  2. Consentire all’ASL una verifica ex post sull’assenza di conflitti di interesse (es. divulgazione di segreti d’ufficio, diffamazione dell’Azienda, uso di dati sensibili dei pazienti negli articoli).9

Procedura operativa consigliata:

L’infermiere deve inviare una PEC all’Ufficio Personale/Risorse Umane della propria ASL con oggetto: "Comunicazione ai sensi dell'art. 53, c. 11, D.Lgs. 165/2001 - Percezione compensi per utilizzazione economica opere dell'ingegno (art. 53, c. 6, lett. b)".

Nella comunicazione dovrà indicare:

  • Soggetto erogante (Dati del sito/azienda).
  • Oggetto della prestazione (es. "Cessione diritti d'autore per articoli scientifici").
  • Importo lordo previsto o percepito.
  • Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di svolgimento dell'attività fuori dall'orario di servizio.11

3. Inquadramento fiscale: la tassazione dei redditi da diritto d’autore

Il trattamento tributario dei compensi derivanti dalla cessione di diritti d’autore rappresenta uno dei regimi più favorevoli dell’ordinamento fiscale italiano, disciplinato dal D.P.R. 917/1986 (TUIR).

3.1. Qualificazione reddituale (Art. 53 TUIR)

I compensi in oggetto sono classificati come Redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del TUIR, in quanto derivanti dalla:

“utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali”.13

È fondamentale distinguere questa categoria dai redditi di lavoro autonomo "professionale" (comma 1) e dai redditi diversi (art. 67 TUIR). La collocazione nel comma 2 lett. b) garantisce l’applicazione del regime di deduzione forfettaria.

3.2. Determinazione della base imponibile: il meccanismo della deduzione forfettaria

A differenza del lavoro autonomo professionale, dove la base imponibile è data dalla differenza analitica tra compensi incassati e spese documentate, per i diritti d’autore il legislatore presume l’esistenza di spese di produzione in misura percentuale fissa.

L’art. 54, comma 8, del TUIR stabilisce che il reddito imponibile è costituito dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 25% a titolo di deduzione forfettaria delle spese. Tale percentuale di deduzione è elevata al 40% se l’autore ha un’età inferiore ai 35 anni.13

Tabella 1: Determinazione della base imponibile IRPEF

Età dell'Autore (Infermiere)

Percentuale di Deduzione Forfettaria

Base Imponibile (Quota tassabile)

Quota Esente IRPEF

Inferiore a 35 anni

40%

60% del lordo

40%

Pari o superiore a 35 anni

25%

75% del lordo

25%

Esempio numerico: Su un compenso lordo di € 1.000,00:

  • Un infermiere di 30 anni pagherà le tasse solo su € 600,00.
  • Un infermiere di 40 anni pagherà le tasse solo su € 750,00.

3.3. La ritenuta d’acconto (Art. 25 D.P.R. 600/73)

La modalità di prelievo fiscale varia a seconda della natura soggettiva del committente (il sito web/azienda che paga).

Caso A: committente sostituto d’imposta

Se il committente è una società di capitali (S.r.l., S.p.A.), una cooperativa, un ente pubblico o un professionista in regime ordinario, esso agisce come Sostituto d’Imposta. Ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/1973, il committente deve operare una ritenuta del 20% a titolo di acconto sull’imponibile.7

La formula di calcolo della ritenuta è:

Dove il coefficiente imponibile è 0,60 (per under 35) o 0,75 (per over 35).

Caso B: committente in regime forfettario o privato

Se il titolare del sito web opera in Regime Forfettario (Legge 190/2014), egli è esonerato dagli obblighi di sostituzione d’imposta (art. 1, comma 69). In questo caso, non deve essere operata alcuna ritenuta d’acconto.16 L’infermiere percepirà l’intero importo lordo e dovrà provvedere autonomamente alla tassazione in sede di dichiarazione dei redditi (c.d. autotassazione).

3.4. Regime IVA

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera a) del D.P.R. 633/1972, le cessioni di diritti d’autore effettuate dagli autori stessi (e non da eredi o legatari) non sono considerate prestazioni di servizi ai fini IVA. L’operazione è pertanto fuori campo IVA. Non sussiste obbligo di emissione di fattura elettronica (salvo opzione volontaria), ma è sufficiente una "Nota di addebito" o "Ricevuta" cartacea o digitale. Sulla ricevuta deve essere apposta una marca da bollo da € 2,00 se l’importo supera € 77,47.19

4. Analisi previdenziale: il conflitto tra INPS ed ENPAPI

Il profilo previdenziale rappresenta l’aspetto più critico e insidioso per l’infermiere dipendente che svolge attività autoriale. Mentre la normativa fiscale è lineare, quella previdenziale è soggetta a interpretazioni confliggenti tra l’ente generalista (INPS) e l’ente di categoria (ENPAPI).

4.1. INPS gestione separata: esclusione

L’INPS ha chiarito in più occasioni (Circ. INPS n. 194/2003) che i redditi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto d’autore, disciplinati dall’art. 53 c. 2 lett. b) del TUIR, non sono soggetti a contribuzione presso la Gestione Separata INPS, a meno che non siano conseguiti nell’esercizio di un’attività d’impresa.13 Pertanto, sotto il profilo INPS, l’infermiere non deve versare nulla.

4.2. ENPAPI: obbligo contributivo per "attività connessa"

L’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica) adotta una posizione diametralmente opposta e molto più rigida, fondata sul concetto di "connessione" con l'attività professionale.

Il principio dell'assoggettabilità estesa

Il Regolamento di Previdenza dell'ENPAPI e le relative circolari 23 stabiliscono che sono soggetti a contribuzione non solo i redditi derivanti dall'esercizio "tipico" della professione (es. iniezioni, medicazioni), ma anche i redditi derivanti da attività che richiedono, per il loro svolgimento, le competenze tecniche e culturali proprie dell'infermiere. Scrivere un articolo tecnico su infermieriattivi.it implica l'utilizzo del know-how infermieristico. Di conseguenza, per l'ENPAPI, tale reddito è attratto nella sfera impositiva dell'Ente.

Gestione Separata ENPAPI (per i non titolari di P.IVA)

Poiché l'infermiere dipendente pubblico non può (generalmente) aprire Partita IVA per il vincolo di esclusività, i compensi "extra" confluiscono nella Gestione Separata ENPAPI (istituita per i collaboratori occasionali e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa).

Tuttavia, vi è una sottile distinzione giuridica da operare:

  1. Prestazione di Servizio (Collaborazione): Se il contratto prevede che l'infermiere debba scrivere un tot di articoli al mese, su argomenti assegnati, con scadenze fisse, si configura una "Collaborazione Coordinata" o "Occasionale". In questo caso l'obbligo ENPAPI è indiscutibile. L'aliquota è elevata (circa 33%, ripartita per 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico dell'infermiere).23
  2. Cessione Diritto d'Autore (Puro): Se il contratto è una pura cessione di diritti su un'opera (l'articolo), senza vincoli di coordinamento, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione) tende a escludere tali redditi dalla base imponibile delle casse professionali se non prodotti nell'esercizio abituale della professione.

Criticità: L'ENPAPI, nelle sue linee guida, tende a non riconoscere esplicitamente l'esenzione per i diritti d'autore "puri" quando connessi alla professione. Le circolari citano l'obbligo per "prestazioni occasionali" e "collaborazioni", lasciando una zona grigia sui diritti d'autore.23 È prassi comune, ma rischiosa, trattare i diritti d'autore come esenti da ENPAPI se l'attività è sporadica e non organizzata. Tuttavia, un approccio prudenziale suggerirebbe di valutare l'iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI se l'attività diventa ricorrente. Va notato che se l'attività fosse qualificata come "Collaborazione Occasionale" (invece di Diritto d'Autore), essa richiederebbe l'autorizzazione preventiva dell'ASL (non bastando la comunicazione), rendendo l'intero impianto contrattuale più oneroso e burocratico.

Soluzione operativa nel rapporto tecnico:

Considerando la qualificazione formale del contratto come "Cessione Diritti d'Autore" (attività liberalizzata ex art. 53 c.6 lett. b), si assume nel prosieguo che essa non sia soggetta a contribuzione ENPAPI Gestione Separata lato sensu, in quanto reddito "diverso/assimilato" e non "reddito da lavoro". Questa interpretazione è supportata dal fatto che l'Ente richiede i contributi sui redditi da lavoro autonomo (art. 53 c.1 TUIR) e collaborazioni (art. 50 c.1 lett. c-bis TUIR), mentre i diritti d'autore sono art. 53 c.2 lett. b.

Avvertenza: È dovere dell'autore monitorare le circolari annuali ENPAPI, che potrebbero mutare orientamento includendo esplicitamente i redditi ex art. 53 c.2 lett. b.

5. Modellistica e documentazione fiscale

Di seguito vengono elaborati i modelli di ricevuta (Notula) da utilizzare, differenziati in base alla natura fiscale del committente. Si ricorda che non trattandosi di fattura, la numerazione può essere libera (es. 1/2024, 2/2024).

5.1. Analisi dei dati da inserire

  • Dati Anagrafici: Completi di Codice Fiscale.
  • Oggetto: Deve recitare esplicitamente "Cessione diritti d'autore" per ancorarsi alla normativa fiscale di favore e alla deroga autorizzativa pubblica.
  • Riferimenti Normativi: Fondamentali per giustificare l'assenza di IVA e il calcolo della base imponibile.
  • Marca da Bollo: Obbligatoria per importi > € 77,47. La data della marca deve essere antecedente o contestuale alla data della ricevuta.25

MODELLO A: COMMITTENTE SOSTITUTO D'IMPOSTA

(Da utilizzare se il committente è un'azienda, S.r.l., Ente Pubblico, Associazione, o Professionista in regime ordinario).

Intestazione dell'Autore

Nome e Cognome: ______________________

Indirizzo: ___________________________

Codice Fiscale: _______________________

Spett.le Committente

Ragione Sociale: ______________________

Indirizzo: ___________________________

P.IVA/C.F.: __________________________

Data: //______ | Nota n. _____

OGGETTO: NOTA PER CESSIONE DI DIRITTI D’AUTORE SU OPERE DELL’INGEGNO (Art. 2575 c.c. e L. 633/1941)

Il sottoscritto dichiara di ricevere la somma sotto indicata quale corrispettivo per la cessione dei diritti di utilizzazione economica relativi all'articolo/opera dal titolo:

"____________________________________________________"

Si dichiara che la prestazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (TUIR) e che non è stata effettuata nell'esercizio di impresa commerciale né di arte o professione abituale.

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

VOCI

IMPORTO

NOTE

1. Compenso Lordo Pattuito

€ 200,00

(Esempio)

2. Deduzione Forfettaria Spese

€ -50,00

25% (se età ≥ 35 anni)


40% (se età < 35 anni)

3. Base Imponibile IRPEF (1 - 2)

€ 150,00

4. Ritenuta d'Acconto 20% (su voce 3)

€ -30,00

Art. 25 DPR 600/73

5. NETTO A PAGARE (1 - 4)

€ 170,00

  • Trattamento IVA: Operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/1972.
  • Trattamento Previdenziale: Reddito non soggetto a contributo INPS Gestione Separata (Circ. INPS 194/2003).

Firma _________________________

(Applicare Marca da Bollo € 2,00 sull'originale se il Netto supera € 77,47)

MODELLO B: COMMITTENTE IN REGIME FORFETTARIO

(Da utilizzare se il committente dichiara di avvalersi del Regime Forfettario L. 190/2014. In questo caso non può operare la ritenuta).

Intestazione dell'Autore

Nome e Cognome: ______________________

Indirizzo: ___________________________

Codice Fiscale: _______________________

Spett.le Committente

Nome/Ragione Sociale: ________________

Indirizzo: ___________________________

P.IVA/C.F.: __________________________

Data: //______ | Nota n. _____

OGGETTO: NOTA PER CESSIONE DI DIRITTI D’AUTORE SU OPERE DELL’INGEGNO (Art. 2575 c.c. e L. 633/1941)

Il sottoscritto dichiara di ricevere la somma sotto indicata quale corrispettivo per la cessione dei diritti di utilizzazione economica relativi all'articolo/opera dal titolo:

"____________________________________________________"

Si dichiara che la prestazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (TUIR).

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

VOCI

IMPORTO

NOTE

1. Compenso Lordo Pattuito

€ 200,00

(Esempio)

2. Ritenuta d'Acconto

€ 0,00

Non operata

3. NETTO A PAGARE

€ 200,00

Dichiarazioni Fiscali:

  • Ritenuta d'acconto non operata ai sensi dell'art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014, in quanto il committente dichiara di essere soggetto al Regime Forfettario.
  • Trattamento IVA: Operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/1972.
  • Obblighi del Percipiente: Il sottoscritto è consapevole che l'importo lordo percepito (Voce 1) concorrerà interamente alla formazione del reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi, previa applicazione della deduzione forfettaria spettante (25% o 40%).

Firma _________________________

(Applicare Marca da Bollo € 2,00 sull'originale se il Netto supera € 77,47)

6. SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI E CHECKLIST OPERATIVA

Al fine di mitigare i rischi connessi alla fattispecie analizzata, si propone la seguente checklist operativa per l'infermiere:

  1. Verifica Contrattuale: Accertarsi che l'accordo con infermieriattivi.it sia formalizzato come "Contratto di Cessione Diritti d'Autore" e non come "Collaborazione coordinata" o "Prestazione di servizi". L'autonomia nella redazione dell'articolo è il requisito sostanziale.
  2. Comunicazione ASL: Inviare preventivamente (o contestualmente all'inizio dell'attività) la comunicazione all'Ufficio Personale ai fini dell'Anagrafe delle Prestazioni, citando l'esclusione dall'autorizzazione ex art. 53 c.6 lett. b) D.Lgs. 165/2001.11
  3. Gestione della Ricevuta: Richiedere al committente il suo regime fiscale. Se Forfettario, incassare il lordo; se Ordinario, incassare il netto (80% o 85% a seconda dell'età e della base imponibile).
  4. Dichiarazione dei Redditi (Modello 730):
  • Compilare il Quadro D (Altri Redditi), Rigo D3 (Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo).
  • Utilizzare il Codice 1 (Utilizzazione economica opere dell'ingegno).
  • Riportare il lordo percepito. Il software fiscale applicherà automaticamente la deduzione (25% o 40%) e calcolerà l'imposta dovuta, sottraendo le ritenute eventualmente già subite (indicate nella Certificazione Unica che il committente deve rilasciare entro marzo dell'anno successivo).
  1. Monitoraggio ENPAPI: Mantenere un atteggiamento vigile sulle comunicazioni dell'Ente previdenziale, conservando prova della natura "intellettuale" e non "professionale" dell'attività (es. copia degli articoli, corrispondenza con l'editore) per rispondere a eventuali accertamenti.

In conclusione, l'attività di articolista scientifico per un infermiere dipendente pubblico è pienamente legittima e fiscalmente incentivata, purché gestita con il rigore formale che distingue la cessione dell'opera dell'ingegno dalla mera prestazione di manodopera intellettuale.

Bibliografia

  1. art. 53 dlgs. 165/2001 autorizzazione all'espletamento di incarichi - Univaq, https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?item=file&table=allegato&id=1034
  2. Le attività extraistituzionali e le incompatibilità per il pubblico dipendente., https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/pubblico-impiego/1539-le-attivita-extraistituzionali-e-le-incompatibilita-per-il-pubblico-dipendente
  3. Art. 53 testo unico sul pubblico impiego (TUPI) - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi - Brocardi.it, https://www.brocardi.it/testo-unico-sul-pubblico-impiego/titolo-iv/art53.html
  4. INCOMPATIBILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI - ASMEL, https://asmel.eu/downloads/old/251022a.pdf
  5. l'articolo 53 del tupi: incompatibilità e cumulo - Corte dei conti, https://www.corteconti.it/Download?id=21cc8554-e47d-4d04-b847-b3872a87c543
  6. Art. 53 - Gazzetta Ufficiale, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=53&art.versione=1&art.codiceRedazionale=001G0219&art.dataPubblicazioneGazzetta=2001-05-09&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0
  7. Ricevuta per royalties da diritto di autore: la compilazione - Fiscomania, https://fiscomania.com/ricevuta-per-royalties-diritto-autore/
  8. Linee guida anagrafe delle prestazioni.pdf - Unicam amministrazione trasparente |, https://amministrazionetrasparente.unicam.it/sites/www.unicam.it.amministrazionetrasparente/files/documenti/18/Linee%20guida%20anagrafe%20delle%20prestazioni.pdf
  9. Al Personale docente e p.c. al DSGA Sito WEB Circolare n. 7 Oggetto: Incompatibilità e autorizzazione incarichi per pubblici - Istituto Comprensivo Statale Renato Guttuso, https://www.icguttuso.edu.it/guttuso/images/allegati/2024-2025/Circ.1a100/Circolare_n_7__Incompatibilita_e_autorizzazione_incarichi_per_pubblici_dipendenti_-.pdf
  10. MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO PROGRAMMAZIONE 2022-2024 - COeSO SdS, https://www.coesoareagr.it/wp-content/uploads/2022/07/Misure-di-gestione-del-rischio-corruttivo-allegato-1-PIAO.pdf
  11. All-7-Modulistica-dlgs-165-2001-art-53-18-20.pdf, https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Documents/All-7-Modulistica-dlgs-165-2001-art-53-18-20.pdf
  12. Al Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie Direzion - Ministero dell'Interno, https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulo_art_53.pdf
  13. Tassazione diritti d'autore: guida alla fiscalità 2025 - Soluzione Tasse, https://www.soluzionetasse.com/diritti-dautore-come-vengono-tassati/
  14. Diritto di autore: tassazione delle royalties - Fiscomania, https://fiscomania.com/redditi-da-diritto-di-autore/
  15. Schede - F24 Ritenute reddito lavoro autonomo - Aliquote - Agenzia delle Entrate, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/versamento-modello-f24-ritenute-su-reddito-di-lavoro-autonomo-f24_rit_red_lav_aut/aliquote-f24_rit_red_lav_aut
  16. Nessuna ritenuta per i forfetari ma solo obblighi informativi - FISCOeTASSE.com, https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12495-la-dichiarazione-per-l-esonero-da-ritenuta-dei-forfetari.html
  17. https://www.federprofessioni.it/2024/11/08/compensi-da-diritti-dautore-e-regime-forfettario-nessuna-ritenuta-dacconto-per-i-professionisti-con-partita-iva/#:~:text=Sport%20e%20Lavoro-,Compensi%20da%20Diritti%20d'Autore%20e%20Regime%20Forfettario%3A%20Nessuna%20Ritenuta,i%20Professionisti%20con%20Partita%20IVA&text=I%20compensi%20derivanti%20dalla%20cessione,Partita%20IVA%20in%20regime%20forfettario.
  18. Regime forfettario 2019 e diritti d'autore: niente ritenuta sui compensi - FISCOeTASSE.com, https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/27820-regime-forfettario-2019-e-diritti-d-autore-niente-ritenuta-sui-compensi.html
  19. RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - Studio Rag. Mauro Lapini Consulente del lavoro, https://www.studiolapini.it/files/ricevuta-per-compensi-da-collaborazione-occasionale.pdf
  20. Ricevuta compensi autori_117/05 Di Giandomenico (TE) - Aracne editrice -, https://www.aracne-editrice.it/scaricabili/ricevuta_compensi.pdf
  21. Diritti d'autore: contribuzione solamente in due casi specifici - Esperto Risponde, https://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/quesito/diritti-d-autore-contribuzione-solamente-in-due-casi-specifici/561132
  22. CONTRIBUTI INPS sulla cessione di diritti d'autore: vanno pagati? - Fiscozen, https://www.fiscozen.it/guide/contributi-cessione-diritti-dautore/
  23. Circolare nr. 19/2016 ENPAPI 1 MB - OPI Belluno, https://www.opibelluno.it/wp-content/uploads/2017/03/circolare19-enpapi.pdf
  24. CIRCOLARE 6/2013 – prestazioni occasionali - Enpapi, https://www.enpapi.it/wp-content/uploads/2020/10/Circolare-n-6-del-2013.pdf
  25. Devo pagare le tasse sulle royalties per diritto d'autore? Risposte e consigli per artisti, https://www.youtube.com/watch?v=AYISlrWUr-E

Foto di cottonbro studio

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