Job act in arrivo, cambiamenti importanti per la libera professione - Capo 1 TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO

Capo 1

TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Art. 2.

(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali)

1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

Art. 3.

(Clausole e condotte abusive)

1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.

Come liberi professionisti, quando si lavora in RSA, ospedali privati, coop ecc. questi sono i nostri committenti, hanno l'obbligo di mettere per iscritto che pagano entro 60 giorni massimo, inoltre se l'accordo non ha una data di inizio e fine deve essere previsto un preavviso, in cui il committente "licenzia".

Art. 4.

(Apporti originali e invenzioni del lavoratore)

1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Potrebbe sembrare una sciocchezza, ma un infermiere che svolge anche un attività di docenza ed è autore di libri, se produce una procedura o protocollo per un ospedale privato, se è un prodotto originale ha tutti i diritti di farci quello che vuole, anche se usato dall'azienda sanitaria, questo non vale quando si è dipendenti pubblici.

Art. 5.

(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

Questo è da valutare se verrà valutato o meno a seconda del regime fiscale.

Art. 6.

(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e collocazione)

1. I centri per l'impiego e gli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti e alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse e appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

I liberi professionisti di domani avranno il supporto dei centri per l'impiego che dovranno avere uno sportello dedicato, attenzione, questà è una novità grossa perchè potrebbe aumentare la concorrenza e rialzare le tariffe a livelli dignitosi per molti colleghi.

Art. 7.

(Informazioni e accesso agli appalti pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 6, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.

3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Questo articolo potrebbe aprire ad una maggiore trasparenza per avere l'accesso nelle strutture pubbliche con la partita iva.

Art. 8.

(Indennità di maternità)

1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa».

Art. 9.

(Congedi parentali)

1. Il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è corrisposto limitatamente ad un periodo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

Art. 10.

(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio)

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

2. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

 

Art. 11.

(Disposizioni in materia di tutela contro la malattia)

1. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Questo articolo è un chiarimento importante dato che molte terapie si fanno in regime di DH.

Art. 12.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»;

b) all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un'attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».

Per gli articoli 8-9-10-11-12 ci sarà da capire come si organizzera ENPAPI.

 

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