DL 8 aprile 2003, n. 66, lavoro straordinario
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IL DL 8 aprile 2003, n. 66 è un attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. (GU n.87 del 14-4-2003 - Suppl. Ordinario n. 61 ).
L'articolo 5 riporta indicazioni e limiti del lavoro straordinario.
La definizione del lavoro straordinario passa attraverso due articoli il 4 e il 5
Art. 4 Durata massima dell'orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).
Riporto dal sito normattiva l'articolo 5 che essenzialmente da le indicazioni di massima sul lavoro straordinario.
Art. 5
Lavoro straordinario
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalita' di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e' inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilita' di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione:
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attivita' produttiva, nonche' allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per (e stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2,comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
L'art.4 sulla durata massima dell'orario di lavoro mostra un incapacità di scrivere cosa deve essere messo in pratica, se un datore di lavoro chiede 50 ore in una settimana non fa nulla di male dato che il comma 3 dice che quello che conta è la media di 4 mesi.
Quindi per superare la media di 48 ore a settimana dovrei fare regolarmente oltre 200 ore al mese per 4 mesi consecutivi.
L'art.5 riporta che il lavoro deve essere computato o compensato ma non dice quando e chi decide.
Questi due articoli hanno un valore nazionale e forse sono dei punti di riferimento per una contrattazione nazionale o locale, per omogeneizzare le situazioni più disparate.
L'informazione importante che ci danno è che oggi più che mai è necessario andare alle riunioni di lavoro chiedere chiedere e chiedere se quello che leggi tu con gli occhi del lavoratore è la stessa cosa che legge il datore di lavoro.
Procurarsi una copia aggiornata del CCNL e del contratto integrativo da tenere in reparto e in casi dubbi consultarla senza problemi.
Tratto dal sito normattiva, (LINK)
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