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     #  Normativa completa per la preparazione alla Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

 Scritto da [Valentina Ognibene](https://www.infermieriattivi.it/homepage/autori/28-valentina-ognibene.html) il 02 Ottobre 2026. Articolo della categoria: [Leggi, normative e CCNL](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative.html).

  ![leggi e regolamenti](https://www.infermieriattivi.it/images/pexels-markusspiske-9858904.jpg) La prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Classe LM/SNT1) richiede una solida comprensione delle interconnessioni tra legislazione sanitaria, principi di diritto del lavoro nel pubblico impiego, criteri di attribuzione della responsabilità professionale e dinamiche bioetico-deontologiche.

Per il professionista orientato a funzioni manageriali, di coordinamento, di formazione e di ricerca, la norma giuridica non rappresenta un mero vincolo formale, bensì la cornice metodologica che orienta i modelli organizzativi, la gestione delle risorse umane e la garanzia della sicurezza clinica.

L'analisi dei disposti legislativi cardine consente di tracciare l'evoluzione storica che ha condotto l'infermieristica da occupazione tecnica subordinata a disciplina intellettuale autonoma, inserita a pieno titolo nei livelli decisionali strategici del Servizio Sanitario Nazionale.

### Evoluzione giuridica, ordinamenti didattici e status professionale

L'attuale configurazione dell'infermiere poggia su una radicale transizione giuridica sviluppatasi lungo l'arco di un cinquantennio, superando il modello gerarchico ospedaliero per approdare al paradigma della responsabilità professionale e dell'autonomia gestionale.

La matrice iniziale dell'ordinamento sanitario repubblicano affondava le proprie radici nel **Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265**, recante il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS). In questo testo, l'infermiere era relegato alla categoria delle "arti ausiliarie delle professioni sanitarie", in una posizione di subordinazione operativa e concettuale rispetto alla sola professione sanitaria pienamente riconosciuta, quella medica. Tale subordinazione implicava l'esecuzione passiva di direttive altrui e l'assenza di una sfera decisionale propria.

La rottura di questa concezione ancillare è derivata dall'esigenza di recepire gli standard formativi europei attraverso la **Legge 15 novembre 1973, n. 795**, che ha ratificato l'Accordo europeo sull'istruzione e la formazione delle infermiere adottato a Strasburgo nel 1967. Questo atto ha vincolato l'Italia all'armonizzazione dei percorsi di istruzione, fissando una soglia minima di 4.600 ore di formazione teorico-pratica e imponendo un livello di scolarità secondaria superiore per l'accesso ai corsi, ponendo le basi per l'abbandono delle vecchie scuole convitto regionali.

Il trasferimento effettivo della formazione assistenziale all'interno delle università è stato formalizzato con l'art. 6, comma 3, del **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502**, istitutivo dei Diplomi Universitari (DU) in conformità con i principi della **Legge 341/1990**. Questo passaggio accademico ha sottratto la didattica al governo degli enti ospedalieri e delle Regioni, incardinandola nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia mediante specifici protocolli d'intesa per i tirocini clinici.

Su questo substrato universitario si è innestato il [**Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739**](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/6119-sviluppo-profilo-professionale-dellinfermiere.html), che ha istituito il Profilo Professionale dell'Infermiere. Il decreto definisce l'infermiere quale operatore responsabile dell'assistenza generale infermieristica, attribuendogli funzioni di prevenzione, cura, palliazione e riabilitazione, sia a livello individuale che collettivo. La norma stabilisce l'autonomia nella pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale attraverso l'uso sistematico dei piani di cura, prevedendo la possibilità di avvalersi del personale di supporto mantenendone la supervisione, e prefigurando percorsi di perfezionamento post-base in aree cliniche specialistiche.

In maniera analoga, il **Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70** ha regolamentato il profilo professionale dell'Infermiere Pediatrico, circoscrivendo la responsabilità assistenziale alla fascia evolutiva compresa tra 0 e 18 anni, integrando le competenze cliniche con quelle legate al sostegno alla genitorialità e alla gestione dello sviluppo psicomotorio.

Il definitivo scardinamento della subordinazione è avvenuto con la [**Legge 26 febbraio 1999, n. 42**](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/infermieri/3732-legge-n-42-del-26-febbraio-1999.html), che ha abrogato la locuzione "professione sanitaria ausiliaria" e cancellato il mansionario introdotto dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225. La Legge 42/1999 ha sancito il principio per cui il campo proprio di attività e di responsabilità dell'infermiere è delineato da tre parametri convergenti: i contenuti del profilo professionale istitutivo, gli ordinamenti didattici dei corsi universitari di base e post-base, e le prescrizioni del codice deontologico, con l'unico limite negativo costituito dalle competenze esclusive riservate alla professione medica o ad altre professioni sanitarie.

La maturazione dirigenziale si è consolidata con la [**Legge 10 agosto 2000, n. 251**](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/6577-legge-251-del-2000.html), che ha conferito piena autonomia operativa alla metodologia assistenziale e ha istituito la Dirigenza delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche all'interno delle aziende sanitarie. Tale dirigenza, attribuita mediante pubblico concorso a soggetti in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale, governa l'allocazione del personale e la pianificazione organizzativa all'interno dei dipartimenti.

La struttura didattica contemporanea è stata definita dal Decreto Interministeriale 2 aprile 2001, che ha ripartito i percorsi accademici nelle classi di laurea (Classe 1, oggi L/SNT1, per le lauree abilitanti e Classe SNT\_SPEC/1, confluita in LM/SNT1 ai sensi del DM 270/2004, per la Laurea Magistrale), mentre la Legge 8 gennaio 2002, n. 1 ha chiarito il regime dell'equipollenza e dell'equiparazione dei titoli pregressi conseguiti con il vecchio ordinamento ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso agli studi accademici superiori.

La [**Legge 1 febbraio 2006, n. 43**](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/6551-legge-1-febbraio-2006-n-43-i-punti-cardine.html) ha quindi introdotto l'articolazione della professione su quattro livelli funzionali (professionista, professionista specialista in possesso di Master di primo livello clinico, professionista coordinatore con Master manageriale, e professionista dirigente munito di Laurea Magistrale), ribadendo contestualmente l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per qualunque regime di impiego.

Infine, la **Legge 11 gennaio 2018, n. 3** (Legge Lorenzin) ha completato l'evoluzione istituzionale trasformando i previgenti Collegi professionali negli attuali Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI), riuniti a livello nazionale nella Federazione Nazionale (FNOPI). Agli OPI è stata conferita la natura giuridica di enti pubblici non economici operanti quali organi sussidiari dello Stato, titolari di funzioni disciplinari, di vigilanza deontologica e di garanzia per la tutela del diritto alla salute dell'assistito.

 | **Provvedimento Normativo** | **Oggetto della disciplina** | **Rilevanza per il Management Sanitario** |
|---|---|---|
| **RD 1265/1934 (TULS)** | Ordinamento storico delle leggi sanitarie | Inquadramento primigenio come arte ausiliaria priva di autonomia decisionale. |
| **Legge 795/1973** | Ratifica dell'Accordo europeo di Strasburgo | Standardizzazione del monte ore formativo a 4.600 ore e prerequisiti di scolarità. |
| **D.Lgs. 502/1992 (art. 6)** | Riordino del SSN e formazione universitaria | Passaggio della formazione dalle scuole-convitto regionali ai Diplomi Universitari. |
| **DM 739/1994** | Profilo Professionale dell'Infermiere | Natura intellettuale, titolarità del processo assistenziale, uso del piano di assistenza. |
| **DM 70/1997** | Profilo Professionale dell'Infermiere Pediatrico | Individuazione del campo di attività autonomo per pazienti in età pediatrica (0-18 anni). |
| **Legge 42/1999** | Disposizioni sulle professioni sanitarie | Abrogazione del mansionario (DPR 225/1974); campo definito da profilo, ordinamenti e codice. |
| **Legge 251/2000** | Disciplina delle professioni sanitarie | Nascita formale della dirigenza assistenziale e autonomia nella gestione delle risorse. |
| **DM 2 aprile 2001** | Determinazione delle classi di laurea | Architettura dei cicli universitari: triennio abilitante e biennio specialistico manageriale. |
| **Legge 1/2002** | Equipollenza ed equiparazione dei titoli | Riconoscimento del valore dei diplomi pregressi ai fini di carriera e percorsi post-base. |
| **Legge 43/2006** | Struttura su livelli e iscrizione all'albo | Classificazione in 4 livelli funzionali e obbligo d'albo generalizzato. |
| **Legge 3/2018** | Riforma degli ordini (Legge Lorenzin) | Costituzione degli Ordini OPI e della FNOPI come enti pubblici sussidiari dello Stato. |

### L'architettura del servizio sanitario nazionale e la governance ospedaliera

La sostenibilità e la qualità dell'assistenza infermieristica dipendono dalla configurazione macro-economica e gestionale del Servizio Sanitario Nazionale, le cui evoluzioni storiche condizionano l'assegnazione delle risorse e i criteri di accreditamento.

L'assetto universalistico della sanità pubblica è scaturito dalla **Legge 23 dicembre 1978, n. 833**, che ha dato attuazione al principio sancito dall'articolo 32 della Costituzione superando la preesistente architettura mutualistica. La legge ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale fondandolo sui principi di universalità della copertura assistenziale, uguaglianza di accesso a prescindere dal reddito, solidarietà economica attraverso il finanziamento da fiscalità generale, e controllo democratico. La gestione territoriale venne demandata alle Unità Sanitarie Locali (USL), originariamente configurate quali strutture operative dei Comuni e rette da Comitati di Gestione composti da rappresentanti eletti.

Questo modello ha tuttavia mostrato rilevanti criticità legate a disavanzi di bilancio incontrollati e a un'eccessiva ingerenza politica nella conduzione operativa, rendendo necessario il ciclo delle grandi riforme degli anni Novanta.

Il **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502**, integrato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ha avviato l'aziendalizzazione della sanità. Le USL sono state ridefinite in Aziende Sanitarie Locali (ASL) dotate di personalità giuridica pubblica e di piena autonomia organizzativa, contabile e gestionale. Ai vertici aziendali è stata introdotta la figura del Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, vincolato a contratti quinquennali di diritto privato e al rispetto del pareggio di bilancio. I maggiori nosocomi sono stati scorporati dalle ASL per costituire Aziende Ospedaliere (AO) autonome. È stata introdotta la separazione tra la funzione di committenza e quella di erogazione, accompagnata da un sistema di remunerazione a tariffa predeterminata per prestazione fondato sui raggruppamenti omogenei di diagnosi (DRG), parallelamente alla garanzia uniforme dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

La razionalizzazione del sistema è stata completata dalla riforma contenuta nel Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Riforma Bindi), che ha posto l'accento sull'integrazione socio-sanitaria, sul rafforzamento del distretto territoriale e sull'adozione ordinaria del modello dipartimentale per la gestione operativa e clinica. Il provvedimento ha disciplinato l'Educazione Continua in Medicina (ECM), collegando la formazione continua alla verifica delle competenze, e ha riformato il sistema di verifica della qualità attraverso la scansione del percorso autorizzativo e di accreditamento.

Al vertice della governance nazionale, la **Legge 13 novembre 2009, n. 172** ha ripristinato in via autonoma il Ministero della Salute, separandolo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al quale era stato precedentemente accorpato1. Il dicastero ha riassunto le competenze esclusive di vigilanza, programmazione sanitaria nazionale attraverso il Piano Sanitario Nazionale e monitoraggio dei LEA d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni1.

Nella progettazione dei modelli di allocazione del personale infermieristico, il **Decreto Ministeriale 13 settembre 1988**, emanato dal Ministro Donat-Cattin, ha introdotto gli standard quantitativi di minutaggio assistenziale giornaliero per posto letto ospedaliero2. Il testo ha collegato la dotazione organica al grado di complessità clinica, prescrivendo parametri orari minimi: 120 minuti per degenze ordinarie a bassa intensità medica e chirurgica, 240-300 minuti per le aree sub-intensive o specialistiche, e oltre 420-480 minuti per i reparti di terapia intensiva e rianimazione2. Sebbene i moderni modelli di staffing privilegino indici dinamici basati sulla complessità del carico assistenziale effettivo, la griglia del decreto Donat-Cattin conserva validità dogmatica nei contenziosi relativi ai livelli minimi di tutela assistenziale2.

Sotto il profilo dei requisiti strutturali, il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ha fissato le soglie minime tecnologiche, organizzative e impiantistiche per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale, imponendo percorsi dedicati, parametri di aerazione, standard di igiene e la presenza programmata di risorse sanitarie adeguate.

La tutela del cittadino all'interno di tali strutture è stata contestualmente garantita mediante l'adozione della Carta dei Servizi Sanitari, disciplinata dal **Decreto Legge 12 maggio 1995, n. 163** (convertito con Legge 11 luglio 1995, n. 273) e dal relativo DPCM 19 maggio 19954. La Carta obbliga ciascun ente erogatore a pubblicare i propri standard di qualità clinico-organizzativa, garantendo trasparenza sui tempi di attesa e istituendo l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e il Comitato Misto Conciliativo per l'esame imparziale dei reclami presentati dagli assistiti4.

 | **Modello di riforma** | **Assetto di governo** | **Meccanismo finanziario** | **Struttura operativa di base** |
|---|---|---|---|
| **Legge 833/1978** | Politico-rappresentativo guidato dai Comuni e Comitati di Gestione. | Ripianamento a piè di lista dal Fondo Sanitario Nazionale. | Unità Sanitarie Locali (USL) territoriali concepite come strutture comunali. |
| **D.Lgs. 502/1992 - D.Lgs. 517/1993** | Aziendale-manageriale retto da Direttore Generale, Sanitario e Amministrativo. | Quota capitaria pesata e tariffe per prestazione ospedaliera (sistema DRG). | Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Aziende Ospedaliere (AO) dotate di personalità giuridica. |
| **D.Lgs. 229/1999** | Dipartimentale integrato con potenziamento della governance clinica. | Vincolo di pareggio di bilancio, programmazione regionale e verifica di compatibilità dei LEA. | Dipartimenti di produzione ospedaliera e Distretti socio-sanitari territoriali. |

### Gestione delle risorse umane, pubblico impiego e tutela del lavoro

La gestione delle risorse umane in ambito sanitario esige un bilanciamento tra i principi privatistici che regolano il rapporto di impiego, le prerogative costituzionali dell'attività sindacale e le tutele fisio-biologiche dei lavoratori addetti ai servizi continuativi di assistenza.

Il quadro ordinamentale del lavoro pubblico è codificato dal **Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165** (Testo Unico sul Pubblico Impiego). La pietra angolare dell'impianto risiede nell'articolo 4, che sancisce la netta separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi di vertice, e le funzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, riservate in via esclusiva ai dirigenti. I dirigenti esercitano tali poteri mediante l'adozione delle misure inerenti alla gestione delle risorse umane e strumentali con la capacità e i poteri del comune datore di lavoro privato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico.

L'accesso al pubblico impiego sanitario è rigorosamente subordinato a procedure concorsuali pubbliche trasparenti (articolo 35), mentre la disciplina dell'inadempimento lavorativo è incardinata nel sistema sanzionatorio disciplinare (articoli 55 e seguenti), che individua le competenze sanzionatorie tra dirigente della struttura per le infrazioni lievi e l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) per quelle di maggiore gravità, subordinando l'atto punitivo al rispetto del contraddittorio e della tempestività della contestazione.

L'attività negoziale e di rappresentanza sindacale nei luoghi di cura trova i propri confini applicativi nella Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). Per le realtà sanitarie assumono rilievo sistematico due disposizioni: l'articolo 27, che impone alle unità produttive con più di duecento dipendenti di porre permanentemente a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) un idoneo locale comune per l'esercizio delle proprie attività, e l'articolo 28, che disciplina l'azione per la repressione della condotta antisindacale. Laddove il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a limitare le libertà sindacali o il diritto di sciopero, il tribunale del lavoro competente, assunte sommarie informazioni entro due giorni dal ricorso dei sindacati territoriali, emette un decreto motivato immediatamente esecutivo per ordinare la cessazione del comportamento illecito e la rimozione degli effetti, la cui inosservanza comporta conseguenze sanzionatorie penali ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

La complessa pianificazione dei turni di guardia e continuità assistenziale h24 deve rigidamente conformarsi al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, emanato in recepimento delle direttive dell'Unione Europea sull'orizzonte temporale lavorativo. La norma fissa a 40 ore il limite settimanale massimo normale (ridotto ordinariamente a 36 ore dalla contrattazione collettiva nel comparto sanità) e stabilisce un tetto massimo di 48 ore settimanali calcolate su una media quadriennale, comprensive di straordinario.

L'articolo 7 sancisce il diritto inalienabile a 11 ore di riposo giornaliero consecutivo ogni 24 ore, impedendo sequenze di turno ravvicinate che compromettano il ristoro psicofisico e accrescano la frequenza degli errori assistenziali. Qualora l'orario giornaliero superi la soglia delle 6 ore, l'articolo 8 impone una pausa non inferiore a dieci minuti per il recupero delle facoltà fisiologiche.

Questi vincoli di turnazione interagiscono con la disciplina a tutela della maternità e paternità di cui al **Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151**. L'articolo 53 vieta in modo assoluto di adibire le donne al lavoro notturno (dalle 24.00 alle 6.00) dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, facoltà estensibile a richiesta della lavoratrice o del lavoratore fino ai tre anni.

L'articolo 7 impone l'interdizione anticipata dal lavoro per le dipendenti esposte a mansioni rischiose per la gestazione, inclusi i reparti comportanti movimentazione di carichi pesanti, manipolazione di farmaci chemioterapici o esposizione a radiazioni ionizzanti e ad agenti biologici trasmissibili, disponendo il tempestivo spostamento ad attività di back-office o la dichiarazione di astensione con indennità economica a carico dell'ente previdenziale.

 | **Riferimento giuridico** | **Parametro normativo** | **Prescrizione o vincolo operativo** |
|---|---|---|
| **D.Lgs. 165/2001 (art. 4)** | Separazione gestione/indirizzo | Riserva esclusiva ai dirigenti dell'organizzazione del personale e dei poteri datoriali. |
| **Legge 300/1970 (art. 27)** | Locali per attività sindacale | Locale permanente nelle sedi con &gt;200 dipendenti; a richiesta nelle sedi inferiori. |
| **Legge 300/1970 (art. 28)** | Condotta antisindacale | Procedimento sommario entro 48 ore; inottemperanza punita ex art. 650 c.p. |
| **D.Lgs. 66/2003 (art. 4)** | Massimo orario settimanale | Media di 48 ore settimanali comprensiva di straordinari calcolata su 4-6 mesi. |
| **D.Lgs. 66/2003 (art. 7)** | Riposo giornaliero | Minimo 11 ore di riposo continuativo ogni 24 ore; divieto di turni a rientro breve. |
| **D.Lgs. 151/2001 (art. 53)** | Lavoro notturno in gravidanza | Divieto assoluto dalle 24:00 alle 06:00 fino al compimento del primo anno del figlio. |

### Responsabilità giuridica, codice penale e tutela dei dati

La funzione di coordinamento e la direzione dei processi clinici richiedono la padronanza delle forme di responsabilità civile, penale e disciplinare che possono insorgere nella pratica operativa quotidiana.

La gestione del rischio clinico e la colpa sanitaria sono state riordinate dalla **Legge 8 marzo 2017, n. 24** (Legge Gelli-Bianco). L'articolo 1 identifica la sicurezza delle cure come parte fondamentale del diritto alla salute, realizzabile attraverso la prevenzione attiva dei rischi e la partecipazione di tutti gli operatori sanitari ai programmi di monitoraggio.

L'articolo 5 impone agli esercenti le professioni sanitarie l'obbligo di uniformare le condotte diagnostico-terapeutiche alle linee guida accreditate inserite nel Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) redatto dall'Istituto Superiore di Sanità, ovvero, in loro assenza, alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Sotto il profilo penalistico, l'articolo 6 della legge ha introdotto l'articolo 590-sexies nel codice penale, disciplinando la responsabilità per morte o lesioni personali colpose: la punibilità del professionista è esclusa se l'evento si è verificato a causa di imperizia, purché risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida validate e le stesse risultino adeguate alle specificità del caso clinico concreto. La scriminante non trova applicazione nelle ipotesi di negligenza o imprudenza.

Sul versante civile, la Legge Gelli-Bianco ha istituito un sistema duale: la struttura sanitaria (pubblica o privata) risponde verso l'assistito a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, con termine di prescrizione decennale e onere a carico dell'ente di provare il corretto adempimento della prestazione. Al contrario, il dipendente sanitario risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 del codice civile, con prescrizione breve quinquennale e onere interamente a carico del paziente danneggiato di provare il danno, la colpa del singolo e il nesso di causa materiale. L'azione di rivalsa della struttura verso il professionista è consentita esclusivamente per dolo o colpa grave accertata dal giudice contabile, entro i massimali definiti dalla norma.

Nel contesto sanzionatorio del Codice Penale assume rilievo l'**articolo 348 c.p**., che punisce l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, fattispecie inasprita dalla Legge 3/2018 con pene reclusive da sei mesi a tre anni e multe fino a cinquantamila euro per chi operi privo dell'abilitazione o dell'iscrizione al rispettivo ordine professionale, prefigurando il concorso del dirigente o coordinatore che acconsenta o agevoli l'esecuzione di mansioni assistenziali riservate da parte di personale privo di idoneo titolo o da figure di supporto (OSS).

La riservatezza delle informazioni cliniche è protetta dalla dicotomia tra l'**articolo 326 c.p**. e l'**articolo 622 c.p**. L'articolo 326 c.p. riguarda la violazione del segreto d'ufficio e rappresenta un reato proprio del Pubblico Ufficiale (articolo 357 c.p.) o dell'Incaricato di Pubblico Servizio (articolo 358 c.p.), figure in cui rientra ordinariamente l'infermiere operante in un ente del Servizio Sanitario Nazionale. La norma punisce chi divulghi notizie d'ufficio coperte da riserva prescindendo dal verificarsi di un danno tangibile per il cittadino, al fine di tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione.

L'articolo 622 c.p. riguarda invece la rivelazione del segreto professionale e punisce chiunque riveli senza giusta causa una notizia riservata appresa per ragione del proprio stato, professione o arte, qualora dal fatto derivi o possa derivare nocumento alla sfera giuridico-patrimoniale dell'assistito, ponendosi come delitto punibile a querela di parte.

Ulteriore obbligo formale discende dall'**articolo 365 c.p**., relativo all'omissione di referto, che obbliga ogni esercente una professione sanitaria a riferire all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore ogni caso assistenziale che presenti gli estremi di un delitto perseguibile d'ufficio. Il secondo comma dell'articolo 365 c.p. introduce una clausola di esenzione che esclude l'obbligo qualora il referto esponga la persona assistita a procedimento penale, proteggendo il diritto costituzionale del paziente a ricercare le cure mediche senza il timore di autodenunciarsi. Questa deroga differenzia il referto dall'obbligo di denuncia di reato previsto per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio dagli articoli 361 e 362 c.p., i quali non prevedono eccezioni per la tutela dell'autore del fatto criminoso.

Nell'ambito delle delicate dinamiche di fine vita, l'**articolo 580 c.p.** sanziona l'istigazione o l'aiuto al suicidio. L'applicazione di questa fattispecie all'assistenza sanitaria è stata ridisegnata dalla storica sentenza n. 242 del 2019 della Corte Costituzionale. La Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevoli l'esecuzione del proposito di suicidio di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, la quale sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, a patto che tali requisiti e le relative modalità operative siano stati verificati da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere vincolante del comitato etico competente.

La custodia del patrimonio informativo sanitario è infine disciplinata dal **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196** (Codice Privacy), armonizzato dal D.Lgs. 101/2018 con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR). L'articolo 9 del GDPR inquadra le informazioni relative alla salute tra le categorie particolari di dati, vietandone il trattamento indiscriminato e subordinandolo a finalità di cura, medicina preventiva e gestione dei servizi sanitari da parte di professionisti soggetti al segreto. Le aziende sanitarie e i coordinatori dei servizi devono documentare il rispetto del principio di responsabilizzazione (accountability), implementando misure tecnologiche per garantire la tracciabilità delle consultazioni della cartella informatizzata ed evitando accessi non pertinenti al processo di presa in carico.

 | **Fattispecie giuridica** | **Interesse oggetto di tutela** | **Condizione di esclusione o sanzione** |
|---|---|---|
| **Art. 348 c.p.** | Fede pubblica e idoneità professionale | Reclusione da 6 mesi a 3 anni, multa fino a 50.000€, confisca e interdizione. |
| **Art. 326 c.p.** | Buon andamento della Pubblica Amministrazione | Reclusione da 6 mesi a 3 anni per rivelazione arbitraria di atti d'ufficio. |
| **Art. 622 c.p.** | Riservatezza della persona assistita | Reclusione fino a 1 anno per divulgazione senza giusta causa con nocumento. |
| **Art. 365 c.p.** | Amministrazione della Giustizia | Multa; obbligo escluso se il referto espone il paziente a procedimento penale. |
| **Art. 580 c.p.** | Indisponibilità del bene vita | Pene reclusive attenuate/escluse solo nel rispetto delle 4 condizioni della sentenza CC 242/2019. |
| **Art. 590-sexies c.p.** | Integrità fisica e certezza delle cure | Non punibilità per colpa da imperizia se conformi a linee guida SNLG. |

### Igiene ospedaliera, gestione del rischio e bioetica clinica

La declinazione pratica delle direttive manageriali si manifesta nella mitigazione del rischio biologico correlato all'ospedalizzazione e nell'applicazione dei vincoli normativi alle questioni riproduttive e di emergenza territoriale.

La prevenzione delle complicanze infettive trae la propria matrice dalla Circolare del Ministero della Sanità 20 dicembre 1985, n. 52 ("Lotta contro le infezioni ospedaliere"), che ha introdotto un modello di sorveglianza integrata7. Il documento ha stabilito la costituzione obbligatoria in ogni presidio del Comitato per il Controllo delle Infezioni Ospedaliere (CIO)7, inteso quale organo collegiale multidisciplinare incaricato di definire le linee strategiche aziendali, redigere capitolati di disinfezione e sterilizzazione e sorvegliare l'andamento epidemiologico dei microrganismi alert7.

Accanto al CIO, la circolare ha previsto l'istituzione del Gruppo Operativo, assegnando all'Infermiere Specialista nel Controllo delle Infezioni (ICI, oggi infection control nurse) la conduzione sul campo delle attività di sorveglianza attiva, l'audit sulle procedure invasive, il controllo dell'igiene delle mani e la notifica tempestiva dei focolai nosocomiali7. La successiva Circolare Ministeriale 8/1988 ha standardizzato le definizioni dei quadri nosocomiali (infezioni urinarie, batteriemie catetere-correlate, polmoniti da ventilazione meccanica, infezioni del sito chirurgico), rendendo i tassi di infezione un indicatore per la valutazione dell'efficacia gestionale8.

Sul fronte dell'emergenza-urgenza, la **Legge 3 aprile 2001, n. 120** ha rimosso l'esclusiva medica per l'impiego della defibrillazione elettrica semiautomatica in sede territoriale e ospedaliera. La legge autorizza l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) non solo a tutto il personale sanitario laureato, ma anche al personale laico privo di qualifica medica, subordinando tale autorizzazione al conseguimento di un attestato di formazione teorico-pratica sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base (BLSD). Ciò ha consentito la diffusione delle apparecchiature in ambito extra-ospedaliero e nei luoghi pubblici, riducendo i tempi di defibrillazione dell'arresto cardiaco improvviso da fibrillazione o tachicardia ventricolare senza polso.

La disciplina delle decisioni etiche relative alla riproduzione è definita dalla **Legge 22 maggio 1978, n. 194**, in materia di tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza (IVG). La legge differenzia rigorosamente le condizioni di accesso in funzione del termine gestazionale: entro i primi 90 giorni dal concepimento, la richiesta materna può fondarsi su circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza comporterebbe un serio pericolo per la salute fisica o psichica, correlate a condizioni sanitarie, socio-economiche o ambientali, subordinando l'intervento a un colloquio presso i consultori o le strutture ospedaliere e a una pausa di riflessione di 7 giorni, salvo urgenza medica.

Oltre i primi 90 giorni di gestazione, l'articolo 6 stabilisce che l'interruzione possa essere praticata solo qualora la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, ovvero quando siano accertati processi patologici, incluse anomalie rilevanti del feto, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre.

L'articolo 9 disciplina l'obiezione di coscienza del personale sanitario: la dichiarazione solleva l'operatore dall'esecuzione delle procedure specificamente e direttamente destinate a determinare l'aborto, ma non esonera dall'assistenza ordinaria prima e dopo l'intervento, né può mai essere invocata laddove l'assistenza sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

La regolamentazione della fecondazione assistita è tracciata dalla **Legge 19 febbraio 2004, n. 40** (Procreazione Medicalmente Assistita). Destinata alla risoluzione delle condizioni di sterilità e infertilità accertate, la legge ammetteva originariamente l'accesso a coppie maggiorenni di sesso diverso, in età fertile, coniugate o stabilmente conviventi, vietando radicalmente il ricorso a gameti esterni e vietando la produzione di embrioni in numero superiore a tre, da trasferire contestualmente nell'utero materno.

L'impianto originario ha subito una profonda revisione per effetto della giurisprudenza costituzionale: la sentenza n. 151 del 2009 ha eliminato il limite numerico tassativo di tre embrioni e l'obbligo di unico e contestuale trasferimento, consentendo la crioconservazione a tutela della salute della donna; la sentenza n. 162 del 2014 ha dichiarato incostituzionale il divieto di fecondazione eterologa qualora sussista una patologia causa di sterilità o infertilità assolute e irreversibili; infine, la sentenza n. 96 del 2015 ha aperto l'accesso alle tecniche diagnostiche di PMA anche a coppie fertili che risultino portatrici di malattie genetiche trasmissibili suscettibili di cagionare gravi patologie al nascituro.

 | **Settore tematico** | **Fonte di disciplina** | **Istituti cardine e presidi operativi** |
|---|---|---|
| **Igiene Ospedaliera e ICA** | Circ. Min. 52/1985 e Circ. Min. 8/19888 | Comitato Infezioni (CIO), Infermiere addetto al controllo (ICI), sorveglianza attiva7. |
| **Emergenza e rianimazione** | Legge 120/2001 | Autorizzazione uso DAE estesa a sanitari e laici accreditati da corsi BLSD. |
| **Tutela IVG** | Legge 194/1978 | Soglia 90 giorni; obiezione di coscienza limitata ad atti diretti e revocata in emergenza vitale. |
| **Riproduzione assistita** | Legge 40/2004 e sentenze della Consulta | Accesso per infertilità documentata; apertura all'eterologa e diagnosi genetica pre-impianto. |

### Conclusioni e integrazione nel modello di Management Sanitario

L'insieme dei quadri normativi esaminati delinea il perimetro di competenze e di responsabilità del laureato magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, ponendolo come figura di cerniera tra l'amministrazione generale e l'operatività clinica dei reparti.

La combinazione tra il Testo Unico del Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001), le direttive sull'orario di lavoro (D.Lgs. 66/2003) e i parametri assistenziali desunti dal modello Donat-Cattin dimostra che la predisposizione dei piani di lavoro e delle dotazioni organiche non rappresenta una mera incombenza contabile2. Essa si configura come una precisa misura di clinical governance, volta a prevenire l'errore clinico indotto dall'affaticamento psicofisico e a garantire i livelli essenziali di sicurezza e cura sanciti dalla Legge Gelli-Bianco (Legge 24/2017). Un deficit programmatico nella gestione dei turni espone l'azienda a contenziosi giuslavoristici e attiva la responsabilità gestionale della dirigenza in caso di eventi avversi ascrivibili a carenze strutturali dell'organico.

Allo stesso modo, la comprensione delle relazioni sindacali regolate dallo **Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970**) e la padronanza delle procedure disciplinari tutelano il coordinatore e il dirigente dal rischio di contenzioso o di declaratoria di nullità degli atti organizzativi. Sul piano clinico ed epidemiologico, l'integrazione degli indirizzi della Circolare 52/1985 nei piani aziendali di gestione del rischio valorizza il personale infermieristico specialista quale cardine della prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza7, confermando come la sicurezza delle cure sia il presupposto operativo per la qualità del servizio sancita dalla Carta dei Servizi6.

Infine, la tutela della riservatezza dei dati sanitari alla luce del GDPR e la rigorosa applicazione delle fattispecie penalistiche legate al segreto professionale, all'obbligo di referto e alla non punibilità per condotte conformi alle linee guida SNLG forniscono le coordinate di sicurezza giuridica entro cui deve svilupparsi la pratica quotidiana.

Per il candidato al percorso di Laurea Magistrale, dominare l'architettura delle riforme del Servizio Sanitario Nazionale, dal principio fondativo della Legge 833/1978 fino al conferimento delle autonomie dirigenziali ex Legge 251/2000, significa interpretare il ruolo manageriale non come mera sovrastruttura burocratica, ma quale strumento di tutela del diritto universale alla salute dell'individuo e dell'intera comunità.

#### Bibliografia

1. enpam - Il Giornale delle Previdenza dei medici e degli odontoiatri, [https://www.giornaleprevidenza.it/wp-content/uploads/2026/02/Enpam\_2\_2010.pdf](https://www.giornaleprevidenza.it/wp-content/uploads/2026/02/Enpam_2_2010.pdf)
2. 1 GLI STANDARD OSPEDALIERI Il DM del Ministro della Sanità, [https://www.nursindpescara.org/images/stories/Standard\_Osped.1988.pdf](https://www.nursindpescara.org/images/stories/Standard_Osped.1988.pdf)
3. Carichi di lavoro delle amministrazioni pubbliche e dotazioni, [https://cenfos.it/materiale/base/008\_materiale.pdf](https://cenfos.it/materiale/base/008_materiale.pdf)
4. LINEE GUIDA PER LA CARTA DEI SERVIZI SANITARI PRE - BURC, [https://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT\_ID=9243&amp;ATTACH\_ID=9291](https://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=9243&ATTACH_ID=9291)
5. MASTER IN DIRITTO SANITARIO - AMS Acta, [https://amsacta.unibo.it/id/eprint/6508/1/Master%2520DAS\_Approfondimenti%25202018\_19%2520%25281%2529.pdf](https://amsacta.unibo.it/id/eprint/6508/1/Master%2520DAS_Approfondimenti%25202018_19%2520%25281%2529.pdf)
6. CENTRO OCULISTICO BRIGNOLA, <https://www.centroculisticobrignola.it/wp-content/uploads/2023/09/CARTA-DEI-SERVIZI-.pdf>
7. Prevenzione e controllo delle Infezioni Correlate all, <https://www.policlinicorodolicosanmarco.it/professionista/qualita-e-rischio-clinico/piani-delle-attivit/allegati-piani-attivit/PI-S-3%20Programma%20annuale%20Prevenzione%20Infezioni%20Correlate%20all''assistenza%20-%20CCI.pdf>
8. rischio biologico le infezioni correlate all'assistenza - Burlo Garofolo, [https://www.burlo.trieste.it/sites/default/files/slides-corsi/19130\_Rischio\_biologico\_Perossa\_definizione\_epidemiologia\_strategie\_ICA\_modalita\_compatibilita.pdf](https://www.burlo.trieste.it/sites/default/files/slides-corsi/19130_Rischio_biologico_Perossa_definizione_epidemiologia_strategie_ICA_modalita_compatibilita.pdf)
9. Progetto Prevenzione infezioni ospedaliere, [https://www.cittadinanzattiva.it/multimedia/import/files/progetti/salute/RACCOMANDAZIONICIVICHE\_INFEZIONI\_2013.pdf](https://www.cittadinanzattiva.it/multimedia/import/files/progetti/salute/RACCOMANDAZIONICIVICHE_INFEZIONI_2013.pdf)
10. Le infezioni correlate alle pratiche assistenziali, [https://www.belgeca.it/wp-content/uploads/2021/10/Le-infezioni-correlate-alle-pratiche-assistenziali-Strutture-Socio\_Sanitarie.pdf](https://www.belgeca.it/wp-content/uploads/2021/10/Le-infezioni-correlate-alle-pratiche-assistenziali-Strutture-Socio_Sanitarie.pdf)
11. Prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza, [https://www.gimbe.org/pubblicazioni/Report\_Prevenzione\_e\_controllo\_ICA.pdf](https://www.gimbe.org/pubblicazioni/Report_Prevenzione_e_controllo_ICA.pdf)
12. Eziologia, epidemiologia e prevenzione delle infezioni ospedaliere, [https://www.anio.it/file/15\_infezioni\_ospedaliere.pdf](https://www.anio.it/file/15_infezioni_ospedaliere.pdf)

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### Infermieri, CCNL Sanità e normative, i più letti

- [  CCNL Sanità: periodo di prova e preavviso per le dimissioni  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica/4895-ccnl-sanita-periodo-di-prova-e-preavviso-per-le-dimissioni.html)
- [  I permessi retribuiti e permessi brevi secondo il CCNL sanità pubblica  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica/2036-i-permessi-retribuiti-e-permessi-brevi-secondo-il-ccnl-sanita-pubblica.html)
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- [  INFERMIERI: La mobilità volontaria per compensazione  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/infermieri/4558-infermieri-la-mobilita-volontaria-per-compensazione.html)
- [  CCNL Sanità: Ferie e Festività, turnista e diurnista  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica/4894-ccnl-sanita-ferie-e-festivita.html)
- [  Legge n.42 del 26 febbraio 1999  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/infermieri/3732-legge-n-42-del-26-febbraio-1999.html)
- [  Quanto ha perso lo stipendio degli infermieri?  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica/5234-quanto-ha-perso-lo-stipendio-degli-infermieri.html)
- [  Certificazione e atto di notorietà, forse serve un po' di chiarezza  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/2024-certificazione-e-atto-di-notorieta-concorsi.html)
- [  Mobilità volontaria infermieri, chiarimenti e normative  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/infermieri/93-mobilita-volontaria-infermieri-chiarimenti-e-normative.html)
- [  L'art.48, le 150 ore nel CCNL Sanità 2016-2018  ](https://www.infermieriattivi.it/leggi-e-normative/ccnl-sanita-pubblica/4166-150-ore-ccnl-sanita-2016-2018.html)

### Suggerimenti per la lettura:

- [ materassi antidecubito](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/materassi-antidecubito.html) 1
- [ DAT, legge 219/22 dicembre 2017 ](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/219-22-dicembre-2017.html) 3
- [ disfagia](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/disfagia.html) 4
- [ Midline](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/midline.html) 24
- [ GAVECELT](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/gavecelt.html) 48
- [ KTU](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/ktu.html) 3
- [ Akesios](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/akesios.html) 1
- [ tastiera lavabile](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/tastiera-lavabile.html) 5
- [ Modena](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/modena.html) 16
- [ Coordinamento](https://www.infermieriattivi.it/risorse-sito/lista-tags-2/coordinamento.html) 19

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