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     #  Analisi storico-economica delle indennità infermieristiche nel SSN (1990-2027): dinamiche contrattuali, inflazione e potere d'acquisto

 Scritto da [Valentina Ognibene](https://www.infermieriattivi.it/homepage/autori/28-valentina-ognibene.html) il 03 Agosto 2026. Articolo della categoria: [CCNL Sanità ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica.html).

  ![](https://www.infermieriattivi.it/images/pexels-mart-production-8872405.jpg) Questa lunghissima relazione che attraversa oltre un ventennio di rinnovi contrattuali certifica inesorabilmente il perpretarsi dell'erosione del potere d'acquisto dello stipendio dellinfermiere turnista. La ricerca è stata effettuata con Gemini pro ed ho utilizzato il seguente prompt:

*"Analizza le indennità infermieristiche del CCNL Sanità dal 1990 ad oggi (indennità di turno, festivi, radiologica, infettivi ecc.) come sono variate, se hanno rispettato l'inflazione o se hanno determinato una perdita di potere d'acquisto alla luce del CCNL Sanità 2025-2027. Scrivi la bibliografia come in un articolo scientifico."*

Il risultato è un elaborato molto dettagliato che non ho revisionato per la complessità, chiedo conferma a chi avrà la pazienza di leggerlo se è tutto corretto, compreso il peso percepito dalla perdita di stipendio.

### Introduzione: la traiettoria macroeconomica del salario accessorio sanitario

L'architettura retributiva del personale infermieristico operante nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano ha subito, nel corso degli ultimi trentacinque anni, una trasformazione radicale che ha alterato profondamente l'equilibrio tra il trattamento economico fondamentale (lo stipendio tabellare) e il trattamento economico accessorio (le indennità e le maggiorazioni). Il salario accessorio, storicamente concepito per compensare il disagio organizzativo, il rischio clinico, l'usura biologica intrinseca e la gravosità dei turni di lavoro H24, rappresenta il sismografo più sensibile per misurare l'attenzione del legislatore, delle Regioni e delle parti sociali verso la professione infermieristica.

Attraverso un'analisi diacronica rigorosa, che prende le mosse dal D.P.R. 384/1990 — l'ultimo grande accordo di diritto pubblico puro prima della stagione della privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego — e giunge fino alle disposizioni dell'ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Sanità per il triennio 2025-2027, emerge un quadro clinico di progressiva, e in gran parte irrisolta, erosione salariale1.

Il presente rapporto di ricerca esamina in modo esaustivo le dinamiche macroeconomiche, giuridiche e contrattuali che hanno governato l'evoluzione delle indennità infermieristiche, con particolare riferimento all'indennità di turno, festiva, notturna, di pronta disponibilità, di rischio radiologico e per le malattie infettive. L'indagine si concentra sull'impatto dell'inflazione, misurata attraverso gli indici ufficiali ISTAT FOI (Famiglie di Operai e Impiegati), per determinare matematicamente se le rivalutazioni nominali pattuite in sede negoziale dall'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) abbiano preservato il potere d'acquisto dei professionisti. L'evidenza dimostra inoppugnabilmente che le politiche di contenimento della spesa pubblica, culminate nel blocco della contrattazione degli anni Dieci e nei severi tetti di spesa sul personale, hanno generato un impoverimento reale della categoria, non pienamente sanato dalle recenti immissioni di liquidità del biennio 2022-2024 e del triennio 2025-20274.

### 1. L'età dell'oro del pubblico impiego: il modello del D.P.R. 384/1990

Per comprendere l'entità della perdita del potere d'acquisto registrata nei decenni successivi, è metodologicamente indispensabile stabilire un *benchmark* storico di riferimento. Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, ha rappresentato un momento di vertice per il riconoscimento economico, sociale e professionale dell'infermieristica in Italia7. In un'epoca caratterizzata da un'inflazione ancora sostenuta, ma parzialmente mitigata dai residui meccanismi di indicizzazione (la scala mobile sarebbe stata abrogata definitivamente solo nel 1992 a seguito degli Accordi di concertazione), il D.P.R. 384/1990 strutturò un sistema indennitario che conferiva un peso specifico rilevantissimo al salario accessorio, legandolo a doppio filo sia al disagio operativo sia allo sviluppo di carriera.

Il testo normativo, al suo articolo 49, istituì per la prima volta l'"Indennità della professione infermieristica". Si trattava di un emolumento straordinario che riconosceva la specificità e la delicatezza del ruolo ancor prima del processo di aziendalizzazione della sanità avviato con il D.Lgs. 502/1992. Questa indennità si strutturava su un valore iniziale di 2.400.000 lire annue (pari a circa 1.239,50 euro correnti), prevedendo però scatti automatici di ulteriori 1.200.000 lire al raggiungimento del ventesimo, del venticinquesimo e del trentesimo anno di effettivo servizio3. Tale meccanismo, in sinergia con la Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA), garantiva non solo un riconoscimento immediato del valore della professione al momento dell'ingresso, ma anche una curva di carriera economicamente incentivante che premiava la *retention* del personale esperto all'interno delle strutture pubbliche.

Oltre a questa voce fissa legata al profilo, il D.P.R. 384/1990 cristallizzò i valori per le indennità legate alle particolari e penose condizioni di lavoro. Le cifre stabilite, contestualizzate al costo della vita e al potere d'acquisto della lira nel 1990, garantivano un ristoro tangibile per il sacrificio della vita personale e familiare. L'indennità per il servizio notturno (svolto nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00) venne fissata dall'articolo 115 nella misura di 4.500 lire lorde per ogni ora di servizio prestato. L'indennità per il lavoro festivo fu stabilita in 30.000 lire lorde giornaliere3. Il personale operante sull'impegnativa turnazione in quinta (mattina, pomeriggio, notte) percepiva un'indennità giornaliera legata al triplo turno pari a 6.000 lire. Per i reparti ad altissima intensità di cura e stress lavorativo — come le terapie intensive, le sale operatorie, le terapie sub-intensive e i servizi di emodialisi — l'indennità giornaliera ammontava a 8.000 lire. I reparti di malattie infettive, per il rischio biologico intrinseco, garantivano 10.000 lire giornaliere3. L'indennità di pronta disponibilità (le ore di reperibilità in attesa di chiamata) fruttava 40.000 lire per un turno di dodici ore3.

Il valore reale di queste indennità era tale da costituire una componente vitale del reddito complessivo dell'infermiere. Convertite matematicamente in euro al momento del *changeover* e semplicemente cristallizzate nei decenni successivi, queste cifre appaiono oggi del tutto irrisorie. Tuttavia, il loro potere d'acquisto relativo nel 1990 posizionava l'infermiere italiano all'interno di un ceto medio solido, con una retribuzione complessiva che compensava adeguatamente il lavoro disagiato. A titolo di esempio, il divario retributivo tra il livello apicale (8 bis) e il livello di ingresso (Livello 1) sfiorava il 70%, garantendo una reale differenziazione premiale delle competenze3.

### 2. La privatizzazione del rapporto di lavoro e la stagnazione nominale (1995-2018)

Con l'approvazione del D.Lgs. 29/1993, successivamente confluito nel Testo Unico del Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001), il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici fu de-legificato e ricondotto alla disciplina del diritto civile, inaugurando ufficialmente la stagione della contrattazione collettiva gestita in regime di monopolio negoziale pubblico dall'ARAN. Il primo contratto di questa nuova era, il CCNL Sanità del 1° settembre 1995 (e i successivi integrativi del biennio 1998-2001), assorbì formalmente le indennità del D.P.R. 384/1990 all'interno del proprio impianto (segnatamente all'articolo 44: "Indennità per particolari condizioni di lavoro"), ma segnò anche l'inizio di una lunga e drammatica fase di stagnazione nominale1.

L'imperativo macroeconomico preminente dei governi italiani succedutisi durante gli anni Novanta e Duemila era il rigoroso risanamento dei conti pubblici, condizione *sine qua non* per il rispetto dei parametri stringenti del Trattato di Maastricht e il successivo ingresso nell'Unione Economica e Monetaria (Eurozona). In questo delicato contesto, il blocco del *turn-over* nelle aziende sanitarie e il sostanziale congelamento dei "Fondi contrattuali" per il salario accessorio divennero gli strumenti cardine per frenare e controllare la spesa sanitaria corrente. Le indennità previste nel 1990 furono convertite matematicamente sulla base dell'irrevocabile tasso di cambio fisso di 1.936,27 lire per un euro. Ciò produsse importi frazionari, espressi al centesimo di euro, che non vennero più agganciati a nessun meccanismo di indicizzazione reale3.

Parallelamente, la contrattazione collettiva ARAN-Sindacati smantellò progressivamente i meccanismi storici di progressione economica automatica. La Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) venne abrogata, e l'Indennità della professione infermieristica (che garantiva scatti milionari in lire) fu soppressa alla fine degli anni Novanta, venendo diluita e parzialmente assorbita nel nuovo, e molto più rigido, sistema delle fasce economiche di progressione orizzontale all'interno del sistema delle Categorie (A, B, C, D, DS)3.

Questa transizione sistemica, presentata all'epoca come neutrale sul piano della spesa complessiva e orientata a premiare la produttività piuttosto che la mera anzianità, ha prodotto nel lungo periodo un appiattimento retributivo devastante. Un'analisi comparata delle dinamiche contrattuali prodotta dal Centro Studi Nursind dimostra che il divario economico tra le figure apicali e quelle di base si è drasticamente ridotto. Se nel 1990 esisteva una differenza del 70% tra il Livello 8 bis e il Livello 1, nel periodo 1998-2018 (sotto il sistema delle Categorie) tale divario si era già ridotto al 40% tra la Categoria DS e la Categoria A. Con l'introduzione del sistema delle "Aree" (Operatori, Assistenti, Professionisti della Salute, Elevata Qualificazione) in vigore dal CCNL 2019-2021, tale differenza si è ulteriormente contratta a circa il 26% tra un professionista sanitario e il personale di supporto di base3.

Il livellamento verso il basso del differenziale retributivo ha penalizzato in modo profondamente asimmetrico le professioni intellettuali con elevate responsabilità cliniche dirette, come quella infermieristica, disincentivando la permanenza nel SSN e svilendo il valore dei titoli accademici post-base (Master, Lauree Magistrali).

Il culmine di questa prolungata "glaciazione salariale" si è registrato con il CCNL 2016-2018, un accordo firmato dopo quasi dieci anni di blocco totale della contrattazione pubblica disposto dal D.L. 78/2010. L'articolo 86 del CCNL 2016-2018 si limitò a riproporre pedissequamente importi oramai del tutto anacronistici: 20,66 euro lordi per sopportare il vincolo di un turno di pronta disponibilità (reperibilità) di dodici ore, e un'indennità di turno su tre turni declassata nel tempo (per esigenze di riequilibrio dei fondi) a soli 4,49 euro12. Il disallineamento strutturale tra il valore nominale delle indennità storiche e il costo reale e tangibile della vita aveva raggiunto livelli di totale insostenibilità, trasformando di fatto il lavoro a turni da un'opportunità di incremento reddituale compensativo a una severa penalizzazione netta in termini di qualità della vita non ricompensata.

### 3. Analisi quantitativa dell'erosione inflattiva (1990-2026): il collasso del potere d'acquisto

Al fine di quantificare in modo scientificamente rigoroso la perdita del potere d'acquisto, l'analisi deve fare perno sull'applicazione dei coefficienti di rivalutazione monetaria elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica (Indice ISTAT FOI). Tra il mese di dicembre 1990 e il mese di dicembre 2024, l'inflazione cumulata in Italia ha raggiunto approssimativamente il 119,8%, determinando un moltiplicatore monetario pari a 2,198 per eguagliare il potere d'acquisto originario3. Proiettando tale trend consolidato verso la metà del 2026, data di prevista entrata a pieno regime dell'ipotesi di rinnovo CCNL 2025-2027, i modelli indicano che il moltiplicatore si attesta intorno a 2,26, equivalente a un'inflazione cumulata storica vicina al 126%14.

Utilizzando questo deflatore macroeconomico, l'indagine empirica svela un quadro di svalutazione contrattuale senza reali precedenti per una professione sanitaria regolamentata all'interno di un Paese a economia avanzata.

La Tabella 1, di seguito riportata, mette in diretto confronto il valore originario delle singole indennità pattuite nel D.P.R. 384/1990, il loro valore teorico rivalutato al 2026 (ovvero quanto l'ARAN dovrebbe erogare oggi per garantire il medesimo potere d'acquisto del 1990) e il valore nominale effettivo sancito dalle attuali disposizioni contrattuali e confermato dall'ipotesi 2025-20273.

 | Tipologia Indennità (Unità di Misura) | Valore 1990 (Euro) | Valore 1990 Rivalutato 2026 (Euro) | Valore Nominale Attuale/CCNL 2026 (Euro) | Perdita di Potere d'Acquisto Reale (%) |
|---|---|---|---|---|
| Turno H24 (al giorno lavorato) | 3,10 € | 7,00 € | 2,07 € | -70,4% |
| Turno H12 (al giorno lavorato) | 1,81 € | 4,09 € | 2,07 € | -49,3% |
| Servizio Notturno (all'ora, 22:00-06:00) | 2,32 € | 5,25 € | 4,00 € | -23,8% |
| Servizio Festivo (al giorno, stima su 7h) | 15,49 € | 35,02 € | 17,85 € (2,55 €/ora) | -49,0% |
| Terapia Intensiva / Sala Operatoria (al giorno) | 4,13 € | 9,34 € | 5,00 € | -46,5% |
| Malattie Infettive (al giorno) | 5,16 € | 11,67 € | 5,00 € | -57,2% |
| Pronta Disponibilità (gettone per 12 ore) | 20,66 € | 46,69 € | 21,60 € (1,80 €/ora) | -53,7% |
| Rischio Radiologico (forfettario al mese) | 103,29 € | 233,44 € | 103,29 € | -55,8% |

**Tabella 1:** Svalutazione storica delle indennità infermieristiche con la percentuale di perdita del potere d'acquisto. Elaborazione su dati storici D.P.R. 384/1990 e proiezioni inflattive ISTAT FOI al 2026 3.

L'analisi semantica e numerica dei dati evidenzia senza ombra di smentita che il collasso maggiore, in termini di potere d'acquisto, si è verificato sull'indennità volta a compensare il disagio psicofisico per il lavoro sui tre turni (H24). Il valore giornaliero originario di 6.000 lire (convertito in 3,10 euro al cambio), che oggi rivalutato ammonterebbe a 7,00 euro per mantenere la promessa economica del 1990, è stato nel corso degli anni eroso contrattualmente (a invarianza di fondi disponibili) fino agli attuali 2,07 euro lordi per i turnisti. Ciò ha generato una svalutazione reale del 70,4%, una decurtazione che rende l'indennità quasi simbolica3.

Altrettanto grave appare la situazione per i reparti esposti ad alto rischio di *burnout* ed elevata pericolosità occupazionale, come le Malattie Infettive, le Terapie Intensive e i vecchi Pronto Soccorso. Il valore dell'indennità per le Malattie Infettive ha perso il 57,2% del suo peso reale: il contratto odierno eroga 5,00 euro lordi giornalieri, a fronte degli 11,67 euro che sarebbero strettamente necessari per pareggiare il costo della vita attuale e risarcire l'esposizione al rischio biologico14.

Anche l'indennità di pronta disponibilità (reperibilità), uno strumento cardine e irrinunciabile per garantire l'operatività in urgenza delle sale operatorie, le reti tempo-dipendenti (ictus, infarto) e l'espianto/trapianto di organi, riflette fedelmente questo profondo squilibrio negoziale. Fissata originariamente a 40.000 lire (20,66 euro) per un limite di 12 ore, avrebbe dovuto raggiungere naturalmente i 46,69 euro3. L'attuale tariffa di soli 1,80 euro all'ora (che totalizzano 21,60 euro per un'intera notte o un giorno festivo in attesa di chiamata) costringe l'infermiere a vincolare la propria libertà personale, spaziale e di movimento per una cifra che si pone al di sotto di qualsiasi standard di salario minimo orario europeo14.

La sommatoria aritmetica di queste perdite indennitarie parziali si traduce, nel medio-lungo periodo, in un ammanco macroscopico sul reddito annuo complessivo. Le proiezioni demografico-retributive indicano chiaramente che un infermiere turnista giunto a 40 anni di servizio, a causa della perdurante abrogazione della RIA, della mancata indicizzazione delle storiche indennità di turno, festivo e notturno, e del congelamento prolungato del tabellare, subisce oggi una perdita retributiva annua in termini reali (rispetto al potere d'acquisto) compresa tra i 13.000 e i 16.000 euro lordi rispetto all'omologo collega che operava con il medesimo inquadramento nel 19903. Questo fenomeno di definanziamento strisciante, non percepibile nel mese singolo ma devastante sull'arco della carriera, spiega in larghissima misura l'attuale emorragia di personale (dimissioni volontarie) verso il settore privato svizzero, le agenzie interinali o altri sistemi sanitari esteri.

### 4. L'indennità di rischio radiologico: il conflitto tra rigidità ARAN e Giurisprudenza di Legittimità

Un capitolo a sé stante nella complessa architettura delle indennità sanitarie, che merita un approfondimento per le sue implicazioni giuslavoristiche, è rappresentato dall'indennità di rischio radiologico. Risalente anch'essa agli ordinamenti pre-contrattuali (istituita dalla Legge 416/1968, massicciamente integrata dalla Legge 460/1988 e successivamente recepita senza modifiche dall'art. 54 del D.P.R. 384/1990), essa è storicamente fissata in una misura fissa mensile di 200.000 lire (pari agli attuali 103,29 euro)16. A tale emolumento si affianca il diritto, ritenuto imprescindibile a tutela dell'integrità fisica, a un congedo aggiuntivo di riposo biologico pari a 15 giorni consecutivi da fruire nell'anno solare18. Anche in questo frangente, l'importo nominale di 103,29 euro non ha mai subito alcun aggiornamento perequativo dalla fine degli anni Ottanta, sedimentando una svalutazione reale del 55,8% rispetto al potere d'acquisto del 199014.

Tuttavia, la criticità maggiore dell'istituto non risiede meramente nell'obsolescenza del suo importo economico, bensì nell'ambito della sua applicazione soggettiva. Storicamente, la contrattazione collettiva ARAN e i dipartimenti delle risorse umane delle aziende sanitarie tendevano a riconoscere "presuntivamente" (e automaticamente) tale indennità e il relativo congedo solo al personale formalmente inquadrato come medico e tecnico sanitario di radiologia medica. Per le altre professioni sanitarie ugualmente e pesantemente esposte al rischio — come gli infermieri strumentisti impiegati in ortopedia, gli operatori di emodinamica o elettrofisiologia — le amministrazioni applicavano parametri interpretativi estremamente restrittivi, demandando il riconoscimento al parere insindacabile e vincolante di commissioni aziendali interne, spesso basate su rilevazioni dosimetriche lette con criteri penalizzanti18.

Questo persistente vuoto normativo e contrattuale ha innescato, negli ultimi decenni, un vastissimo e dispendioso contenzioso giurisdizionale, culminato in sentenze di valenza storica emanate dalla Corte di Cassazione, che ha di fatto scavalcato le rigidità dell'ARAN. Con le recenti ordinanze gemelle del 29 aprile 2025 (n. 11310/2025, 11664/2025 e 11665/2025), la Suprema Corte è intervenuta su ricorsi promossi da infermieri strumentisti impiegati continuativamente in complessi operatori soggetti all'uso massiccio di radiazioni ionizzanti (es. impiego di archi a C radioscopici in chirurgia vascolare) cui le ASL avevano negato il diritto19.

I giudici di legittimità hanno statuito principi inderogabili in materia di tutela del lavoro: il diritto all'indennità e al congedo biologico sorge quale "diritto soggettivo perfetto" al mero realizzarsi materiale delle condizioni di esposizione qualificata, ovvero l'operatività abituale del lavoratore in "zona controllata" o, alternativamente, l'assorbimento documentato di determinate dosi di radiazioni18. Questo diritto prescinde totalmente dalla qualifica formale di inquadramento del dipendente (infermiere, OSS o tecnico radiologo). Soprattutto, la Cassazione ha definitivamente smantellato il monopolio valutativo delle aziende sanitarie, decretando che il parere negativo della commissione interna di valutazione dei rischi (ex art. 58, D.P.R. 270/1987) non possiede alcun valore costitutivo né efficacia preclusiva, permettendo al giudice del lavoro di accertare il rischio effettivo avvalendosi liberamente di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) indipendente22.

Questo cortocircuito istituzionale tra una legislazione statale statica, una contrattazione collettiva bloccata al ribasso per decenni e una giurisprudenza spiccatamente progressista evidenzia un difetto sistemico dell'intero impianto contrattuale: l'incapacità del CCNL Sanità di aggiornare e modernizzare fluidamente il proprio impianto classificatorio in risposta all'incessante evoluzione tecnologica dei processi clinici. Tale ignavia costringe migliaia di professionisti a intraprendere lunghe azioni legali contro i propri datori di lavoro per ottenere benefici economici e imprescindibili tutele per la salute (il riposo biologico) che dovrebbero essere pacificamente garantiti in via negoziale24.

### 5. L'architettura fiscale e il paradosso organizzativo: straordinario vs prestazioni aggiuntive

Un elemento di indagine cruciale, che spesso sfugge all'analisi strettamente sindacale ma che rileva in maniera preponderante sul piano dell'economia e della tassazione del lavoro, è l'architettura fiscale che grava in modo asimmetrico sul salario accessorio degli infermieri. Il sistema normativo attuale genera un profondo paradosso allocativo che sta minando le fondamenta organizzative degli ospedali: il sistema penalizza fiscalmente il lavoro ordinario (quello programmato in turno per coprire il debito orario) e iper-remunera, avvalendosi di agevolazioni fiscali speciali, le prestazioni aggiuntive extracontrattuali necessarie per colmare le falle strutturali delle dotazioni organiche15.

Il lavoro straordinario "classico", comunemente utilizzato dalle direzioni sanitarie per coprire imprevisti, malattie repentine dei colleghi o prolungamenti di turno per procedure cliniche in corso, viene storicamente retribuito con maggiorazioni contrattuali percentuali (15% in regime diurno feriale, 30% in regime notturno o festivo, 50% per il regime notturno-festivo). Questo sistema produce una tariffa oraria lorda variabile approssimativamente tra i 25,00 e i 28,00 euro, a seconda del livello di inquadramento15. Tuttavia, questo importo orario concorre interamente alla formazione del reddito complessivo del dipendente ed è pertanto assoggettato all'aliquota marginale IRPEF dello scaglione di appartenenza (spesso il 35%, in rari casi il 43%), a cui si sommano inevitabilmente le addizionali regionali e comunali15. Il risultato finale è un netto in busta paga estremamente modesto, che disincentiva fortemente e razionalmente l'adesione volontaria ai turni straordinari, rendendolo antieconomico rispetto alla perdita di tempo libero.

Per arginare la drammatica carenza nazionale di personale — che ha generato il pericoloso e costoso fenomeno dei cosiddetti "medici e infermieri a gettone" operanti tramite cooperative che drenano enormi risorse dai bilanci delle ASL — il legislatore è intervenuto d'imperio. Attraverso la Legge di Bilancio e il recente Decreto Liste d'Attesa (D.L. 73/2024), il Governo ha potenziato l'istituto delle "Prestazioni Aggiuntive", normate dall'Art. 32 del CCNL15. Questa misura d'emergenza consente agli infermieri pubblici, al di fuori del proprio orario di lavoro e in deroga ai riposi canonici, di effettuare turni aggiuntivi retribuiti a una tariffa oraria fissa eccezionale di 50,00 euro lordi. A rendere dirompente questo strumento sul mercato del lavoro è l'applicazione normativa di una *flat tax* sostitutiva fissa al 15%. Di conseguenza, per via del doppio binario retributivo/fiscale, un'ora di prestazione aggiuntiva rende all'infermiere circa 42,50 euro netti in tasca, un valore non solo nettamente superiore al netto generato dallo straordinario ordinario, ma persino sproporzionato rispetto alla paga oraria del lavoro di base15.

Se da un lato questa marcata deregolamentazione fiscale offre agli infermieri una "valvola di sfogo" formidabile per incrementare sensibilmente il proprio reddito reale, dall'altro rappresenta una clamorosa resa collettiva dal punto di vista organizzativo e del *welfare* occupazionale26. L'Azienda Sanitaria finanzia, di fatto, la propria perenne emergenza d'organico (monetizzando l'inevitabile *burnout* del personale clinico, costretto a rinunciare ai riposi per guadagnare dignitosamente) attingendo a fondi governativi *ad hoc*, ma non è autorizzata a intervenire per rimpinguare le indennità strutturali ordinarie (come le notti o i festivi di base discusse nei capitoli precedenti), che restano cronicamente sottopagate e ipertassate. Questo modello viziato disincentiva inevitabilmente le assunzioni stabili (costa meno alla politica defiscalizzare l'esistente che assumere nuove unità al netto degli oneri riflessi) e trasforma la carenza di organico in un perverso modello di *business* interno, dove il recupero del potere d'acquisto perso negli ultimi trent'anni è cinicamente subordinato all'auto-sfruttamento del dipendente ben oltre il limite fisiologico delle 36 ore settimanali15.

### 6. L'inversione di tendenza parziale: dalla legge 178/2020 al CCNL 2022-2024

L'avvento traumatico della pandemia di COVID-19 ha agito, sul piano politico, come potente catalizzatore per un parziale ma significativo ripensamento del trattamento accessorio, costringendo l'opinione pubblica e la politica a riconoscere il ruolo centrale, gravoso e insostituibile del personale infermieristico. Il legislatore è conseguentemente intervenuto, in prima istanza, con l'articolo 1, comma 409 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio per l'anno 2021). Tale norma ha istituito, tramite un vincolo di destinazione di uno stanziamento pari a 335 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2021, una specifica "Indennità di specificità infermieristica"29.

Il tratto saliente di questa manovra è stata la definizione legislativa dell'indennità quale parte integrante e qualificante del trattamento economico "fondamentale" (e non più accessorio aleatorio). Tale indennità, declinata poi operativamente nelle tabelle economiche dell'Art. 104 del CCNL 2019-2021 (firmato in ritardo nel novembre 2022), ha introdotto un assegno mensile fisso — quantificabile, all'epoca dell'introduzione, tra i 72 e gli 87 euro lordi iniziali, a seconda dell'inquadramento e dell'area — slegato dall'effettuazione materiale dei turni disagiati. Ciò ha segnato, sul piano dottrinale, un parziale ma importante ritorno concettuale alla vecchia "indennità professionale" del D.P.R. 384/1990, riconoscendo il valore intrinseco della qualifica4. Contestualmente, per mantenere gli equilibri interprofessionali, l'Art. 105 dello stesso contratto ha previsto un'indennità gemella per la "tutela del malato e la promozione della salute", destinata agli Operatori Socio-Sanitari (OSS) e alle altre professioni sanitarie (es. tecnici di laboratorio, fisioterapisti), mentre l'Art. 107 ha ristrutturato marginalmente le indennità per l'operatività in particolari unità operative (come i Pronto Soccorso, i servizi dell'emergenza 118 e le terapie intensive) senza tuttavia incidere profondamente sui valori storici33.

Purtroppo, l'impatto reale e tangibile di queste tardive riforme è stato quasi immediatamente neutralizzato dalla severissima tempesta inflattiva scatenata a livello globale dalla crisi energetica, post-pandemica e geopolitica del biennio 2022-2023. Mentre il contratto 2019-2021 chiudeva con grave ritardo il suo ciclo formale, l'inflazione a doppia cifra erodeva mese dopo mese gli incrementi appena pattuiti in busta paga. Il successivo contratto, il CCNL 2022-2024, nel tentativo di inseguire la dinamica dei prezzi, ha determinato un aumento dello stipendio tabellare annuo di base pari a circa 1.620 euro lordi per la figura dell'infermiere e di 1.440 euro per la qualifica di OSS (corrispondenti a 124,62 euro lordi al mese, con un incremento percentuale di poco inferiore al 7%)32. Questa percentuale è apparsa palesemente insufficiente, sul piano reale, a coprire un'inflazione triennale dell'indice dei prezzi al consumo che aveva sfiorato il 15%. La complessa dinamica del rincorrersi tra inflazione perdurante e retribuzione ha preparato il difficile terreno per la contrattazione, dalle attese altissime, del triennio successivo.

### 7. Il CCNL Sanità 2025-2027: analisi critica, aumenti tabellari e innovazione normativa

L'Ipotesi di pre-intesa per il rinnovo del CCNL Sanità per il triennio 2025-2027, la cui sottoscrizione formale è stata comunicata dall'ARAN a fine luglio 2026 (seppur le trattative proseguano per la stesura definitiva del testo), rappresenta l'ultimo, controverso atto della rinegoziazione del valore del lavoro sanitario nel pubblico impiego. L'accordo, perorato dai principali sindacati confederali e autonomi, vanta un incremento medio complessivo del 7,76% a regime per l'intero comparto sanità (percentuale che si traduce in un aumento medio dichiarato dall'Agenzia di circa 172-209 euro lordi mensili, a seconda delle componenti variabili, dei differenziali di progressione e del profilo inquadrato)2. Tuttavia, la rigorosa analisi granulare degli istituti contrattuali impone di smontare il dato aggregato macroeconomico per comprenderne le reali ricadute sulla singola busta paga, operando una distinzione fondamentale tra personale "diurnista" e personale "turnista" assoggettato alle H24.

#### 7.1 Aumenti tabellari e potenziamento delle indennità fisse

Il testo dell'ipotesi contrattuale prevede robusti incrementi della retribuzione tabellare, le cui tranche sono spalmate progressivamente sulle tre annualità, con decorrenza al 1° gennaio 2025, 2026 e 2027. A pieno regime (ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2027), l'incremento mensile lordo sul solo stipendio tabellare sarà pari a 181,00 euro per l'Area dell'Elevata Qualificazione, a 130,20 euro per l'Area dei Professionisti della Salute (in cui ricade la grande maggioranza degli infermieri clinici), a 120,00 euro per l'Area degli Assistenti e a 112,60 euro per gli Operatori Socio-Sanitari (OSS)36.

La vera innovazione economica in grado di incidere sul reddito, tuttavia, si registra sul potenziamento dell'impianto delle indennità fisse mensili. Grazie all'immissione di risorse extra-contrattuali (tra cui quelle specificamente vincolate nella Legge di Bilancio dello Stato) a partire dal 1° gennaio 2026, si assiste a una marcata rivalutazione27. L'Indennità di Specificità Infermieristica (storicamente esclusiva per infermieri e infermieri pediatrici, ora estesa per equiparazione funzionale anche alla professione ostetrica) subisce un sensibile incremento incrementale di 93,35 euro mensili. Tale innesto porta il nuovo valore strutturale, riconosciuto per dodici mensilità, a 181,14 euro lordi mensili per i professionisti della salute37. Parallelamente, l'Indennità per la Tutela del Malato e Promozione della Salute, destinata all'Area degli Operatori (OSS) e alle restanti professioni, registra un aumento compensativo di 58,50 euro, portandosi al valore di 102,01 euro mensili37.

Traduciamo questi interventi fissi in scenari operativi concreti (Tabella 2). Per un infermiere diurnista (impiegato ad esempio in ambulatori, *day hospital* o *case manager*, senza obbligo di turni notturni o festivi), l'aumento mensile lordo complessivo, calcolato a regime, è di circa 234,40 euro (cifra che scaturisce dalla somma del tabellare, del rateo di tredicesima e dei nuovi importi dell'indennità di specificità)37. Un OSS impiegato con medesima turnazione diurna vedrà un incremento complessivo lordo intorno ai 180,48 euro37. In sede di stipula definitiva dell'accordo (presumibilmente prevista tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, visti i tempi di vaglio della Corte dei Conti), i lavoratori riceveranno un pacchetto di arretrati contrattuali. Tali arretrati verranno calcolati decurtando l'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) già erogata anticipatamente nei mesi precedenti, generando valori netti *una tantum* stimati dai centri di calcolo sindacali tra i 750 e gli 880 euro per un infermiere e tra i 650 e i 760 euro per un OSS32.

 | Profilo e Turnazione (CCNL 2025-2027) | Incremento Tabellare Mensile Lordo | Incremento Indennità Fissa Mensile | Aumento Totale Lordo Stimato (inclusi ratei) | Arretrati Netti Stimati (Una Tantum) |
|---|---|---|---|---|
| Infermiere (Diurnista) | +130,20 € | +93,35 € (Specificità) | ~234,40 € | 750 - 880 € |
| Operatore Socio-Sanitario (Diurnista) | +112,60 € | +58,50 € (Tut. Malato) | ~180,48 € | 650 - 760 € |

Tabella 2: Sintesi degli incrementi economici a regime previsti dal CCNL Sanità 2025-2027. Elaborazione su dati ARAN e stime sindacali32.

#### 7.2 L'innovazione strutturale a tutela del reddito: l'indennità ferie per i turnisti (Art. 28)

Nonostante gli aumenti del tabellare, una delle criticità storiche più avvertite e penalizzanti dell'intero sistema indennitario infermieristico risiedeva nella decurtazione retributiva legata al godimento delle ferie estive o invernali. Essendo le indennità di turno, di servizio notturno e festivo e quelle legate alla presenza in Unità Operative particolari (ex artt. 106 e 107 del previgente contratto) strettamente legate e condizionate all'effettiva presenza fisica in servizio del dipendente, un infermiere turnista che usufruiva legittimamente di un mese di congedo estivo per ferie assisteva a un improvviso tracollo della propria busta paga. Le perdite medie documentate oscillavano tra i 300 e i 400 euro netti nel solo mese di godimento delle ferie, creando un grave disincentivo al fisiologico recupero psicofisico e alimentando profonde diseguaglianze interne rispetto al personale amministrativo o prettamente diurnista, la cui retribuzione non subiva decurtazioni simili37.

Il nuovo testo del CCNL 2025-2027 affronta finalmente questa anomalia introducendo un correttivo di enorme portata dal punto di vista giuslavoristico: l'"Indennità Ferie", normata dall'Articolo 28. Questo innovativo istituto garantisce, durante i giorni di godimento delle ferie, l'erogazione automatica di un'indennità giornaliera sostitutiva. Il calcolo avviene sulla base di una media aritmetica delle indennità accessorie legate al disagio (turno H24, notti, festivi, indennità particolari UO) percepite effettivamente nel semestre solare precedente.

La formula contrattuale matematica, concepita per essere automatizzata dai sistemi payroll aziendali, prevede la divisione del totale delle indennità godute nei sei mesi precedenti per un divisore fisso contrattuale di 156 (che rappresenta 6 mensilità per 26 giorni convenzionali lavorativi mensili)37. A titolo meramente esemplificativo, se un infermiere esperto operante in Terapia Intensiva ha cumulato nei sei mesi precedenti circa 2.220 euro lordi di indennità legate ai faticosi turni H24, l'applicazione rigorosa della formula (2220 / 156) genera un valore giornaliero di indennità ferie pari a 14,23 euro lordi37. Qualora tale infermiere turnista goda di 28 giorni consecutivi di ferie, percepirà nel mese un'indennità compensativa vicina ai 400 euro lordi, sterilizzando di fatto, e per la prima volta nella storia del SSN, l'impatto economico avverso dell'assenza per ferie37. Si tratta, a giudizio concorde degli osservatori in materia di diritto del lavoro sanitario, della modifica normativa più significativa per la tutela organica del reddito dei lavoratori esposti alla turnazione continua prodotta dall'ARAN negli ultimi decenni.

Tuttavia, il quadro non è privo di profonde criticità irrisolte. Nonostante l'apprezzata introduzione dell'indennità ferie e l'aumento innegabile delle indennità fisse di specificità, diverse sigle sindacali di categoria (e in particolare il sindacato autonomo Nursind) denunciano la persistenza di un "vulnus" logico e sistemico fondamentale: gli importi unitari orari delle singole voci indennitarie (i già ripetutamente citati 4,00 euro per l'ora notturna o i 2,55 euro per l'ora festiva) non sono stati adeguatamente rivalutati rispetto all'inflazione cumulata decennale. Il contratto, nei fatti, ha congelato il paradosso descritto nel terzo capitolo di questo report, rimandando la necessaria perequazione reale delle tariffe orarie ai futuri, e incerti, rinnovi contrattuali42. Il rinnovo del triennio 25-27, dunque, risponde primariamente alla macro-esigenza politica del Ministero dell'Economia di colmare rapidamente l'inflazione programmata sul livello generale, senza però operare quella radicale e coraggiosa riscrittura del reticolo e dei valori nominali delle indennità accessorie che il contesto storico renderebbe ineludibile.

### 8. Il Contesto Internazionale (Dati OECD) e il limite invalicabile del costo aziendale del lavoro

Le profonde ricadute della prolungata austerità e dell'erosione inflattiva sul trattamento accessorio e fondamentale infermieristico oltrepassano largamente i confini delle consuete rivendicazioni sindacali nazionali. Esse delineano, in maniera drammatica, una crisi strutturale di tenuta macro-organizzativa dell'intero Servizio Sanitario Nazionale italiano, analizzabile in modo nitido attraverso l'ottica comparata. I dati scientifici elaborati e pubblicati periodicamente nei rapporti istituzionali *Health at a Glance 2023*, *Health at a Glance Europe 2024* e la recentissima edizione *Health at a Glance 2025* dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD) offrono alla politica un verdetto quantitativo incontrovertibile sulla grave anomalia del sistema italiano43.

Secondo il rigoroso quadro analitico dell'OECD, che standardizza metodologicamente le retribuzioni lorde medie (includendo nel calcolo le indennità accessorie fisse, i contributi sociali e le imposte sul reddito) e le rapporta al salario medio nazionale di *tutti* i lavoratori dipendenti di un dato Paese, l'Italia figura costantemente in fondo alle classifiche per l'attrattività economica della professione infermieristica. Nel corso del 2023, la media dei Paesi OECD evidenziava che le retribuzioni degli infermieri ospedalieri superavano, in media, del 20% il salario medio nazionale di tutti i dipendenti, a riconoscimento del valore sociale e della penosità del lavoro44. Al contrario, l'Italia si colloca in un ristrettissimo e poco lusinghiero gruppo di nazioni (assieme a Regno Unito, Svizzera e Finlandia, le quali però partono da livelli nominali di base assai più elevati) in cui l'infermiere percepisce, a fine anno, un reddito formalmente inferiore a quello del lavoratore medio dell'intera economia nazionale44.

Questa gravissima anomalia è accentuata e resa esplosiva dal fatto che, a parità di potere d'acquisto (*Purchasing Power Parity* in dollari USA comparati), il divario retributivo reale con i Paesi confinanti (Svizzera, Francia, o mete privilegiate come Germania e Paesi Scandinavi) disincentiva la permanenza in Italia e incentiva drammaticamente la fuga dei cervelli (il fenomeno del *brain drain*) e la migrazione transfrontaliera del personale neo-laureato formato a spese della fiscalità generale italiana44.

L'analisi internazionale dell'OECD evidenzia inoltre, in modo impietoso, che tra il 2019 e il 2023, mentre nei Paesi dell'Est e del Centro Europa (Polonia, Lettonia, Lituania) gli infermieri ottenevano incrementi salariali reali significativi e a doppia cifra (mediamente 9-11% annuo in termini reali) per allinearsi rapidamente agli standard europei, in Italia (come accaduto anche nel Regno Unito e nei Paesi Bassi) il salario complessivo della categoria subiva decurtazioni reali annue prolungate superiori all'1%, proprio a causa dell'alta inflazione sistemica non compensata adeguatamente e tempestivamente dai rinnovi44.

A questo quadro desolante e demotivante per il dipendente, si contrappone inesorabilmente un rigido paradosso di spesa per il datore di lavoro pubblico. Il calcolo contabile del "Costo del Lavoro" (o costo effettivo aziendale), deducibile dai dati del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, rivela il peso formidabile e opprimente degli "oneri riflessi" imposti dal peculiare sistema di previdenza e tassazione italiano sulle Pubbliche Amministrazioni. A fronte di una retribuzione lorda annua percepita dal dipendente (comprensiva del valore tabellare, del rateo di tredicesima mensilità, delle magre indennità di turno e della specificità infermieristica) quantificabile in circa 35.700 euro, l'Azienda Sanitaria (ASL, ASP, AO) è tenuta per legge a sostenere massicci oneri contributivi a proprio carico. Tra questi figurano: il versamento alla gestione CPDEL dell'INPS, calcolato al 23,80%; l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni INAIL, stimata mediamente oltre il 2%; e l'accantonamento per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) pari al 6,91%4. A questi oneri previdenziali si aggiungono le imposte dirette, prime tra tutte l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) fissata all'8,50% sulle retribuzioni pubbliche4.

Questi pesantissimi parametri fiscali e previdenziali elevano artificiosamente il costo effettivo aziendale per il mantenimento in organico di un singolo infermiere a un valore superiore ai 50.400 euro annui, generando un "coefficiente di lordizzazione" matematico pari a 1,41. In termini pratici, questo significa che per ogni 1.000 euro lordi di aumento che l'ARAN pattuisce in sede negoziale per il lavoratore, l'azienda ne deve iscrivere a bilancio (e lo Stato deve finanziare) oltre 1.412 euro di costo reale4.

L'imponente cuneo fiscale e contributivo statale comprime di fatto gli spazi residui di manovra contrattuale, spiegando tecnicamente la strenua resistenza opposta storicamente dall'ARAN, dal Ministero dell'Economia e dalle Regioni nell'accogliere le pressanti richieste sindacali orientate a un incremento massiccio delle singole indennità di turno orarie storiche. Un adeguamento generalizzato e reale di 2 o 3 euro orari sulle indennità notturne per centinaia di migliaia di dipendenti genererebbe un immediato, e per il MEF insostenibile, effetto a catena (effetto moltiplicatore) sui bilanci in perenne sofferenza delle ASL. Tali bilanci, si ricorda, sono già soggetti a rigidi, anacronistici e stringenti tetti di spesa sul personale (ex art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e successivi Decreti Legge di contenimento), costantemente vagliati e monitorati dai severi giudizi della Corte dei Conti e dalla piattaforma SICO della Ragioneria Generale dello Stato per garantire il vincolo costituzionale di equilibrio di bilancio47.

### 9. Conclusioni

La profonda e articolata disamina storica, macroeconomica e giuridica delle indennità infermieristiche disciplinate dal CCNL Sanità dal 1990 ad oggi fotografa e documenta la problematica trasformazione di una professione chiave per il Paese. L'infermieristica, da ceto medio qualificato, orgoglioso e fortemente tutelato da automatismi di progressione economica e specifici riconoscimenti nel diritto statale (il D.P.R. 384/1990), è lentamente ma inesorabilmente scivolata verso una prolungata precarizzazione del potere d'acquisto, schiacciata sotto la duplice scure del contenimento trentennale della spesa pubblica e della contrattazione "piatta" imposta per esigenze di pareggio di bilancio5.

L'evidenza empirica offerta dall'applicazione dei dati ISTAT (Indice FOI) alle voci indennitarie dimostra, senza alcuna possibilità di smentita numerica, che i contratti collettivi firmati in regime privatistico ARAN (particolarmente nel ventennio buio da metà anni Novanta al 2018) non hanno rispettato la fisiologica dinamica inflattiva. Tale miopia negoziale ha determinato un'erosione spaventosa delle componenti fondamentali del salario accessorio. L'annichilimento del valore reale e tangibile delle indennità stabilite per il lavoro sui tre turni, del ristoro per l'esposizione al rischio radiologico e biologico, e delle maggiorazioni per il servizio notturno e festivo (con picchi drammatici di perdita reale superiori al 70% sul turno H24 in poco più di trent'anni) ha svilito moralmente ed economicamente la ricompensa per la componente intrinsecamente più usurante, penosa e gravosa del lavoro di cura nei reparti ospedalieri del SSN3.

I recentissimi impianti normativi della contrattazione, tra cui l'innovativo CCNL 2022-2024 e la dibattuta ipotesi di pre-intesa 2025-2027, indicano finalmente una, seppur tardiva e ancora quantitativamente insoddisfacente, inversione di rotta strategica da parte del decisore pubblico. L'estrazione formale della "Specificità infermieristica" dal *mare magnum* confusionario del trattamento accessorio generico, per consolidarla come voce cospicua e strutturale del trattamento economico fondamentale di categoria, affiancata a innovazioni di grande civiltà giuridica ed equità sostanziale come l'Indennità Ferie, dimostra uno sforzo negoziale importante, congiunto tra ARAN e sindacati, per suturare le più sanguinanti ferite retributive del sistema37.

Tuttavia, allargando l'orizzonte critico dell'analisi, tali complessi interventi governativi e negoziali si configurano ancora più come una misura tampone d'emergenza contro il violento *shock* inflattivo del triennio pandemico e della crisi geopolitica post-pandemica (2021-2023), piuttosto che come un effettivo, consapevole e strutturale recupero del secolare divario di potere d'acquisto accumulato silenziosamente a partire dal 1990, nonché del *gap* (certificato dall'OECD) con i grandi *partner* europei e transalpini.

Fintanto che l'intero impianto macroeconomico e fiscale statale continuerà a premiare proporzionalmente l'emergenza clinica e il lavoro straordinario massivo (tramite la comoda "scappatoia" dell'istituto delle prestazioni aggiuntive detassate al 15% con aliquota *flat tax*) mantenendo invece aliquote marginali IRPEF profondamente punitive su indennità orarie di disagio (notti e festivi ordinari) palesemente ferme e obsolete, il SSN continuerà a subire le conseguenze del proprio squilibrio. La drammatica carenza di organico effettivo, la documentata e preoccupante scarsa attrattività universitaria dei corsi di laurea in infermieristica per le nuove generazioni e l'insostenibile, costoso e rischioso ricorso alla flessibilità e alle agenzie interinali (c.d. "gettonisti") rimarranno irrimediabilmente le patologie croniche, e non le emergenze temporanee, del Servizio Sanitario Nazionale italiano.

#### Bibliografia scientifica

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#### Bibliografia

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2. Sanità: Ipotesi CCNL 2025-2027: aumento medio 7,76% - Novità per Militari, <https://www.corrieredeimilitari.com/ipotesi-ccnl-sanita-2025-2027-aumento-7-76/>
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5. Tecnici e infermieri. In 10 anni crolla il potere d'acquisto e incentivi Covid non bastano, <https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/tecnici-e-infermieri-in-anni-crolla-il-potere-d-acquisto-e-incentivi-covid-non-bastano/>
6. N. 22 /SSRRCO/CCN/2025 SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO Presiedute dal Presidente Guido Carlino e composte dai magistrati Pr - Corte dei conti, <https://www.corteconti.it/Download?id=853d77e2-5ae6-4fef-979b-3c9bcb4f1f5d>
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10. Chiarimenti clausole del CCNL 1998/2001, <http://www.giuliorossi.info/sanita/ccnl/sancom/chiarim/chiarimento1152L.html>
11. SAN\_CCNL\_1994\_1997 - Cgil, [https://www.fpcgil.net/contratti/SANITA%20CCNL%20TESTO%20COORDINATO/ipertesti%20contratti/sanit%C3%A0/SAN\_CCNL\_1994\_1997.htm](https://www.fpcgil.net/contratti/SANITA%20CCNL%20TESTO%20COORDINATO/ipertesti%20contratti/sanit%C3%A0/SAN_CCNL_1994_1997.htm)
12. Ipotesi di contratto decentrato integrativo aziendale area comparto –parte normativa -economica anno 2023-2025 - ASL Salerno, [https://www.aslsalerno.it/moduli/output\_immagine.php?id=11365](https://www.aslsalerno.it/moduli/output_immagine.php?id=11365)
13. STAMPA-INTERNO3-2.pdf - nursind cagliari, <https://www.nursindcagliari.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/STAMPA-INTERNO3-2.pdf>
14. [unknown\_url](http://docs.google.com/unknown_url)
15. Ecosistema contrattuale infermieristico in Italia: analisi comparata dei CCNL, dinamiche retributive e istituti di welfare - InfermieriAttivi, <https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/7488-ecosistema-contrattuale-infermieristico-in-italia.html>
16. Sottoscritto il CCNL 2022-24 Sottoscritto il CCNL 2022-24 - AAROI-EMAC, [https://www.aaroiemac.it/notizie/wp-content/uploads/2026/04/IlNuovoAR\_Mar-Apr\_2026.pdf](https://www.aaroiemac.it/notizie/wp-content/uploads/2026/04/IlNuovoAR_Mar-Apr_2026.pdf)
17. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - ARAN, [https://www.aranagenzia.it/wp-content/uploads/2024/06/20010920\_L\_CCNL\_IIBE-1.pdf](https://www.aranagenzia.it/wp-content/uploads/2024/06/20010920_L_CCNL_IIBE-1.pdf)
18. Indennità di rischio radiologico | Studio Legale Doglio Cagliari, <https://www.studiolegaledoglio.it/indennita-di-rischio-radiologico/>
19. Indennità di rischio radiologico, siamo di fronte a una svolta storica. Ne parliamo con l'avvocato - Quotidiano Sanità, <https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/indennita-di-rischio-radiologico-siamo-di-fronte-a-una-svolta-storica-ne-parliamo-con-lavvocato/>
20. AVANTI IL TRIBUNALE DI PADOVA - SEZ. LAVORO - RICORSO EX ART. 414 C.P.C. per i Signori MARA AGUGGIARO, FRANCESCA AZZOLINI, BAR - Libero, <https://digilander.libero.it/cisl.asl1/2006-12-28%20rischio%20radiologico%20testo%20ricorso.pdf>
21. Cassazione Sez. lavoro - ordinanza n. 11310/2025 Riconoscimento del rischio radiologico per i professionisti esposti, <https://www.anaao.it/content.php?cont=44809>
22. Indennità rischio radiologico: spetta agli infermieri? - LexCED, <https://www.lexced.com/giurisprudenza-civile/indennita-rischio-radiologico-spetta-agli-infermieri/>
23. Sull'accertamento del diritto all'indennità radiologica - Wikilabour, <https://www.wikilabour.it/segnalazioni/processuale/sullaccertamento-del-diritto-allindennita-radiologica/>
24. Rischio radiologico in sanità, la cassazione cambia le regole: le riflessioni e le analisi di Gruppo ECOSafety su costi, contenziosi e responsabilità delle aziende, <https://gruppoecosafety.it/rischio-radiologico-sanita-cassazione-responsabilita-aziende/>
25. Riconoscimento del rischio radiologico per i professionisti esposti - Acop Nazionale, <https://acopnazionale.it/comunicati/riconoscimento-del-rischio-radiologico-per-i-professionisti-esposti/>
26. La trappola del "Tetris" economico: indennità vs progressioni. cosa ci aspetta al vertice ARAN del 17 Giugno - InfermieriAttivi, <https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica/7763-vertice-aran-del-17-giugno.html>
27. Infermieri: sintesi e rassegna delle principali notizie nel maggio 2026 - InfermieriAttivi, <https://www.infermieriattivi.it/news-infermieri-attivi/infermieri/7749-analisi-sistematica-tra-riforma-contrattuale-autonomia-specialistica.html>
28. CCNL Sanità: la firma che divide. Un piccolo passo o una resa collettiva? - Nurse24.it, <https://www.nurse24.it/infermiere/dalla-redazione/ccnl-sanita-firma-divide-piccolo-passo-resa-collettiva.html>
29. ~ ~ Interrogazione a risposta immediata in Assemblea d'iniziativa dell'On. Cecconi (Misto) L'On.le interrogante chiede di - Il Sole 24 ORE, [https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI\_VERTICALI/Online/\_Oggetti\_Embedded/Documenti/2021/12/16/interr\_2.pdf](https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/12/16/interr_2.pdf)
30. LEGGE 30 dicembre 2020 , n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e - Consiglio regionale Calabria, <https://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/istruttoria/LEGGE%2030%20dicembre%202020%20>,%20n.%20178%20(art.%201,%20comma%20495).pdf
31. LEGGE 30 dicembre 2020 , n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e - Mefop, <https://www.mefop.it/cms/doc/24966/legge-30-dicembre-2020-178.pdf>
32. Nuovo CCNL: arretrati infermieri e OSS - InfermieriAttivi, <https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica/7832-arretrati-infermieri-e-oss-2025-2027.html>
33. Nuovo contratto. Tutte le nuove indennitÃ , dallâ€™infermieristica alla subintensiva per il 118, <https://www.infermieristicamente.it/articolo/15733/nuovo-contratto-tutte-le-nuove-indennita>,-dall-infermieristica-alla-subintensiva-per-il-118
34. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' TRIENNIO 2019 - 2021 | Aran Agenzia, [https://www.aranagenzia.it/documento\_pubblico/contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-relativo-al-personale-del-comparto-sanita-triennio-2019-2021/](https://www.aranagenzia.it/documento_pubblico/contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-relativo-al-personale-del-comparto-sanita-triennio-2019-2021/)
35. Aran Comunica\_ Giugno 2025, [https://www.aranagenzia.it/wp-content/uploads/2025/07/Aran-Comunica\_-Giugno-2025-3-2.pdf](https://www.aranagenzia.it/wp-content/uploads/2025/07/Aran-Comunica_-Giugno-2025-3-2.pdf)
36. Sanità Archivi - FP CGIL Emilia-Romagna, <https://www.fpcgilemiliaromagna.it/category/sanita/>
37. Firmato il CCNL Sanità 2025-2027: quali aumenti per infermieri e OSS, diurnisti e turnisti, <https://www.infermieriattivi.it/news-infermieri-attivi/infermieri/7830-ccnl-sanita-2025-2027-aumenti.html>
38. IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' TRIENNIO 2025 - 2027 Il giorno - ARAN, <https://www.aranagenzia.it/wp-content/uploads/2026/07/2026.07.29-Ipotesi-CCNL-Comparto-2025-2027-Testo-firmato-1.pdf>
39. LEGGE DI BILANCIO 2026 - Camera.it, <https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/AS0477.pdf>
40. Guida al CCNL Sanità Pubblica 2025-2027: aumenti, arretrati, indennità e nuovi diritti, <https://cislfp.it/2026/07/29/guida-al-ccnl-sanita-pubblica-2025-2027-aumenti-arretrati-indennita-e-nuovi-diritti/>
41. Contratto sanità/2: La Cisl Fp - TuttoSanità, <https://www.tuttosanita.com/contratto-sanita-2-la-cisl-fp/>
42. Sindacati critici sulla bozza del Ccnl Sanità 2025-2027 - Nurse24.it, <https://www.nurse24.it/dossier/pubblico-impiego/sindacati-critici-bozza-ccnl-sanita-2025-2027.html>
43. Remuneration of nurses: Health at a Glance 2023 | OECD, [https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2023\_7a7afb35-en/full-report/remuneration-of-nurses\_1d54b650.html](https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2023_7a7afb35-en/full-report/remuneration-of-nurses_1d54b650.html)
44. Remuneration of nurses: Health at a Glance 2025 | OECD, [https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2025\_8f9e3f98-en/full-report/remuneration-of-nurses\_9b98c70c.html](https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2025_8f9e3f98-en/full-report/remuneration-of-nurses_9b98c70c.html)
45. Remuneration of nurses: Health at a Glance: Europe 2024 | OECD, [https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-europe-2024\_b3704e14-en/full-report/component-62.html](https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-europe-2024_b3704e14-en/full-report/component-62.html)
46. Health at a Glance: Europe 2024 | OECD, [https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-europe-2024\_b3704e14-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-europe-2024_b3704e14-en.html)
47. CAPITOLO 1- Informazioni operative - Novità della rilevazione del Conto annuale 2024, [https://www.rgs.mef.gov.it/\_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SICO/Conto-annu/2025/documenti/CAPITOLO-1-informazioni-operative.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SICO/Conto-annu/2025/documenti/CAPITOLO-1-informazioni-operative.pdf)
48. circolare n. 13 - Ragioneria Generale dello Stato - MEF, [https://www.rgs.mef.gov.it/\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/Circolare\_del\_15\_aprile\_2016\_n\_13.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/Circolare_del_15_aprile_2016_n_13.pdf)
49. Circolare n. 15 del 3 maggio 2011 - Ragioneria Generale dello Stato - MEF, [https://www.rgs.mef.gov.it/\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare\_del\_3\_maggio\_2011\_n\_15.pdf](https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolare_del_3_maggio_2011_n_15.pdf)
50. Diritto delle Relazioni Industriali - ADAPT University Press, [https://www.adaptuniversitypress.it/wp-content/uploads/2026/04/PS\_2025\_4.pdf](https://www.adaptuniversitypress.it/wp-content/uploads/2026/04/PS_2025_4.pdf)

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- [  Analisi storico-economica delle indennità infermieristiche nel SSN (1990-2027): dinamiche contrattuali, inflazione e potere d'acquisto  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica/7833-analisi-storico-indennita-infermieristiche-ssn.html)
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- [  2026 Concorso per un OSS, I.P.A.B. Suor Diodata Bertolo di Sandrigo  ](https://www.infermieriattivi.it/lavoro-infermieri/302-oss/4283-avviso-tempo-determinato-oss-per-soli-titoli-ipab-vicenza.html)
- [  2026 Concorso per un infermiere, Centro Servizi Sociali Villa Serena di Valdagno (VI)  ](https://www.infermieriattivi.it/lavoro-infermieri/2-1-concorsi/7359-concorso-infermieri-villa-serena.html)
- [  Nuovo CCNL: arretrati infermieri e OSS  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica/7832-arretrati-infermieri-e-oss-2025-2027.html)
- [  2026 Concorso per un infermiere, APSP dei Comuni Modenesi Area Nord  ](https://www.infermieriattivi.it/lavoro-infermieri/2-1-concorsi/7274-concorso-per-infermieri-emilia-romagna-forli.html)
- [  Analisi strutturale e prospettive del rinnovo CCNL Comparto Sanità 2025-2027: implicazioni  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica/7831-analisi-strutturale-rinnovo-ccnl-2025-2027.html)
- [  2026 Corso FAD da 16 crediti ECM "Salute della popolazione migrante: bisogni, vulnerabilità e competenze professionali in ottica di genere"  ](https://www.infermieriattivi.it/1-formazione/1-1-corsi-fad-gratis/7828-corso-fad-da-16-crediti-gratuito-ecm-eduiss.html)
- [  2026 Corso Residenziale FADOI-ANÌMO da 7 crediti ECM "L'internista in area critica" a Modena  ](https://www.infermieriattivi.it/1-formazione/corsi-e-congressi/7827-corso-residenziale-animo.html)

### Infermieri, CCNL Sanità e normative, i più letti

- [  CCNL Sanità: periodo di prova e preavviso per le dimissioni  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica/4895-ccnl-sanita-periodo-di-prova-e-preavviso-per-le-dimissioni.html)
- [  I permessi retribuiti e permessi brevi secondo il CCNL sanità pubblica  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica/2036-i-permessi-retribuiti-e-permessi-brevi-secondo-il-ccnl-sanita-pubblica.html)
- [  CCNL Sanità: la pronta disponibilità/ reperibilità  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica/4078-ccnl-sanita-la-pronta-disponibilita-reperibilita.html)
- [  INFERMIERI: La mobilità volontaria per compensazione  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/infermieri/4558-infermieri-la-mobilita-volontaria-per-compensazione.html)
- [  CCNL Sanità: Ferie e Festività, turnista e diurnista  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica/4894-ccnl-sanita-ferie-e-festivita.html)
- [  Legge n.42 del 26 febbraio 1999  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/infermieri/3732-legge-n-42-del-26-febbraio-1999.html)
- [  Quanto ha perso lo stipendio degli infermieri?  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica/5234-quanto-ha-perso-lo-stipendio-degli-infermieri.html)
- [  Certificazione e atto di notorietà, forse serve un po' di chiarezza  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/2024-certificazione-e-atto-di-notorieta-concorsi.html)
- [  Mobilità volontaria infermieri, chiarimenti e normative  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/infermieri/93-mobilita-volontaria-infermieri-chiarimenti-e-normative.html)
- [  L'art.48, le 150 ore nel CCNL Sanità 2016-2018  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica/4166-150-ore-ccnl-sanita-2016-2018.html)

### Suggerimenti per la lettura:

- [ Evento gratuito](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/evento-gratuito.html) 9
- [ riviste](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/riviste.html) 14
- [ Alessandria](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/alessandria.html) 7
- [ Cremona](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/cremona.html) 3
- [ nutrizione](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/nutrizione.html) 20
- [ pompa siringa](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/pompa-siringa.html) 3
- [ Sentenze scaricabili](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/sentenze-scaricabili.html) 3
- [ Mobilità](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/mobilita.html) 21
- [ prova orale](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/prova-orale.html) 2
- [ Assistenza Infermieristica](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/assistenza-infermieristica.html) 158

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